Art. 6.
                   Coordinamento delle informazioni
  1.  I compiti  conoscitivi  e informativi  concernenti le  funzioni
conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o
ad  organismi misti  sono  esercitati in  modo  da assicurare,  anche
tramite sistemi informativostatistici  automatizzati, la circolazione
delle  conoscenze e  delle informazioni  fra le  amministrazioni, per
consentirne,  quando prevista,  la fruizione  su tutto  il territorio
nazionale.
  2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali,
nello svolgimento  delle attivita'  di rispettiva competenza  e nella
conseguente    verifica    dei    risultati,    utilizzano    sistemi
informativostatistici che  operano in collegamento con  gli uffici di
statistica  istituiti ai  sensi del  decreto legislativo  6 settembre
1989, n. 322.  E' in ogni caso assicurata  l'integrazione dei sistemi
informativostatistici settoriali con  il Sistema statistico nazionale
(SISTAN).
  3.  Le misure  necessarie  sono  adottate con  le  procedure e  gli
strumenti  di cui  agli articoli  6 e  9 del  decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281.
 
          Note all'art. 6:
            - Il  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
          recante:  "Norme  sul  Sistema statistico nazionale e sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi  dell'art.  24 della legge 23 agosto 1988, n. 400" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.
          222.
            -  Il  testo  degli  articoli  6  e  9 del citato decreto
          legislativo n. 281/1997 e' il seguente:
            "Art. 6  (Scambio  di  dati  e  informazioni).  -  1.  La
          Conferenza  Stato-regioni  favorisce l'interscambio di dati
          ed  informazioni  sull'attivita'  posta  in  essere   dalle
          amministrazioni   centrali,   regionali  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano.
            2. La  Conferenza  Stato-regioni  approva  protocolli  di
          intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e
          di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati
          sulle  rispettive attivita' accessibili sia dallo Stato che
          dalle regioni e dalle province autonome.  Le norme tecniche
          ed i criteri di sicurezza per l'accesso  ai  dati  ed  alle
          informazioni  sono  stabiliti di intesa con l'Autorita' per
          l'informatica nella pubblica amministrazione.
            3. I protocolli di intesa di cui al  comma  2  prevedono,
          altresi',  le  modalita'  con  le  quali  le  regioni  e le
          province autonome si avvalgono della  rete  unitaria  delle
          pubbliche  amministrazioni  e dei servizi di trasporto e di
          interoperabilita' messi a disposizione  dai  gestori,  alle
          condizioni  contrattuali  previste  ai  sensi dell'art. 15,
          comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            "Art.  9  (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
          deliberazioni,  promuove  e  sancisce  intese  ed  accordi,
          esprime  pareri,  designa  rappresentanti in relazione alle
          materie ed ai compiti di  interesse  comune  alle  regioni,
          alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
            2.  La  Conferenza  unificata  e'  comunque competente in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane  ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
             a) esprime parere:
              1)  sul  disegno  di legge finanziaria e sui disegni di
          legge collegati;
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria;
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'art.  1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
             b)  promuove  e  sancisce  intese  tra Governo, regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa  o  di  urgenza  si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 3, commi 3 e 4;
             c) promuove e sancisce  accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune;
             d) acquisisce le designazioni dei  rappresentanti  delle
          autonomie  locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI,  dall'UPI  e  dall'UNCEM nei casi previsti dalla
          legge;
             e) assicura  lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo,  regioni, province, comuni e comunita' montane nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli  di  intesa  tra  le  amministrazioni centrali e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
             f) e' consultata sulle linee  generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'   del   personale  connessi  al  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
             g) esprime gli indirizzi  per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali.
            3.   Il   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle  autonomie  regionali e locali, ogni altro oggetto di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane.
            4.  Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo
          per   l'adozione delle deliberazioni  di  competenza  della
          Conferenza   unificata,   l'assenso  delle  regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con  il  consenso  distinto dei membri dei due gruppi delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni  e  la  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie
          locali.  L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
            5. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  ha
          compiti di;
             a)   coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali;
             b) studio, informazione e confronto nelle  problematiche
          connesse  agli  indirizzi  di politica generale che possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane.
            6.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali, in
          particolare, e' sede di discussione ed esame:
             a)  dei  problemi   relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti;
             b)  dei  problemi relativi alle attivita' di gestione ed
          erogazione dei servizi pubblici;
             c) di ogui altro problema connesso con gli scopi di  cui
          al  presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della  Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
          o dal presidente delegato.
            7. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire:
             a)  l'informazione  e le iniziative per il miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
             b) la promozione di accordi o contratti di programma  ai
          sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
             c)   le   attivita'   relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale".