(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
             Esenzione da dazi doganali e da altri oneri 
1. Gli aeromobili impiegati nei servizi  aerei  internazionali  dalla
   compagnia aerea designata di una delle Parti  Contraenti,  nonche'
   il  loro  regolare  equipaggiamento,  i  pezzi  di  ricambio,  ivi
   compresi i motori, le riserve di carburante e  lubrificante  e  le
   provviste di bordo (compresi gli  alimentari,  le  bevande  ed  il
   tabacco), situati  sull'aeromobile,  saranno  esentati  dall'altra
   Parte  Contraente  da  qualsiasi  tipo  di  dazi  doganali,  quote
   d'ispezione  e  da  ogni  altro  onere  fiscale   all'arrivo   nel
   territorio dell'altra parte  Contraente,  purche'  detto  regolare
   equipaggiamento  e  gli   altri   articoli   rimangano   a   bordo
   dell'aeromobile. 
2. Saranno altresi' esentati dagli stessi dazi, tariffe ed oneri,  ad
   esclusione di quelli relativi al servizio reso: 
   a)  carburanti,  lubrificanti,  provviste  di  bordo,   pezzi   di
ricambio,  compresi  i  motori   ed   il   regolare   equipaggiamento
aviotrasportato introdotto nel territorio  di  una  Parte  Contraente
dall'aeromobile della  compagnia  aerea  designata  dell'altra  Parte
Contraente, e che siano destinati all'uso esclusivo degli  aeromobili
di detta compagnia aerea; 
   b)  carburanti,  lubrificanti,  provviste  di  bordo,   pezzi   di
ricambio,  compresi  i  motori   ed   il   regolare   equipaggiamento
aviotrasportato,  imbarcati  nel   territorio   di   ciascuna   Parte
Contraente dall'aeromobile della compagnia  aerea  designata  di  una
Parte Contraente,  durante  lo  svolgimento  dei  servizi  convenuti,
nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabilite  dalle  autorita'
competenti dell'altra Parte Contraente,  e  destinati  esclusivamente
all'uso ed al consumo in volo; 
   c) i  documenti  necessari  della  compagnia  aerea  designata  di
ciascuna Parte Contraente, compresi i biglietti  aerei,  gli  elenchi
dei passeggeri ed il materiale pubblicitario. 
3. I materiali che fruiscono delle  esenzioni  dai  dazi  doganali  e
   dagli altri oneri fiscali, di cui  ai  precedenti  paragrafi,  non
   saranno utilizzati per scopi diversi da quelli dei  servizi  aerei
   internazionali e dovranno essere riesportati in  caso  di  mancata
   utilizzazione,  a  meno  che  non  ne  sia   stato   concesso   il
   trasferimento ad un'altra compagnia aerea  internazionale,  ovvero
   non sia consentita la loro importazione definitiva, in  base  alle
   disposizioni in  vigore  nel  territorio  della  Parte  Contraente
   interessata. 
4. Le esenzioni enunciate nel presente  Articolo,  applicabili  anche
   alla parte dei materiali sopra menzionati, utilizzati o  consumati
   durante il sorvolo  del  territorio  della  Parte  Contraente  che
   concede le esenzioni, vengono concesse su base di  reciprocita'  e
   possono essere soggette all'osservanza  di  specifiche  formalita'
   normalmente  applicate  in  detto  territorio,  ivi   compresi   i
   controlli doganali.