Art. 6.
                      Crediti ceduti pro soluto
  6.1 L'Istituto, nel  caso che i crediti assicurati,  siano essi del
tipo "fornitore"  o "acquirente", siano  ceduti pro soluto,  anche in
parte,  ad una  banca  nazionale od  estera,  e' autorizzato,  previo
accertamento della sussistenza di condizioni di tutela della gestione
assicurativa,  a proseguire  il  rapporto assicurativo  con la  banca
cessionaria.
   Roma, 9 giugno 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 25