Art. 6.
                 Domanda di ammissione al contributo

  1.  Le  emittenti  televisive  locali  titolari  di concessione che
intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 45, comma
3,  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono inviare al comitato
regionale  per  le  comunicazioni competente apposita domanda a mezzo
raccomandata   postale   o   via   fax,  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del bando di cui al comma 1
dell'articolo 1.
  2.   La   domanda  deve  contenere,  a  pena  di  esclusione  dalla
graduatoria:
  a)  l'indicazione  degli  elementi  atti ad individuare l'emittente
richiedente con gli estremi dell'atto concessorio;
  b)  la dichiarazione che l'impresa editrice ha gia' assolto a tutti
gli  obblighi  contabili  cui essa e' tenuta ai sensi della normativa
vigente;
  c)   il   numero   di   codice  fiscale  e  di  partita  IVA  della
concessionaria.
  3. Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti dall'articolo
4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda e' corredata
da  idonea  documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi
elementi.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Per  il  testo  dell'art.  45, comma 3, della legge 23
          dicembre 1998, n. 488, recante: "Misure di finanza pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo", si veda  nella  nota
          al titolo.