Art. 6. Comitato scientifico 1. Il comitato scientifico e' composto da: a) il presidente dei consiglio di amministrazione, che lo presiede; b) i curatori dei settori di attivita' della fondazione, come definiti dallo statuto, anche mediante accorpamento di settori omogenei e comunque in numero non superiore a quattro. 2. Il comitato scientifico delibera in ordine alle attivita' culturali ed artistiche della fondazione, definendone i programmi, all'organizzazione delle mostre o manifestazioni, alle attivita' stabili di studio, ricerca e sperimentazione. Esprime pareri sulle questioni sottopostegli dal consiglio di amministrazione. 3. Le deliberazioni del comitato scientifico sono sottoposte, per i profili finanziari, all'approvazione del Consiglio di amministrazione.