Art. 6

  1.  Ai  fini  di  quanto  previsto dall'articolo 28, comma 1, della
legge  6  febbraio  1996,  n. 52, per la razionalizzazione dei lavori
della  Commissione  unica del farmaco, il Ministro della sanita', con
proprio    decreto,    articola    la    commissione    medesima   in
sottocommissioni,   fermo   restando   il   numero   complessivo  dei
componenti.
  2.  Nei  limiti  degli  stanziamenti di bilancio i componenti e gli
esperti  della Commissione unica del farmaco possono essere convocati
dal Presidente della commissione stessa anche indipendentemente dalle
riunioni della commissione o delle sottocommissioni.
  3.  I  componenti e gli esperti della Commissione unica del farmaco
sono  tenuti al rispetto ed alla riservatezza. Nell'ambito della loro
attivita'  e'  consentito  l'esame  della  documentazione anche al di
fuori della sede del Ministero della sanita' e dell'EMEA.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  viene  compilato e
periodicamente   aggiornato   l'elenco  degli  esperti  da  segnalare
all'EMEA  ai  sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del Regolamento n.
2309/CEE  e  quella degli esperti della Commissione unica del farmaco
che devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti per gli
esperti dell'EMEA.
 
          Note all'art. 6:
           - La legge 6 febbraio 1996, n. 52 concerne:  "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1994".  L'art.  28,  comma  1,  della  suddetta legge cosi'
          recita:
           "1. L'attuazione della direttiva 93/39/CEE  del  Consiglio
          sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
           a)  prevedere  che  il  Ministro  della  sanita' trasmetta
          annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita'  dei
          servizi di farmacovigilanza;
           b)  prevedere  che  il  responsabile  della  immissione in
          commercio di un medicinale  sia  stabilito  nel  territorio
          della  Comunita'  europea  precisando che, per i medicinali
          gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto
          legislativo, tale disposizione si applica in occasione  del
          rinnovo  quinquennale dell'autorizzazione all'immissione in
          commercio;
           c) prevedere che la Commissione unica del farmaco  di  cui
          all'art.  7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
          predisponga  la  relazione   di   valutazione   sui   nuovi
          medicinali   di   cui   viene   richiesta  l'autorizzazione
          all'immissione in commercio, secondo quanto stabilito dalla
          normativa comunitaria;
           d) prevedere che le  tariffe  e  i  diritti  dovuti  dagli
          interessi  per  l'esame  di  domande di autorizzazione alla
          immissione in commercio  di  medicinali  o  di  domande  di
          modifica   di   autorizzazioni   gia'  concesse  non  siano
          inferiori a un decimo  ne'  superiori  a  un  quinto  degli
          importi  dei corrispondenti diritti dell'Agenzia europea di
          valutazione dei medicinali;
           e) stabilire i requisiti minimi che  devono  possedere  la
          persona  responsabile  della farmacovigilanza e il relativo
          servizio; tale responsabile deve  essere  persona  distinta
          dal  responsabile  del  servizio  scientifico  previsto dal
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  541, ma deve
          essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati  di
          tale    servizio;    la    persona    responsabile    della
          farmacovigilanza  esercita  le  sue  funzioni   anche   con
          riguardo     alle    specialita'    medicinali    la    cui
          commercializzazione e' affidata ad altre imprese, ai  sensi
          dell'art.  7  del  citato  decreto legislativo n.   541 del
          1992;
           f) prevedere che alle modifiche di minore rilevanza di una
          autorizzazione gia'  concessa  possa  provvedersi  mediante
          semplice notifica da parte dell'interessato, analogamente a
          quanto   previsto   per   i   medicinali  disciplinati  dal
          regolamento (CEE) n. 230/93, del Consiglio".
           - Il regolamento (CEE) n. 2309/93  del  Consiglio  del  22
          luglio  1993  e'  pubblicato  in G.U.C.E. 24 agosto 1993 n.
          214. L'art. 53 del suddetto regolamento cosi' recita:
           "Art. 53. - 1. Se, in conformita' delle  disposizioni  del
          presente   regolamento,  il  comitato  per  le  specialita'
          medicinali o il comitato per  i  medicinali  veterinari  e'
          invitato  a  valutare  un  medicinale,  esso nomina uno dei
          propri membri quale relatore  per  il  coordinamento  della
          valutazione, tenendo conto, nella scelta di detto relatore,
          delle  eventuali proposte del richiedente. Il comitato puo'
          nominare un secondo membro quale correlatore.
           Il  comitato  provvede  affinche'  tutti  i  suoi   membri
          assumano la funzione di relatore o di correlatore.
           2.  Gli  Stati membri trasmettono all'Agenzia un elenco di
          esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della
          valutazione   dei   medicinali  che  sarebbero  disposti  a
          collaborare nei gruppi di lavoro o nei  gruppi  di  esperti
          del  comitato  per le specialita' medicinali o del comitato
          per i  medicinali  veterinari,  unitamente  all'indicazione
          delle   loro   qualifiche   e   dei  settori  specifici  di
          conoscenze.
           Tale elenco viene aggiornato, ove' necessario.
           3. Le prestazioni dei relatori o esperti sono disciplinate
          da  un  contratto  scritto  tra  l'Agenzia  e  il  soggetto
          interessato  o  se  del  caso  tra l'Agenzia e il datore di
          lavoro di questo. Il soggetto interessato o il  suo  datore
          di  lavoro sara' retribuito secondo una tabella retributiva
          che verra' inclusa nelle disposizioni finanziarie  adottate
          dal consiglio di amministrazione.
           4.  Su proposta del comitato per le specialita' medicinali
          o del comitato per i medicinali veterinari  l'Agenzia  puo'
          inoltre  avvalersi  delle  prestazioni  di  relatori  o  di
          esperti per l'espletamento di altri incarichi specifichi di
          sua competenza".