Art. 6.
                         Copertura finanziaria
    1.  All'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge,
  pari a lire 13 miliardi per il 1997, a lire 10 miliardi per il 1998
  e   a   lire   11  miliardi  per  il  1999,  si  provvede  mediante
  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto, ai fini del
  bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello stato di
  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente
  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i beni
  culturali e ambientali.
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi della Repubblica
  italiana.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di
  farla osservare come legge dello Stato.
     Data a Roma, addi' 1 dicembre 1997
                              SCALFARO
                                     Prodi,  Presidente del Consiglio
                                    dei Ministri
                                     Veltroni,  Ministro  per  i beni
                                    culturali e ambientali
   Visto, il Guardasigilli: Flick