Art. 6. (a)
              Organizzazione e disciplina degli uffici
                        e dotazioni organiche
((   1.   Nelle   amministrazioni  pubbliche  l'organizzazione  e  la
disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono  determinate  in  funzione  delle  finalita'
indicate  all'articolo  1,  comma  1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e  previa  consultazione  delle  organizzazioni  sindacali
rappresentative   ai   sensi  dell'articolo  10.  Le  amministrazioni
pubbliche  curano  l'ottimale  distribuzione  delle   risorse   umane
attraverso  la  coordinata  attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
 2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
autonomo,  si  applica  l'articolo  17,  comma  4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (b). La distribuzione del personale  dei  diversi
livelli  o  qualifiche  previsti dalla dotazione organica puo' essere
modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta  del  ministro  competente  di  concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  ove  comporti
riduzioni  di  spesa  o  comunque non incrementi la spesa complessiva
riferita al personale  effettivamente  in  servizio  al  31  dicembre
dell'anno precedente.
 3.  Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale,  nonche'  ove
risulti  necessario  a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli
atti previsti dal proprio ordinamento.
 4. Le variazioni delle dotazioni  organiche  gia'  determinate  sono
approvate  dall'organo  di  vertice delle amministrazioni in coerenza
con la programmazione triennale del fabbisogno di  personale  di  cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449 (c) e con gli
strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale.  Per
le  amministrazioni  dello  Stato  la  programmazione  triennale  del
fabbisogno   e   l'approvazione   delle  variazioni  delle  dotazioni
organiche avviene ad opera del Consiglio  dei  ministri,  secondo  le
modalita'  di  cui  al  comma  4-bis  dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri,  per  il  Ministero
degli  affari  esteri,  nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello
Stato,  di  polizia  e  di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5,  comma
3,   del   decreto   legislativo   30  dicembre  1992,  n.  503  (d),
relativamente al personale appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale
non  si  applica l'articolo 16 (d)dello stesso decreto. Restano salve
le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante  organiche
del  personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  relative  a  tutto il
personale  tecnico  e  amministrativo   universitario,   compresi   i
dirigenti,  sono  devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti
sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli  adempimenti
di  cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non
possono assumere nuovo personale, compreso quello  appartenente  alle
categorie protette. ))
  (a)  Articolo  sostituito  dall'art.  5  del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 6 sostituito:
  "Art. 6. (Individuazione di uffici e piante organiche). -  1. Nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  e  nelle
universita'  l'individuazione  degli  uffici  di livello dirigenziale
generale e delle relative funzioni e' disposta  mediante  regolamento
governativo,  su  proposta  del  Ministro competente, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici
corrispondenti  ad  altro  livello  dirigenziale  e  delle   relative
funzioni   e'   disposta   con   regolamento  adottato  dal  Ministro
competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
con  il  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del dirigente generale
competente.
  2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento  di
cui  al  comma  1  e'  reso entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque  essere
adottato.
  3.  Nelle  amministrazioni  di cui al comma 1, la consistenza delle
piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro
ed  e'  approvata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con
il  Ministero  del  tesoro  e  con  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica,   previa   informazione   alle   organizzazioni   sindacali
maggiormente   rappresentative   sul   piano  nazionale.  Qualora  la
definizione  delle   piante   organiche   comporti   maggiori   oneri
finanziari, si provvede con legge.
  4.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonche' per le  amministrazioni  che  esercitano
competenze  istituzionali  in  materia  di  difesa  e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono  fatte  salve  le  particolari
disposizioni   dettate   dalle   normative   di  settore,  in  quanto
compatibili.
  5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
503  relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento  civile,  va  interpretato  nel  senso  che  al  predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
  6.  Le  attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica relative a tutto  il  personale  tecnico  e
amministrativo  universitario,  compresi  i  dirigenti, sono devolute
all'universita'  di  appartenenza.  Parimenti  sono  attribuite  agli
osservatori   astronomici,   astrofisici   e   Vesuviano   tutte   le
attribuzioni   del   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
scientifica e tecnologica in materia di personale,  ad  eccezione  di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
  7.   Per   il   personale   delle  universita',  degli  osservatori
astronomici e degli enti di ricerca, i  trasferimenti  sono  disposti
dall'universita',     dall'osservatorio    o    ente,    a    domanda
dell'interessato e previo assenso  dell'universita',  osservatorio  o
ente  di  appartenenza;  i  trasferimenti devono essere comunicati al
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    e
tecnologica".
