Art. 6.
                         Sgravi contributivi

  1.  Per  la  salvaguardia  dell'occupazione  della gente di mare, a
decorrere  dal l gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale
avente   i  requisiti  di  cui  all'articolo  119  del  codice  della
navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale
di  cui  all'articolo  1, nonche' lo stesso personale suindicato sono
esonerati    dal   versamento   dei   contributi   previdenziali   ed
assistenziali  dovuti  per legge. Il relativo onere e' a carico della
gestione  commissariale  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
lavoratori  portuali  in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1,
del   decreto-legge   22   gennaio   1990,   n.  6,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su
conforme rendicontazione.
  2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge
21  ottobre  l996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  dicembre  1996,  n.  647, e' prorogato, per l'anno 1997, a favore
delle   imprese  armatrici  ai  sensi  ed  alle  condizioni  previste
dall'articolo  1,  comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
  3.  Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle
aziende  quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in
base   ad   altre   disposizioni   di  legge.  I  benefici  medesimi,
complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale
fissato  su  base  annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre
1990,  n.  296,  convertito  dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini  dell'erogazione  del  presente  beneficio  va assunto il valore
medio  di  cambio  attribuito  alla  moneta italiana nell'anno cui si
riferisce il beneficio medesimo.