Art. 6.
                         Disposizioni finali

  1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
disposizioni  vigenti  in  materia  sono adottati o modificati previa
consultazione  degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
  2.  Del  presente  regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola   istituzione  scolastica  e'  fornita  copia  agli  studenti
all'atto dell'iscrizione.
  3.  E' abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 24 giugno 1998

                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Berlinguer,     Ministro     della
                                  pubblica istruzione
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 25
 
           Nota all'art. 6:
            - Si riporta il testo del capo III del titolo I del regio
          decreto  4  maggio 1925, n.  653 (Regolamento sugli alunni,
          gli esami  e le tasse negli istituti medi di istruzione):
                                   "Titolo I
                                  A L U N N I
                     Capo III Delle punizioni disciplinari
            19. Agli alunni che manchino   ai doveri  scolastici,  od
          offendano  la  disciplina,   il decoro,   la morale,  anche
          fuori  della scuola,  sono inflitte, secondo   la  gravita'
          della mancanza,  le seguenti punizioni disciplinari:
               a) ammonizione privata o in classe;
               b) allontanamento dalla lezione;
            c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore
          ai cinque giorni;
               d) sospensione fino a quindici giorni;
            e)    esclusione dalla   promozione senza  esame o  dalla
          sessione  di primo esame;
               f) sospensione fino al termine delle lezioni;
            g) esclusione dallo  scrutinio finale e da entrambe    le
          sessioni di esame;
               h) espulsione dall'istituto;
               i) espulsione da tutti gli istituti del Regno.
            20.  Per   mancanza ai doveri  scolastici, per negligenza
          abituale e per assenze  ingiustificate, si infliggono    le
          punizioni di  cui alle lettere a) e b).
            Per   fatti   che  turbino  il regolare  andamento  della
          scuola  si infliggono le punizioni di cui alle lettere c) e
          d).
            Per  offese al   decoro personale, alla religione  e alle
          istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle  lettere
          d), e) e f).
            Per  offese alla  morale e  per oltraggio  all'istituto o
          al corpo insegnante si infliggono  le punizioni di cui alle
          lettere  g), h), e i).
            Nei    casi previsti  dai  tre commi  precedenti, qualora
          concorrano circostanze  attenuanti,    e   avuto   riguardo
          al     profitto  e  alla precedente  condotta,  puo' essere
          inflitta   la   punizione di    grado  inferiore  a  quello
          rispettivamente stabilito.
            In   caso di  recidiva, o  qualora  le mancanze  previste
          dai  commi precedenti   assumano  particolare   gravita'  o
          abbiano   carattere collettivo,  puo'  essere  inflitta  la
          punizione di grado immediatamente superiore.
            21.  L'alunno  che    incorra nelle punizioni di cui alle
          lettere d) e  seguenti  dell'art.  19  perde  il  beneficio
          dell'esonero dalle tasse.
            La  sospensione    fino al termine delle  lezioni importa
          l'esclusione dalla promozione senza esame o dalla  sessione
          di primo esame.
            L'esclusione dallo  scrutinio o  da entrambe  le sessioni
          di  esame  importa  la  sospensione  fino  al termine delle
          lezioni.
            L'alunno  espulso    dall'istituto  non    e'    ammesso,
          per    l'anno scolastico in corso e per  quello successivo,
          in alcun istituto Regio o pareggiato per   frequentarne  le
          lezioni  o  per    sostenervi esami, e, non   puo'   essere
          riammesso  all'istituto in  cui  la  punizione  fu inflitta
          se non  previa  deliberazione favorevole  del Collegio  dei
          professori.
            L'espulsione da   tutti gli    istituti  del  Regno    ha
          effetto    per tre anni,   e   importa,   per   sempre,  il
          divieto   di   inscriversi   e   di  presentarsi  ad  esami
          nell'istituto in cui la punizione fu inflitta.
            22.  Le    punizioni  di    cui  alle   lettere a) e   b)
          dell'art.  19 sono inflitte dal  professore; quella di  cui
          alla lettera c)   e' inflitta dal preside,  quella  di  cui
          alla lettera d) dal Consiglio di classe.
            Le  altre  punizioni vengono deliberate dal  Collegio dei
          professori su proposta  del  preside  o  del  Consiglio  di
          classe.
            Qualora  sia proposta  l'applicazione delle  punizioni di
          cui alle lettere h) e i), il Collegio dei professori, negli
          istituti di doppio grado, si adunera' in seduta plenaria.
            L'autorita'    competente ad  infliggere punizioni  di un
          dato  grado  puo'  sempre  infliggere   quelle   di   grado
          inferiore.
            23.  Le punizioni  di cui alle lettere  a), e), g), h)  e
          i) possono essere pronunciate anche per  mancanze  commesse
          durante  le  sessioni  di  esame  o  nell'intervallo fra le
          medesime.
            In  tal  caso   esse sono inflitte, rispettivamente,  dal
          presidente o  dalla    Commissione  di    esame,  e    sono
          applicabili    anche  a    candidati  provenienti da scuola
          privata o paterna.
            24. Delle punizioni di cui alle   lettere c)  e  seguenti
          dell'art.  19  deve essere data comunicazione al padre, o a
          chi ne fa le veci.
            Della  sospensione  superiore    a  tre  giorni  e  delle
          punizioni  di  cui  alle lettere d)  e seguenti deve essere
          fatta  menzione nella pagella scolastica".