Art. 6.


        Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP
           relativa al costo del lavoro e degli interessi


  1.  A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico  delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre
1986,  n.  917  e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo ((
15  dicembre  1997,  n.  446, )) forfetariamente riferita all'imposta
dovuta  sulla  quota  imponibile  degli  interessi  passivi  e  oneri
assimilati  al  netto  degli  interessi  attivi e proventi assimilati
ovvero  delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto
delle  deduzioni  spettanti ai sensi (( dell'articolo 11, commi )) 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto (( legislativo
n. 446 del 1997. ))
  2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31  dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il
termine  di  cui  all'articolo  38  del  decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della
quota  delle  imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP
riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese
per  il  personale  dipendente  e  assimilato,  i  contribuenti hanno
diritto,  con  le  modalita'  e  nei  limiti stabiliti al comma 4, al
rimborso  per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno   di   competenza,  riferita  forfetariamente  ai  suddetti
interessi  e  spese  per  il personale, come determinata ai sensi del
comma 1.
  3.  I  contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa
presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in
via  telematica,  qualora  sia  ancora  pendente  il  termine  di cui
all'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
  4.  Il  rimborso  di  cui  al  comma 2 e' eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel
rispetto  dei  limiti  di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009,  500  milioni  di  euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per
l'anno  2011.  Ai  fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si
provvedera'    all'integrazione    delle   risorse   con   successivi
provvedimenti    legislativi.   Con   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia   delle  entrate  sono  stabilite  le  modalita'  di  ((
presentazione  delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione
del presente articolo.
  4-bis.  Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre  2008,  n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre  2008,  n.  201,  si applicano altresi' per tutti i soggetti
residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli
eventi  sismici  del  31  ottobre  2002 e individuati con decreti del
Ministero  dell'economia  e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e
del  9  gennaio  2003,  pubblicati,  rispettivamente,  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e
n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata la spesa di 59,4
milioni  di  euro  per  l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno
2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo
precedente  sono  iscritte  in  un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze.
  4-ter.  All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di
euro  per  l'anno  2009,  a  32  milioni di euro per l'anno 2010, a 7
milioni  di  euro  per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno
degli   anni  dal  2012  al  2019,  si  provvede  mediante  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,
per  un  importo,  al  fine  di  compensare gli effetti in termini di
indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64
milioni  di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e
4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.
  4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e
2010 »;
  b)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: « La detrazione
relativa  all'anno  2010  non  rileva  ai  fini  della determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 ».
  4-quinquies.   Il  fondo  di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' ridotto di 1,3 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011. ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo vigente dell'articolo 99, comma 1,
          del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
          D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni,
          recante  «Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi»:
             «1.  Le  imposte  sui  redditi  e quelle per le quali e'
          prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in
          deduzione.  Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio
          in cui avviene il pagamento.».
             -  Si  riporta il testo vigente degli articoli 5, 5-bis,
          6,  7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi locali»:
             «Art.  5  (Determinazione  del  valore  della produzione
          netta   delle   societa'   di   capitali   e   degli   enti
          commerciali).-  1.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 3,
          comma 1, lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli
          articoli  6  e  7,  la base imponibile e' determinata dalla
          differenza  tra il valore e i costi della produzione di cui
          alle  lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile,
          con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere
          c)  e  d),  12)  e  13),  cosi'  come  risultanti dal conto
          economico dell'esercizio.
             2.  Per  i  soggetti che redigono il bilancio in base ai
          principi  contabili  internazionali,  la base imponibile e'
          determinata  assumendo le voci del valore e dei costi della
          produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
             3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque
          in  deduzione:  le  spese  per  il  personale  dipendente e
          assimilato  classificate  in voci diverse dalla citata voce
          di  cui  alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
          codice  civile,  nonche'  i  costi,  i compensi e gli utili
          indicati  nel  comma  1,  lettera  b),  numeri  da 2) a 5),
          dell'articolo  11  del presente decreto; la quota interessi
          dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
          le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
          cui  al  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504. I
          contributi   erogati  in  base  a  norma  di  legge,  fatta
          eccezione   per  quelli  correlati  a  costi  indeducibili,
          nonche'  le  plusvalenze  e le minusvalenze derivanti dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per  l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
          o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita' dell'impresa,
          concorrono  in  ogni  caso alla formazione del valore della
          produzione.  Sono  comunque  ammesse  in deduzione quote di
          ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione di
          marchi  d'impresa  e  a  titolo di avviamento in misura non
          superiore  a  un  diciottesimo  del costo indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico.