  (b)   La   legge   23   agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri".  Si riporta il testo del relativo art. 17:
  "Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sentito
il  parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni  dalla  richiesta,  possono  essere  emanati  regolamenti  per
disciplinare:
   a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
   b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei  decreti
legislativi recanti norme di principio,  esclusi  quelli  relativi  a
materie riservate alla competenza regionale;
   c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si  tratti  di  materie
comunque riservate alla legge;
   d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
   e) (abrogata).
  2.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti per la  disciplina  delle  materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per  le  quali  le  leggi  della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della  potesta'  regolamentare  del  Governo,  determinano  le  norme
generali  regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari.
  3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita'  sottordinate
al  ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono
essere adottati con  decreti  interministeriali,  ferma  restando  la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti ministeriali ed  interministeriali  non  possono  dettare
norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
prima della loro emanazione.
  4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali,    che   devono   recare   la   denominazione   di
"regolamento", sono adottati previo parere  del  Consiglio  di  Sato,
sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
  4-bis.  L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del  comma  2,  su
proposta  del  Ministro  competente  d'intesa  con  il Presidente del
Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni,  con  i  contenuti  e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
   a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i  Ministri
ed  i  Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che  tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica  e
di raccordo tra questo e l'amministrazione;
   b)  individuazione  degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione  tra  strutture  con
funzioni  finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di  flessibilita'  eliminando  le
duplicazioni funzionali;
   c)    previsione    di    strumenti    di    verifica    periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
   d) indicazione  e  revisione  periodica  della  consistenza  delle
piante organiche;
   e)  previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali  nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
  (c)  La  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  reca: "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica". Si trascrive  il  testo  del
relativo art.  39:
  "Art. 39. (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni   pubbliche   e   misure   di   potenziamento   e  di
incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze
di  funzionalita'  e  di  ottimizzare  le  risorse  per  il  migliore
funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilita'
finanziarie  e   di   bilancio,   gli   organi   di   vertice   delle
amministrazioni  pubbliche  sono tenuti alla programmazione triennale
del fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui  alla
legge 2 aprile 1968, n. 482.
  2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale  della  scuola
dall'art.    40,  il numero complessivo dei dipendenti in servizio e'
valutato su basi statistiche omogenee, secondo  criteri  e  parametri
stabiliti  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione  economica.    Per l'anno 1998, il predetto decreto e'
emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo  della
riduzione  complessiva  del  personale  in  servizio alla data del 31
dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per  cento  rispetto  al
numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999,
viene  assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore  allo
0,5  per  cento  rispetto  al  numero  delle unita' in servizio al 31
dicembre 1998.
  3. Il Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  la
funzione  pubblica  e  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delibera trimestralmente  il  numero  delle
assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base
di criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della
giustizia  e  il  pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica
affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza
di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede  di  prima  applicazione,
tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla
data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23 e
24  del  presente  articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni
sono subordinate alla indisponibilita'  di  personale  da  trasferire
secondo   procedure   di  mobilita'  attuate  anche  in  deroga  alle
disposizioni vigenti, fermi  restando  i  criteri  generali  indicati
dall'art.  35  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e
successive modificazioni.  Le disposizioni del presente  articolo  si
applicano   anche  alle  assunzioni  previste  da  norme  speciali  o
derogatorie.
  4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1  a  3,  si
procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo
le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
  5.    Per   il   potenziamento   delle   attivita'   di   controllo
dell'amministrazione finanziaria si  provvede  con  i  criteri  e  le
modalita'  di  cui  al  comma  8  all'assunzione  di  2.400 unita' di
personale.
  6. Al fine di potenziare  la  vigilanza  in  materia  di  lavoro  e
previdenza,  si  provvede  altresi'  all'assunzione  di 300 unita' di
personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali
e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e  di
300   unita'   di  personale  destinate  all'attivita'  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo.
