Art. 6 
                       Vigilanza regolamentare 
 
  1.  La  Banca  d'Italia,  sentita   la   CONSOB,   disciplina   con
regolamento: 
    a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio  nelle
sue   diverse   configurazioni,   le    partecipazioni    detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; 
    b) le modalita' di deposito e  di  sub-deposito  degli  strumenti
finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; 
    c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto: 
      1) i criteri e i divieti all'attivita' di  investimento,  avuto
riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
      2) le norme prudenziali di  contenimento  e  frazionamento  del
rischio; 
      3) gli schemi-tipo e le modalita' di  redazione  dei  prospetti
contabili che le societa' di gestione del risparmio e le SICAV devono
redigere periodicamente; 
      4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR; 
      5) i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei 
      beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la 
      periodicita' della valutazione. Per la valutazione di beni non 
      negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' 
      prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne 
      l'intervento anche in sede di acquisto e vendita  dei  beni  da
parte del gestore. 
  2. La  CONSOB,  sentita  la  Banca  d'Italia,  tenuto  conto  delle
differenti esigenze di  tutela  degli  investitori  connesse  con  la
qualita' e l'esperienza professionale dei  medesimi,  disciplina  con
regolamento: 
    a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai  servizi
prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e  delle  operazioni
effettuate; 
    b)  il  comportamento  da  osservare   nei   rapporti   con   gli
investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo  i
conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del  risparmio
su base individuale si svolga con modalita' aderenti alle  specifiche
esigenze dei singoli investitori e  che  quella  su  base  collettiva
avvenga nel rispetto degli obbiettivi di investimento dell'OICR; 
    c) gli obblighi informativi  nella  prestazione  dei  servizi;  i
flussi  informativi  tra  i   diversi   settori   dell'organizzazione
aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di  evitare  interferenze
tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli
altri servizi disciplinati dalla presente parte.