             4.  I  componenti  positivi e negativi classificabili in
          voci  del  conto  economico  diverse  da quelle indicate al
          comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
          correlati  a  componenti rilevanti della base imponibile di
          periodi d'imposta precedenti o successivi.
             5.  Indipendentemente  dalla  effettiva collocazione nel
          conto  economico,  i  componenti  positivi  e  negativi del
          valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
          corretta    qualificazione,    imputazione    temporale   e
          classificazione  previsti  dai  principi contabili adottati
          dall'impresa.
             «Art.   5-bis   -   (Determinazione   del  valore  della
          produzione  netta delle societa' di persone e delle imprese
          individuali).  -  1.  Per i soggetti di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettera  b),  la  base imponibile e' determinata
          dalla   differenza   tra  l'ammontare  dei  ricavi  di  cui
          all'articolo  85,  comma  1,  lettere  a), b), f) e g), del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          delle   variazioni  delle  rimanenze  finali  di  cui  agli
          articoli  92  e  93 del medesimo testo unico, e l'ammontare
          dei  costi  delle  materie prime, sussidiarie e di consumo,
          delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
          locazione  anche finanziaria dei beni strumentali materiali
          e  immateriali.  Non  sono  deducibili:  le  spese  per  il
          personale  dipendente  e  assimilato; i costi, i compensi e
          gli  utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
          5),   dell'articolo  11  del  presente  decreto;  la  quota
          interessi  dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
          contratto;  le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge
          concorrono   comunque  alla  formazione  del  valore  della
          produzione,  fatta  eccezione  per quelli correlati a costi
          indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
          regole   di   qualificazione,   imputazione   temporale   e
          classificazione  valevoli per la determinazione del reddito
          d'impresa ai fini dell'imposta personale.
             2.   I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  in  regime  di
          contabilita'    ordinaria,    possono    optare    per   la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
          tre  periodi  d'imposta  e  deve  essere  comunicata con le
          modalita'  e  nei  termini  stabiliti con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31
          marzo  2008.  Al  termine del triennio l'opzione si intende
          tacitamente  rinnovata  per  un  altro  triennio a meno che
          l'impresa  non  opti,  secondo  le  modalita'  e  i termini
          fissati  dallo  stesso  provvedimento  direttoriale, per la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole  del  comma  1;  anche  in questo caso, l'opzione e'
          irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
             «Art.  6  -  (Determinazione del valore della produzione
          netta  delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
          -  1.  Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo quanto
          previsto  nei  successivi  commi,  la  base  imponibile  e'
          determinata  dalla  somma algebrica delle seguenti voci del
          conto   economico   redatto   in  conformita'  agli  schemi
          risultanti  dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo
          9,  comma  1,  del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
          38:
              a)  margine  d'intermediazione ridotto del 50 per cento
          dei dividendi;
              b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
          funzionale per un importo pari al 90 per cento;
              c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
          per cento.
             2.  Per  le  societa' di intermediazione mobiliare e gli
          intermediari,   diversi   dalle   banche,   abilitati  allo
          svolgimento    dei   servizi   di   investimento   indicati
          nell'articolo  1  del  testo  unico  delle  disposizioni in
          materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, iscritti nell'albo
          previsto  dall'articolo  20  dello  stesso  decreto, assume
          rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
          proventi  assimilati  relativi alle operazioni di riporto e
          di  pronti  contro termine e le commissioni attive riferite
          ai  servizi  prestati  dall'intermediario  e la somma degli
          interessi   passivi   e   oneri  assimilati  relativi  alle
          operazioni  di  riporto  e  di  pronti  contro termine e le
          commissioni    passive   riferite   ai   servizi   prestati
          dall'intermediario.
             3.  Per  le  societa'  di  gestione  dei fondi comuni di
          investimento,  di  cui  al  citato  testo  unico  di cui al
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni,  si  assume la differenza tra le commissioni
          attive e passive.
             4. Per le societa' di investimento a capitale variabile,
          si   assume   la   differenza   tra   le   commissioni   di
          sottoscrizione  e  le commissioni passive dovute a soggetti
          collocatori.