  7.  Con  regolamento  da  emanare  su  proposta  del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   previo   parere   delle   competenti  Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto
1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le modalita', nonche' i
processi  formativi,  per  disciplinare  il  passaggio,   in   ambito
regionale,  del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in
deroga alla normativa vigente in materia di  mobilita'  volontaria  o
concordata,   al  servizio  ispettivo  delle  Direzioni  regionali  e
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  8.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con  i  seguenti  criteri   e
modalita':
   a)   i   concorsi   sono   espletati   su   base  circoscrizionale
corrispondente ai territori  regionali  ovvero  provinciali,  per  la
provincia   autonoma  di  Trento,  o  compartimentale,  in  relazione
all'articolazione periferica dei  dipartimenti  del  Ministero  delle
finanze;
   b)  il  numero  dei  posti  da  mettere  a  concorso nella settima
qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione  territoriale  e'
determinato  sulla  base  della  somma  delle  effettive  vacanze  di
organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella  circoscrizione
territoriale  medesima,  fatta  eccezione  per  quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano,  con  riferimento  ai
profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale,
ferma  restando,per  le  ultime due qualifiche, la disponibilita' dei
posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la
determinazione dei posti da mettere a concorso viene  effettuata  con
le  stesse  modalita',  avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere  direttore  coordinatore  appartenente
alla nona qualifica funzionale;
   c)  i  concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a  risposta  multipla  mirati  all'accertamento  del
grado  di  cultura  generale e specifica, nonche' delle attitudini ad
acquisire le professionalita' specialistiche nei  settori  giuridico,
tecnico,   informatico,   contabile,  economico  e  finanziario,  per
svolgere le funzioni  del  corrispondente  profilo  professionale.  I
candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
   d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito
di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
   e)  ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola procedura
concorsuale.
  9. Per le graduatorie dei concorsi  si  applicano  le  disposizioni
dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n.
397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art.  10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto  e  prevenzione
del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze individua all'interno del contingente di cui
all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  marzo  1992,  n. 287, due aree funzionali composte da
personale di alta  professionalita'  destinato  ad  operare  in  sede
regionale,  nel  settore  dell'accertamento  e del contenzioso. Nelle
aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi
in ambito periferico, il personale destinato  al  Dipartimento  delle
entrate  ai  sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti
agli specifici settori,  scelti  sulla  base  della  loro  esperienza
professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di carattere
oggettivo.
  11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma  5,
si  procede  alla  riduzione  proporzionale delle dotazioni organiche
delle qualifiche  funzionali  inferiori  alla  settima  nella  misura
complessiva  corrispondente  al  personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per  i
singoli ruoli.
  12.  Il  comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' sostituito dal seguente:
  "47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del servizio sanitario nazionale, approvate
successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere  utilizzate  fino
al 31 dicembre 1998".
  13.  Le  graduatorie  dei  concorsi  per  esami,  indetti  ai sensi
dell'art.  28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29,  e  successive modificazioni, conservano validita' per un periodo
di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
  14.  Per  far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei
beni culturali presenti nelle aree  soggette  a  rischio  sismico  il
Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali, nell'osservanza di
quanto disposto dai commi 1 e 2, e'  autorizzato,  nei  limiti  delle
dotazioni  organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti  previsti  per  i  singoli  profili
professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di ciascuna qualifica
funzionale.  Le  assunzioni  sono  effettuate  tramite  concorsi   da
espletare  anche  su  base  regionale mediante una prova attitudinale
basata  su  una  serie  di  quesiti  a   risposta   multipla   mirati
all'accertamento  del  grado di cultura generale e specifica, nonche'
delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche  nei
settori  tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per
svolgere le funzioni  del  corrispondente  profilo  professionale.  I
candidati  che hanno superto con esito positivo la prova attitudinale
sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.  Costituisce
titolo di  preferenza  la  partecipazione  per  almeno  un  anno,  in
corrispondente  professionalita', ai piani o progetti di cui all'art.
6  del  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.   86,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  20  maggio  1988,  n. 160, e successive
modificazioni.
  15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite  di
200  unita'  complessive,  con  le  procedure  previste  dal comma 3,
personale dotato di alta professionalita', anche al  di  fuori  della
dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista  dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
seguito di provvedimenti  legislativi  di  attribuzione  di  nuove  e
specifiche  competenze  alle  stesse  amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le  disposizioni
previste dai commi 8 e 11.
