Art. 6
            Piano di attivita' e fabbisogno di personale

  1.  Il  C.N.R.  opera  sulla  base di un proprio piano triennale di
attivita',  aggiornabile  annualmente,  che  stabilisce gli indirizzi
generali,  determina  obiettivi,  priorita'  e  risorse  per l'intero
periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, nonche' con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano
comprende  altresi'  la  programmazione  triennale  del fabbisogno di
personale,  con  l'indicazione  delle  assunzioni  da compiere per le
diverse  aree  scientifiche,  della  cadenza temporale delle relative
procedure  selettive,  di  una  previsione circa la distribuzione del
personale  per grandi aree territoriali. Il piano e gli aggiornamenti
annuali  sono approvati dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica.  Sul  piano triennale, per gli ambiti di
rispettiva  competenza,  e'  acquisito,  nel termine perentorio di 60
giorni,  il  parere  dei  Ministri  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e  per  la  funzione  pubblica. Decorsi 90
giorni  dalla  ricezione  degli  atti senza osservazioni da parte del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.
  2.  Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai
sensi  dell'articolo  10  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,  determina  in
autonomia  gli  organici  del personale e le assunzioni nelle diverse
tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui
al presente articolo.
 
           Note all'art. 6:
            - Si  riporta il testo  dell'art. 1, comma  2, del D.Lgs.
          5 giugno 1998, n. 204:
            "2.  Sulla  base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
          risoluzioni parlamentari di   approvazione del    DPEF,  di
          direttive   del Presidente del Consiglio dei  Ministri, dei
          piani e dei  programmi di competenza delle  amministrazioni
          dello  Stato,  di  osservazioni   e proposte delle predette
          amministrazioni, e'  predisposto,  approvato e  annualmente
          aggiornato, ai sensi  dell'art. 2 del presente  decreto, il
          Programma nazionale   per la   ricerca (PNR),    di  durata
          triennale. Il  PNR, con riferimento alla dimensione europea
          e  internazionale  della  ricerca  e  tenendo conto   delle
          iniziative,  dei contributi  e delle   realta'  di  ricerca
          regionali,  definisce gli obiettivi generali e le modalita'
          di attuazione degli   interventi alla    cui  realizzazione
          concorrono,  con risorse   disponibili  sui loro  stati  di
          previsione o  bilanci,  le pubbliche  amministrazioni,  ivi
          comprese,  con le specificita' dei loro ordinamenti  e  nel
          rispetto      delle    loro    autonomie    ed    attivita'
          istituzionali,  le  universita' e gli  enti di ricerca. Gli
          obiettivi e gli  interventi  possono  essere    specificati
          per   aree   tematiche, settori,  progetti,  agenzie,  enti
          di   ricerca,   anche   prevedendo apposite intese  tra  le
          amministrazioni dello Stato".
            -  Il testo  dell'art. 10 del D.Lgs.  3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente:
            "Art.    10.   -   I   contratti   collettivi   nazionali
          disciplinano  i rapporti  sindacali e  gli  istituti  della
          partecipazione anche  con riferimento agli  atti interni di
          organizzazione  aventi riflessi sul rapporto di lavoro".