             5.  Per  i  soggetti  indicati  nei  commi  2, 3 e 4, si
          deducono  i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata.
             6.  I  componenti  positivi e negativi si assumono cosi'
          come  risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
          secondo  i  criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
          d'Italia  22  dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
          sensi  dell'articolo  9 del decreto legislativo 28 febbraio
          2005,  n.  38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
          ordinari  alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
          e  n.  58  del  10  marzo  2006.  Si  applica  il  comma  4
          dell'articolo 5.
             7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
          per  i  quali  assumono  rilevanza  i  bilanci compilati in
          conformita'  ai  criteri  di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto  del  Sistema  europeo  di banche centrali (SEBC) e
          alle  raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
          base  imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
          seguenti componenti:
              a) interessi netti;
              b)   risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni  e
          tariffe;
              c) costi per servizi di produzione di banconote;
              d)  risultato  netto  della redistribuzione del reddito
          monetario;
              e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  e
          immateriali, nella misura del 90 per cento;
              f)  spese  di  amministrazione, nella misura del 90 per
          cento.
             8.  Per  i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
          comunque  ammessa  la  deduzione: dei costi, dei compensi e
          degli  utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
          a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
          locazione  finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
          comunale  sugli  immobili  di cui al decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  504.  Gli interessi passivi concorrono
          alla  formazione  del  valore della produzione nella misura
          del  96  per cento del loro ammontare. I contributi erogati
          in  base  a  norma  di  legge,  fatta  eccezione per quelli
          correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
          minusvalenze  derivanti  dalla cessione di immobili che non
          costituiscono     beni    strumentali    per    l'esercizio
          dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
          e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,  concorrono in ogni
          caso  alla  formazione  del  valore  della produzione. Sono
          comunque  ammesse  in  deduzione  quote di ammortamento del
          costo  sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
          titolo   di   avviamento  in  misura  non  superiore  a  un
          diciottesimo  del  costo indipendentemente dall'imputazione
          al conto economico.
             9.  Per  le  societa'  la cui attivita' consiste, in via
          esclusiva  o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
          in   societa'   esercenti   attivita'   diversa  da  quella
          creditizia  o  finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
          dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto    legislativo   1°   settembre   1993,   n.   385,
          nell'apposita  sezione  dell'elenco  generale  dei soggetti
          operanti  nel  settore  finanziario,  la base imponibile e'
          determinata     aggiungendo    al    risultato    derivante
          dall'applicazione  dell'articolo  5  la  differenza tra gli
          interessi  attivi  e  proventi  assimilati  e gli interessi
          passivi   e   oneri   assimilati.   Gli  interessi  passivi
          concorrono  alla  formazione  del  valore  della produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare
             «Art.  7  -  (Determinazione del valore della produzione
          netta  delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese
          di   assicurazione,   la  base  imponibile  e'  determinata
          apportando  alla  somma dei risultati del conto tecnico dei
          rami  danni  (voce  29)  e  del conto tecnico dei rami vita
          (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
              a)  gli  ammortamenti  dei  beni  strumentali,  ovunque
          classificati,  e le altre spese di amministrazione (voci 24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
              b)  i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
          50 per cento.
             2.  Dalla  base  imponibile non sono comunque ammessi in
          deduzione:   le   spese   per  il  personale  dipendente  e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e  gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
          a  5),  dell'articolo  11; le svalutazioni, le perdite e le
          riprese  di  valore  dei  crediti;  la  quota interessi dei
          canoni  di  locazione  finanziaria,  desunta dal contratto;
          l'imposta   comunale  sugli  immobili  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
          concorrono  alla  formazione  del  valore  della produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
             3.  I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
          eccezione   per  quelli  correlati  a  costi  indeducibili,
          nonche'  le  plusvalenze  e le minusvalenze derivanti dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per  l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
          o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita' dell'impresa,
          concorrono  in  ogni  caso alla formazione del valore della
          produzione.  Sono  comunque  ammesse  in deduzione quote di
          ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione di
          marchi  d'impresa  e  a  titolo di avviamento in misura non
          superiore  a  un  diciottesimo  del costo indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico.
