Art. 6.
                           S a n z i o n i

  1.   Alle   violazioni  degli  obblighi  di  identificazione  e  di
registrazione,  previsti  dall'articolo  4,  si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 15 dicembre
1979,  n.  625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n.
197/1991.   Alle   violazioni   degli  obblighi  di  segnalazione  di
operazioni  sospette,  previsti  dall'articolo  4,  si  applicano  le
sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 197/1991.
  2.  Si  applicano  le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi
11, 12 e 13 della legge n. 197/1991.
  3. Per la violazione prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge
n.  197/1991, l'UIC contesta gli addebiti agli interessati, valuta le
deduzioni  presentate  entro  trenta giorni e propone al Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica l'irrogazione
della sanzione.
  4.  L'UIC comunica alle amministrazioni che esercitano la vigilanza
od  il  controllo sulle attivita' di cui all'articolo 1, le eventuali
violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche'
le  sanzioni  comminate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  ai  sensi  dell'articolo 5 della legge n.
197/1991, per i provvedimenti di competenza.
  5.  Le  amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo
sulle  attivita'  di  cui  all'articolo 1 attivano il procedimento di
cancellazione  dall'albo o dal ruolo o di revoca della licenza, anche
per  gravi  violazioni  degli  obblighi  imposti dal presente decreto
legislativo, anche su segnalazione dell'UIC.
 
            Note all'art. 6:
            -  L'art. 13   del citato decreto-legge n. 625  del 1979,
          convertito, con  modificazioni,  dalla legge  n.   15   del
          1980,  come  sostituito dall'art.  2, comma  1, del  citato
          decreto-legge   n.    143  del    1991,  convertito,    con
          modificazioni, dalla   legge   n.   197  del    1991,    e'
          riportato in note all'art. 1.
            -  Il  testo dell'art. 5 del  citato decreto-legge n. 143
          del 1991, convertito, con  modificazioni, dalla   legge  n.
          197  del 1991,  e' il seguente:
            "Art.   5   (Sanzioni,   procedure,    controlli).  -  1.
          Fatta   salva l'efficacia   degli atti,    alle  infrazioni
          delle  disposizioni    di  cui  all'art.  1   si applica, a
          decorrere  dalla data di entrata   in vigore  del  presente
          decreto, una  sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40
          per cento dell'importo trasferito.
            2.  I  funzionari  delle   amministrazioni  pubbliche,  i
          pubblici  ufficiali  e gli intermediari abilitati  ai sensi
          dell'art. 4, che, in relazione    ai  loro    compiti    di
          servizio,  e   nei   limiti delle  loro attribuzioni, hanno
          notizie delle infrazioni di cui all'art. 1, commi 1, 2    e
          2-bis,    ne riferiscono  entro trenta  giorni al  Ministro
          del tesoro   per   la   contestazione     e    gli    altri
          adempimenti    previsti  dall'art.    14 della   legge   24
          novembre  1981,    n.    689.    In  caso    di  infrazioni
          riguardanti  assegni bancari,  assegni circolari  o  titoli
          similari,  le    segnalazioni  devono    essere  effettuate
          dall'azienda di credito che  li accetta  in versamento    e
          da  quella che  ne effettua l'estinzione.
            3.  La  violazione  dell'obbligo indicato al   comma 2 e'
          punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino    al
          30 per cento dell'importo dell'operazione.
            4.  L'omessa  istituzione   dell'archivio di cui all'art.
          2, comma 1, e' punita  con l'arresto da   sei  mesi  ad  un
          anno  e  con    l'ammenda  da  lire  dieci  milioni  a lire
          cinquanta milioni.
            5.   Salvo   che   il      fatto    costituisca    reato,
          l'omissione    delle segnalazioni   previste   dall'art.  3
          e'  punita  con  una  sanzione pecuniaria fino  alla  meta'
          del valore dell'operazione.
            6.  Salvo  che il fatto  costituisca reato, la violazione
          del divieto di cui all'art.  3,  comma  7,  e'  punita  con
          l'arresto  da  sei  mesi ad un anno o con l'ammenda da lire
          dieci milioni a lire cento milioni.
            7.  Alle infrazioni  delle  disposizioni impartite    con
          il  decreto previsto dall'art.  4, comma 3,  lettera c), si
          applica  una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire
          cento milioni.
            8.  All'irrogazione  delle sanzioni provvede, con proprio
          decreto, il Ministro  del  tesoro, udito  il  parere  della
          commissione  prevista dall'art.   32   del   testo    unico
          delle  norme   di   legge  in  materia valutaria, approvato
          con decreto del  Presidente    della  Repubblica  31  marzo
          1988,  n.  148. Si  applicano  le disposizioni  della legge
          24 novembre 1981,    n.  689,  ad    esclusione  di  quelle
          contenute nell'art.  16.
            9.  Il Ministro del tesoro  determina con proprio decreto
          i compensi per i componenti della  commissione  di  cui  al
          comma 8.
