Art. 6. Domanda di ammissione al contributo 1. Le emittenti televisive locali titolari di concessione che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita domanda a mezzo raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di cui al comma 1 dell'articolo 1. 2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria: a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio; b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha gia' assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa e' tenuta ai sensi della normativa vigente; c) il numero di codice fiscale e di partita IVA della concessionaria. 3. Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti dall'articolo 4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda e' corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", si veda nella nota al titolo.