             4.  I  componenti  positivi e negativi si assumono cosi'
          come  risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  173,  e  alle  istruzioni  impartite
          dall'ISVAP  con  il  provvedimento  n.  735 del 1° dicembre
          1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997
             «Art  8.  -  (Determinazione del valore della produzione
          netta  dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          c)  -  1.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettera   c),  la  base  imponibile  e'  determinata  dalla
          differenza   tra   l'ammontare  dei  compensi  percepiti  e
          l'ammontare  dei  costi  sostenuti  inerenti alla attivita'
          esercitata,  compreso  l'ammortamento  dei beni materiali e
          immateriali,  esclusi  gli interessi passivi e le spese per
          il  personale  dipendente.  I compensi, i costi e gli altri
          componenti  si  assumono cosi' come rilevanti ai fini della
          dichiarazione dei redditi.»
             - Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, commi 1,
          lettera  a),  1-bis,  4-bis,  4-bis.1  del  citato  decreto
          legislativo   n.   446   del   1997,  recante  «Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali»:
             «Art  11  (Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore  della  produzione netta). - 1. Nella determinazione
          della base imponibile:
              a) sono ammessi in deduzione:
               1)  i  contributi  per  le  assicurazioni obbligatorie
          contro gli infortuni sul lavoro;
               2)  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione   e   a   tariffa   nei  settori  dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,    delle   telecomunicazioni,   della   raccolta   e
          depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della raccolta e
          smaltimento  rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base
          annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
          impiegato nel periodo di imposta;
               3)  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  esclusi  le banche, gli altri enti
          finanziari,  le  imprese  di  assicurazione  e  le  imprese
          operanti   in   concessione   e   a   tariffa  nei  settori
          dell'energia,     dell'acqua,    dei    trasporti,    delle
          infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
          raccolta  e  depurazione  delle  acque  di  scarico e della
          raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  un importo fino a 9.200
          euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
          indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
          Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania, Molise, Puglia,
          Sardegna  e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella
          di  cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei
          limiti  derivanti dall'applicazione della regola de minimis
          di  cui  al  regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
          del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
               4)  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione   e   a   tariffa   nei  settori  dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,    delle   telecomunicazioni,   della   raccolta   e
          depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della raccolta e
          smaltimento   rifiuti,   i   contributi   assistenziali   e
          previdenziali  relativi  ai  lavoratori  dipendenti a tempo
          indeterminato;
               5)  le  spese relative agli apprendisti, ai disabili e
          le   spese  per  il  personale  assunto  con  contratti  di
          formazione  e  lavoro,  nonche',  per  i  soggetti  di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettere  da  a)  a e), i costi
          sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
          ivi  compresi quelli per il predetto personale sostenuti da
          consorzi  tra  imprese  costituiti  per la realizzazione di
          programmi  comuni  di  ricerca e sviluppo, a condizione che
          l'attestazione  di effettivita' degli stessi sia rilasciata
          dal  presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
          da  un  revisore  dei conti o da un professionista iscritto
          negli   albi   dei   revisori   dei   conti,   dei  dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e periti commerciali o dei
          consulenti  del  lavoro, nelle forme previste dall'articolo
          13,  comma  2,  del  decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
          del centro di assistenza fiscale;
             (omissis)
             1-bis.  Per  le imprese autorizzate all'autotrasporto di
          merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
          previste  contrattualmente, per la parte che non concorre a
          formare  il  reddito  del dipendente ai sensi dell'articolo
          48,  comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917.
             (omissis)
             4-bis.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  ad  e),  sono ammessi in deduzione, fino a
          concorrenza, i seguenti importi:
              a)  euro  7.350  se  la base imponibile non supera euro
          180.759,91;
              b)  euro  5.500  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.759,91 ma non euro 180.839,91;
              c)  euro  3.700  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.839,91 ma non euro 180.919,91;
              d)  euro  1.850  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.919,91 ma non euro 180.999,91;
              d-bis)  per  i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  b)  e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
          precedenti  lettere  e' aumentato, rispettivamente, di euro
          2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.
             4-bis.1.  Ai  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla  formazione  del valore della produzione non superiori
          nel  periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
          ogni  lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
          fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
          di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei  disabili  e  del  personale  assunto  con contratti di
          formazione lavoro.
             (omissis)».