            10.   L'Ufficio  italiano  dei  cambi,  d'intesa  con  le
          autorita' preposte alla   vigilanza di   settore,  verifica
          l'osservanza    da parte degli intermediari abilitati delle
          norme   in tema di trasferimento di valori    di  cui    al
          presente    capo,  nonche',    sulla    base  di    criteri
          selettivi,    il  rispetto    e     l'adeguatezza     delle
          procedure   di segnalazione di cui all'art. 3 da  parte dei
          soggetti  ad  esse  tenuti.    Il    Ministro  del   tesoro
          determina con  proprio  decreto, i   criteri  generali  con
          cui  l'Ufficio  italiano  dei cambi effettua, allo scopo di
          far   emergere   eventuali   fenomeni     di    riciclaggio
          nell'ambito   di determinate zone territoriali, analisi dei
          dati aggregati concernenti complessivamente  l'operativita'
          di  ciascun   intermediario abilitato.  L'Ufficio  italiano
          dei  cambi e'  autorizzato a  raccogliere i  dati predetti,
          anche  mediante  accesso  diretto,  dall'archivio  di   cui
          all'art.    2,  comma   1. L'Ufficio   italiano dei  cambi,
          sulla  base di criteri  generali  stabiliti   con   decreto
          del    Ministro   del   tesoro stabilisce  le  prescrizioni
          attuative     di  carattere  tecnico,  da pubblicarsi nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica    italiana,  che  gli
          intermediari    abilitati  sono tenuti ad  osservare. Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  331  del  codice  di
          procedura  penale,  qualora emergano  anomalie    rilevanti
          per    l'eventuale      individuazione    di  fenomeni   di
          riciclaggio,  l'Ufficio  italiano dei   cambi, effettuati i
          necessari   approfondimenti   di    carattere  finanziario,
          d'intesa    con l'autorita'  di    vigilanza  di   settore,
          ne  informa   gli  organi investigativi di  cui all'art. 3,
          comma 4, lettera f).  Al controllo dell'osservanza    delle
          disposizioni   di  cui al  presente  capo  nei riguardi  di
          ogni altro  soggetto  provvede   il Nucleo   speciale    di
          polizia valutaria della Guardia di finanza.
            11.  Informazioni  e    dati relativi a soggetti nei  cui
          confronti  sia   stata   effettuata      contestazione   di
          infrazioni  alle    disposizioni  del presente decreto sono
          conservati nel sistema  informativo  dell'Ufficio  italiano
          dei cambi sino alla definizione del procedimento.
            12.  Informazioni  e  dati relativi   a soggetti, nei cui
          confronti sia stato  emanato  provvedimento   sanzionatorio
          definitivo    in    base   al presente    articolo,    sono
          conservati   nel     sistema      informativo  dell'Ufficio
          italiano  dei    cambi per il periodo di  cinque anni dalla
          data di emanazione del decreto di cui al comma 8.
            13.  Qualora le  irregolari operazioni  di  trasferimento
          di  valori siano state  effettuate per  il tramite di  enti
          creditizi   ovvero di  altri    intermediari      abilitati
          iscritti    in    albi     o   soggetti   ad autorizzazione
          amministrativa, i provvedimenti  con  i  quali  sono  state
          irrogate  le  sanzioni amministrative   pecuniarie previste
          dal  presente  decreto  sono  comunicati   alle   autorita'
          vigilanti  e, se del caso, agli ordini professionali per le
          iniziative di rispettiva competenza.
            14. Nel primo   comma  dell'art.  63  del  decreto    del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633, come
          sostituito  dall'art. 7 del decreto del   Presidente  della
          Repubblica      15   luglio  1982,  n.    463,  le  parole:
          ''acquisiti nei   confronti dell'imputato    nell'esercizio
          dei  poteri   e    facolta'   di  polizia  giudiziaria    e
          valutaria''  sono sostituite dalle   seguenti:  ''acquisiti
          nei    confronti dell'imputato, direttamente o  riferiti ed
          ottenuti dalle  altre Forze  di polizia, nell'esercizio dei
          poteri  di polizia giudiziaria, anche  al di fuori dei casi
          di deroga previsti dall'art. 51-bis''.
            15. Nel terzo   comma  dell'art.  33  del  decreto    del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
          sostituito  dall'art.  2  del decreto del  Presidente della
          Repubblica    15  luglio  1982,  n.     463,   le   parole:
          ''acquisiti  nei   confronti dell'imputato   nell'esercizio
          dei poteri  di polizia   giudiziaria e    valutaria''  sono
          sostituite  dalle  seguenti:    ''acquisiti nei   confronti
          dell'imputato, direttamente  o riferiti ed  ottenuti  dalle
          altre  Forze  di  polizia,  nell'esercizio  dei  poteri  di
          polizia  giudiziaria, anche al di fuori dei  casi di deroga
          previsti dall'art. 35''".