Art. 6. S a n z i o n i 1. Alle violazioni degli obblighi di identificazione e di registrazione, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 197/1991. Alle violazioni degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 197/1991. 2. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 11, 12 e 13 della legge n. 197/1991. 3. Per la violazione prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 197/1991, l'UIC contesta gli addebiti agli interessati, valuta le deduzioni presentate entro trenta giorni e propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'irrogazione della sanzione. 4. L'UIC comunica alle amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle attivita' di cui all'articolo 1, le eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' le sanzioni comminate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 197/1991, per i provvedimenti di competenza. 5. Le amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle attivita' di cui all'articolo 1 attivano il procedimento di cancellazione dall'albo o dal ruolo o di revoca della licenza, anche per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo, anche su segnalazione dell'UIC.
Note all'art. 6: - L'art. 13 del citato decreto-legge n. 625 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1980, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, e' riportato in note all'art. 1. - Il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, e' il seguente: "Art. 5 (Sanzioni, procedure, controlli). - 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'art. 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo trasferito. 2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione. 3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione. 4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'art. 2, comma 1, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'art. 3 e' punita con una sanzione pecuniaria fino alla meta' del valore dell'operazione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 7, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. 7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'art. 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni. 8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'art. 16. 9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8. 10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorita' di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento. 12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8. 13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorita' vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza. 14. Nel primo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: ''acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facolta' di polizia giudiziaria e valutaria'' sono sostituite dalle seguenti: ''acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 51-bis''. 15. Nel terzo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: ''acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria'' sono sostituite dalle seguenti: ''acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 35''".