             Comma 2:
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 38 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602,  recante  «Disposizioni  sulla  riscossione  delle
          imposte sul reddito»:
             «Art 38 (Rimborso dei versamenti diretti). - Il soggetto
          che  ha  effettuato  il  versamento diretto puo' presentare
          all'intendente  di finanza nella cui circoscrizione ha sede
          il  concessionario  presso  la  quale  e' stato eseguito il
          versamento,  istanza  di  rimborso,  entro  il  termine  di
          decadenza  di  quarantotto  mesi  dalla data del versamento
          stesso,  nel  caso  di  errore  materiale,  duplicazione ed
          inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
             L'istanza  di  cui al primo comma puo' essere presentata
          anche  dal  percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
          entro  il  termine  di  decadenza di quarantotto mesi dalla
          data in cui la ritenuta e' stata operata.
             L'intendente   di   finanza,   sentito  l'ufficio  delle
          imposte,   provvede  al  rimborso  mediante  ordinativo  di
          pagamento.
             Si  applicano  il  secondo  e  terzo comma dell'articolo
          precedente.
             Quando  l'importo  del  versamento diretto effettuato ai
          sensi  del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera
          c),   dell'art.   3  e'  superiore  a  quello  dell'imposta
          liquidata  in  base  alla  dichiarazione ai sensi dell'art.
          36-bis  del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente
          di  finanza  provvede  al  rimborso  della  differenza  con
          ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.
             I   rimborsi   delle   imposte   non   dovute  ai  sensi
          dell'articolo  26-quater  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  richiesti dalle
          societa'  non  residenti  aventi  i  requisiti  di cui alla
          lettera  a)  del comma 4 del citato articolo 26-quater o da
          stabili  organizzazioni,  situate in un altro Stato membro,
          di  societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati
          entro  un  anno dalla data di presentazione della richiesta
          stessa,  che  deve  essere  corredata  dalla documentazione
          prevista  dall'articolo  26-quater,  comma  6,  del  citato
          decreto  n.  600  del  1973  o  dalla  successiva  data  di
          acquisizione   degli   elementi  informativi  eventualmente
          richiesti.
             Se  i  rimborsi  non sono effettuati entro il termine di
          cui   al   precedente  comma,  sulle  somme  rimborsate  si
          applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo
          44, primo comma.».
             Comma 3:
             -   L'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni
          sulla  riscossione  delle  imposte  sul  reddito» e' citato
          nelle note al comma 2 del presente articolo.
             Comma 4-bis:
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3 del
          decreto-legge  23  ottobre  2008,  n.  162, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2008,  n.  201,
          recante  «Interventi  urgenti in materia di adeguamento dei
          prezzi  di materiali da costruzione, di sostegno ai settori
          dell'autotrasporto,    dell'agricoltura   e   della   pesca
          professionale,  nonche' di finanziamento delle opere per il
          G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
          Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»:
             «Art.  3 (Interventi in materia di protezione civile). -
          1.  E'  autorizzata,  in  favore della regione Sardegna, la
          spesa   di  233  milioni  di  euro  per  fare  fronte  alla
          realizzazione  delle  opere  contenute nel piano del grande
          evento  relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data
          21  settembre  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo
          per  le  aree  sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:
              a)  18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle
          delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006,
          n.   179,   pubblicate,   rispettivamente,  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio
          2007,  di  applicazione  delle  sanzioni sulle assegnazioni
          alla  regione  Sardegna  ex  delibere  CIPE n. 36/2002 e n.
          17/2003;
              b)  103,690  milioni  derivanti dalle assegnazioni alla
          regione Sardegna ex delibera CIPE n. 20/2004, non impegnate
          nei  termini  prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006,
          n.  14,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3
          novembre 2006;
              c)  111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate
          alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007,
          n.  166,  pubblicata  nel supplemento ordinario n. 123 alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  111  del  13  maggio  2008, per la
          realizzazione   di   programmi   strategici   di  interesse
          regionale.
             2.  Al  fine  di effettuare la definizione della propria
          posizione  ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge
          24  dicembre  2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del
          decreto-legge  8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge
          6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
          l'ammontare   dovuto  per  ciascun  tributo  o  contributo,
          ovvero,  per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
          sospensioni  ivi  indicate,  al  netto  dei versamenti gia'
          eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
          mensili  di  pari  importo da versare entro il giorno 16 di
          ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
          euro  per  l'anno  2009,  si  provvede  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 61, comma
          1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
          per  le  aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni
          di  euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno
          2009,  al  fine  di  compensare  gli  effetti  sui saldi di
          finanza  pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2,
          del  decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato
          di  8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
          euro  per  l'anno  2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
          2011 in termini di sola cassa.
