Art. 6. Contrattazione bilaterale Con determinazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. La medesima Autorita', su richiesta degli interessati e previo conforme parere del gestore della rete, puo' autorizzare contratti bilaterali, in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, anche dopo che il gestore del mercato assuma la gestione di sua competenza. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere condizionata o negata solo per motivi di incompatibilita' delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio elettrico. I provvedimenti negativi, corredati delle relative motivazioni, sono comunicati alla Commissione europea. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete, per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, determina, entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'articolo 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al gestore della rete medesima ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo, dovra' essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2. 4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sul corretto comportamento degli operatori del mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.