  16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilita' di idonei in  concorsi  gia'  espletati  le  cui
graduatorie  siano  state  approvate  a  decorrere dal 1 gennaio 1994
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma
8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  17.  Il  termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma
3, del decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1997, n 30, in materia di
attribuzione  temporanea  di  mansioni  superiori,  e'  ulteriormente
differito  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti di
revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non  oltre  il
31 dicembre 1998.
  18.  Fermo  quanto  disposto  dall'art. 1, comma 57, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per  cento
delle  assunzioni  comunque effettuate deve avvenire con contratto di
lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore  al
50  per  cento  di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di
assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con  contratto
di  formazione  e  lavoro,  disciplinato  ai  sensi  dell'art. 44 del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni.
  19.  Le  regioni,  le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti  locali,  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai
princi'pi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata
delle spese di personale.
  20. Gli enti pubblici  non  economici  adottano  le  determinazioni
necessarie  per  l'attuazione  dei  princi'pi di cui ai commi 1 e 18,
adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo  di  una
riduzione  delle  spese  per  il  personale.  Agli  enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita'  si  applica  anche  il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
  21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo,
la  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica  possono  avvalersi  di
personale  comandato  da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23  agosto  1988,  n.
400, per un numero massimo di 25 unita'.
  22.  Al  fine  dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata,  in  deroga  ad
ogni  altra  disposizione, ad avvalersi, per non piu' di un triennio,
di un contingente integrativo di personale in posizione di comando  o
di  fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4  e
5,  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni  previste  dall'art.
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui
al  presente  comma  mantiene il trattamento economico fondamentale e
accessorio delle amministrazioni o degli enti  di  appartenenza  e  i
relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti.  Il
servizio  prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
  23. All'art. 9, comma 19, del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, le parole: "31 dicembre 1997" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31  dicembre  1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato dall'art.  6,  comma  18,  lettera  c),
della  legge  15  maggio  1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre  1998".  L'eventuale
trasformazione  dei  contratti previsti dalla citata legge n. 549 del
1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2  e
3 del presente articolo.
  24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge
23  dicembre  1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti
alle liste di leva di cui all'art.  37  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente
al  servizio  ausiliario  di  leva  nelle  Forze   di   polizia,   e'
incrementato  di  3.000  unita',  da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della  guardia  di  finanza,  in
proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
  25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro
dei  dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo
in  ogni  caso  che  cio'  non  si  ripercuota  negativamente   sulla
funzionalita'  degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti,
come  i  piccoli  comuni  e  le  comunita' montane, la contrattazione
collettiva puo' prevedere che i trattamenti  accessori  collegati  al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche'
ad  altri  istituti  contrattuali  non  collegati  alla  durata della
prestazione lavorativa siano applicati  in  favore  del  personale  a
tempo  parziale  anche  in  misura  non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,
comma 58-bis, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  introdotto
dall'art.  6  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,  n.  140,  devono  essere
emanati  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel  caso  in  cui
l'attivita'   che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in  palese
contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di  appartenenza
o  in  concorrenza  con  essa,  con  motivato  provvedimento  emanato
d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
  26.  Le  domande  di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, respinte  prima  della  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sono riesaminate d'ufficio secondo i
criteri  e  le  modalita'  indicati  al  comma  25,   tenendo   conto
dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
  27.  Le  disposizioni  dell'art.  1,  commi 58 e 59, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, in materia  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale,  si applicano al personale dipendente delle regioni e degli
enti locali finche' non diversamente disposto  da  ciascun  ente  con
proprio atto normativo.
  28.  Nell'esercizio  dei  compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  Corpo  della  guardia  di
finanza  agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e  dal  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62,  della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile  il segreto
d'ufficio".
  (d) Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,  reca:  "Norme
per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati
e  pubblici a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Si trascrive il testo dei relativi articoli 5, comma 3, e 16:
  "3. Per la cessazione dal servizio del  personale  delle  Forze  di
polizia  ad  ordinamento  civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco restano ferme  le  particolari  norme  dettate  dai  rispettivi
ordinamenti  relativamente  ai limiti di eta' per il pensionamento di
cui al presente articolo".
  "Art. 16. (Prosecuzione  del  rapporto  di  lavoro).  -  1.  E'  in
facolta'  dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non
economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo
di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per
essi previsti.".