             2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai
          soggetti  privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis,
          del  decreto-legge  9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  6  dicembre  2006,  n.  290,
          limitatamente    ai   pagamenti   relativi   a   contributi
          previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi, ai soggetti
          pubblici  che  hanno  usufruito  della sospensione prevista
          dall'articolo  13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno,
          delegato  per  il coordinamento della protezione civile, n.
          2668  del  28  settembre  1997,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  228  del  30  settembre  1997,  e successive
          proroghe  e  integrazioni.  Al  relativo  onere,  pari  a 2
          milioni  di  euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per
          ciascuno  degli  anni  2009  e  2010,  si provvede mediante
          riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
          61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa
          al  Fondo  per le aree sottoutilizzate, per un importo di 6
          milioni  di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010.
             3.  I  medesimi  soggetti,  entro  la stessa data del 16
          gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi
          dai  versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni
          citate  dalle disposizioni legislative indicate al comma 2,
          con  le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate.  I contribuenti che, ai sensi
          dell'articolo  14  dell'ordinanza del Ministro dell'interno
          n.  2668  del  28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  228  del 30 settembre 1997, hanno chiesto la
          sospensione  della  effettuazione delle ritenute alla fonte
          si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il
          versamento  dell'importo  dovuto  alle  scadenze  e  con le
          modalita' previste dal presente articolo.
             4.  Il  mancato  versamento  delle  somme  dovute per la
          definizione,  entro  le  scadenze previste dal comma 2, non
          determina  l'inefficacia  della definizione stessa. In tale
          caso  si  applicano  le  sanzioni  e gli interessi previsti
          dalle  vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo
          versamento  delle  imposte  e dei contributi previdenziali,
          assistenziali  ed assicurativi. Per il recupero delle somme
          non  corrisposte  alle  prescritte scadenze si applicano le
          disposizioni  dell'articolo  14  del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo
          24  del  decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.Per le
          somme  iscritte  a  ruolo,  oggetto  della  sospensione, il
          mancato  versamento  alle  prescritte  scadenze comporta la
          riscossione coattiva delle rate non pagate.
             5.   I  soggetti  che  si  avvalgono  della  definizione
          tributaria  comunicano, con apposito modello, da approvarsi
          con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
          le  modalita'  ed  i  dati  relativi  alla definizione. Nel
          medesimo  provvedimento  e'  stabilito  anche il termine di
          presentazione del modello».
             - Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
          del  14  novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  270 del 18 novembre 2002, reca «Sospensione dei termini
          relativi  agli  adempimenti  di  obblighi  tributari aventi
          scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a
          favore  dei  soggetti  residenti,  alla data del 29 ottobre
          2002,   in   taluni   comuni  della  provincia  di  Catania
          interessati dall'eruzione del vulcano Etna».
             - Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
          del  15  novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  272  del 20 novembre 2002, reca«Sospensione dei termini
          relativi  agli  adempimenti  di  obblighi  tributari aventi
          scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a
          favore  dei  soggetti  residenti,  alla data del 31 ottobre
          2002,  in  alcuni comuni della provincia di Campobasso e in
          un  comune  della  provincia  di  Foggia, interessati dagli
          eventi  sismici  verificatisi  nella  stessa  data  del  31
          ottobre 2002».
             -  Il  decreto  del  9  gennaio  2003,  pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  16  del  21  gennaio  2003,  reca
          «Sospensione  dei  termini  relativi agli adempimenti degli
          obblighi  tributari  per i soggetti residenti nei territori
          dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino».
             Comma 4-ter:
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'articolo 61 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante«Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
          (legge finanziaria 2003):
             «Art.   61   (Fondo   per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
             2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si  provvede ai sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
             3.   Il   fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
              a)   per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di  cui  all'articolo 1
          della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili
          anche  attraverso  le altre disposizioni legislative di cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
              b)  per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
          massimizzare  l'efficacia  complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
             4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
          6-bis  dell'articolo  11-ter  della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
             5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti  nel  comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione
          delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
          resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
          alla data di entrata in vigore della presente legge.
