Art. 6
             Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
       r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)

  1.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi  di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche
per  le  altre  attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di
studio  e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua
scadenza,  in  permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle  quote  stabilite  a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
  2.  Fatta  eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti  attivita'
sportive  e  ricreative  a carattere temporaneo e per quelli inerenti
agli  atti  di  stato  civile  o  all'accesso  a  pubblici servizi, i
documenti  inerenti  al  soggiorno  di  cui  all'articolo 5, comma 8,
devono  essere  esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini  del  rilascio  di  licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
  3.  Lo  straniero  che,  a  richiesta  degli  ufficiali e agenti di
pubblica  sicurezza,  non  esibisce,  senza  giustificato  motivo, il
passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o
la  carta  di  soggiorno,  e'  punito con l'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda fino a lire ottocentomila.
  4.  Qualora  vi  sia  motivo  di dubitare della idenlita' personale
dello straniero, questi puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici.
  5.  Per  le  verifiche  previste  dal  presente  testo  unico o dal
regolamento  di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando
vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti  la  disponibilita'  di  un  reddito da lavoro o da altra
fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
  6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo'
vietare  agli  stranieri  il  soggiorno  in comuni o in localita' che
comunque  interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e'
comunicato  agli  stranieri  per  mezzo  della  autorita'  locale  di
pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
  7.   Le   iscrizioni   e  variazioni  anagrafiche  dello  straniero
regolarmente  soggiornante  sono  effettuate alle medesime condizioni
dei  cittadini  italiani con le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.  In  ogni  caso  la  dimora  dello straniero si considera
abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi
presso   un   centro   di  accoglienza.  Dell'avvenuta  iscrizione  o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente
competente.
  8.  Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel  territorio  dello Stato devono comunicare al questore competente
per  territorio,  entro  i  quindici  giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale.
  9.  Il  documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su
modello   conforme   al  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno.  Esso  non  e'  valido  per  l'espatrio,  salvo che sia
diversamente    disposto    dalle   convenzioni   o   dagli   accordi
internazionali.
  10.  Contro  i  provvedimenti  di  cui all'articolo 5 e al presente
articolo  e'  ammesso  ricorso  al tribunale amministrativo regionale
competente.