Art. 6.
  1. Alle  spese relative  all'attuazione dell'art. 2  della presente
ordinanza  valutate  in  2,5  miliardi si  provvede  con  imputazione
sull'unita' previsionale  di base 6.2.1.2  (cap. 7615) del  centro di
responsabilita' n. 6  dello stato di previsione  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.