             6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30  giugno  di  ogni anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
             7.  Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
             8.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato    ad    apportare,   anche   con   riferimento
          all'articolo   60,   con   propri  decreti,  le  occorrenti
          variazioni  di bilancio in termini di residui, competenza e
          cassa  tra  le pertinenti unita' previsionali di base degli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate.
             9.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1
          del  decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
             10.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100  per  cento delle economie stesse, per il finanziamento
          di  nuovi  contratti  di programma. Per il finanziamento di
          nuovi  contratti  di  programma  una  quota pari all'85 per
          cento  delle  economie  e' riservata alle aree depresse del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          articolo  87,  paragrafo  3,  lettera  c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
             11.  All'articolo  18  del decreto legislativo 21 aprile
          2000,  n.  185,  dopo  il comma 1, e' inserito il seguente:
          «1-bis.  Sono  esclusi  dal finanziamento i progetti che si
          riferiscono  a  settori  esclusi  o  sospesi  dal CIPE, con
          propria  delibera,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria.».
             12.  All'articolo  23  del decreto legislativo 21 aprile
          2000,  n.  185,  dopo  il comma 3, e' inserito il seguente:
          «3-bis.   La  societa'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          autorizzata  dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
          effettuare,  con le modalita' da esso stabilite ed a valere
          sulle  risorse  del fondo di cui all'articolo 27, comma 11,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni
          di  cartolarizzazione  dei  crediti maturati con i mutui di
          cui  al  presente  decreto.  Alle  predette  operazioni  di
          cartolarizzazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  15  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e
          successive   modificazioni.   I  ricavi  rinvenienti  dalle
          predette  operazioni  affluiscono  al  medesimo  fondo  per
          essere  riutilizzati  per gli interventi di cui al presente
          decreto.  Dell'entita'  e  della  destinazione  dei  ricavi
          suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE».
             13.  Nei  limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'articolo  87,  paragrafo  3,  lettere  a)  e  c),  del
          Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle
          aree  ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE)
          n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,  che
          investono,   nell'ambito   di   programmi  di  penetrazione
          commerciale,   in  campagne  pubblicitarie  localizzate  in
          specifiche  aree  territoriali del Paese. L'agevolazione e'
          riconosciuta  sulle  spese  documentate  dell'esercizio  di
          riferimento    che   eccedono   il   totale   delle   spese
          pubblicitarie  dell'esercizio  precedente  e  nelle  misure
          massime  previste  per gli aiuti a finalita' regionale, nel
          rispetto  dei  limiti  della  regola «de minimis» di cui al
          regolamento  (CE)  n.  69/2001  della  Commissione,  del 12
          gennaio  2001.  Il CIPE, con propria delibera da sottoporre
          al  controllo  preventivo della Corte dei conti, stabilisce
          le  risorse  da riassegnare all'unita' previsionale di base
          6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ed indica la
          data  da  cui  decorre  la  facolta'  di presentazione e le
          modalita'  delle relative istanze. I soggetti che intendano
          avvalersi  dei  contributi  di cui al presente comma devono
          produrre  istanza  all'Agenzia  delle  entrate che provvede
          entro   trenta   giorni   a  comunicare  il  suo  eventuale
          accoglimento  secondo  l'ordine  cronologico  delle domande
          pervenute.  Qualora  l'utilizzazione del contributo esposta
          nell'istanza  non  risulti  effettuata,  nell'esercizio  di
          imposta   cui   si   riferisce   la  domanda,  il  soggetto
          interessato  decade  dal  diritto  al contributo e non puo'
          presentare  una  nuova  istanza  nei dodici mesi successivi
          alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
             Comma 4-quater:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.1, comma 1324, della
          legge  27  dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (legge finanziaria 2007) cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «1324.  Per  i soggetti non residenti, le detrazioni per
          carichi  di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008
          2009  e  2010,  a condizione che gli stessi dimostrino, con
          idonea documentazione, individuata con apposito decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  che le persone alle quali tali detrazioni
          si   riferiscono  non  possiedano  un  reddito  complessivo
          superiore,  al  lordo  degli oneri deducibili, al limite di
          cui  al  suddetto  articolo 12, comma 2, compresi i redditi
          prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere,
          nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso
          ai  carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2010
          non  rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF
          per l'anno 2011».
             -  Si riporta il testo vigente dell'art. 5, comma 4, del
          citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93:
             «4.    Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
          milioni  di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.
             (omissis)».