(( Art. 6-bis


                 Disposizioni in materia di disavanzi sanitari


            1.  L'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008,  n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          dicembre  2008,  n.  189,  trova applicazione, su richiesta
          delle  regioni  interessate,  alle condizioni ivi previste,
          anche  nei  confronti  delle regioni che hanno sottoscritto
          accordi  in  applicazione dell'articolo 1, comma 180, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          e  nelle quali non e' stato nominato il commissario ad acta
          per  l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di
          cui  al  presente comma puo' essere deliberata a condizione
          che  la regione interessata abbia provveduto alla copertura
          del  disavanzo  sanitario  residuo  con risorse di bilancio
          idonee  e  congrue  entro  il  31  dicembre  dell'esercizio
          interessato.
            2.  Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si
          intendono  erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto
          di  recupero,  a  valere  su  somme  spettanti  a qualsiasi
          titolo,  qualora  la regione interessata non attui il piano
          di  rientro  nella  dimensione  finanziaria stabilita nello
          stesso.  Con  deliberazione del Consiglio dei ministri sono
          stabiliti  l'entita', i termini e le modalita' del predetto
          recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
            3.  Ai  fini  del  rispetto  degli  obiettivi  di finanza
          pubblica  e  di  programmazione  sanitaria  connessi  anche
          all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
          con  riferimento  all'anno 2008, nelle regioni per le quali
          si  e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi
          programmati      di      risanamento     e     riequilibrio
          economico-finanziario  contenuti  nello  specifico piano di
          rientro   dai   disavanzi   sanitari,  di  cui  all'accordo
          sottoscritto,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 180, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          non  si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma
          796,  lettera  b),  sesto  periodo, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  limitatamente all'importo corrispondente a
          quello  per  il  quale  la regione ha adottato, entro il 31
          dicembre  2008,  misure  di  copertura di bilancio idonee e
          congrue  a  conseguire  l'equilibrio  economico nel settore
          sanitario  per  il  medesimo  anno,  fermo  restando quanto
          previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007,
          n.  159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 29
          novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
          per  il  contenimento della spesa sanitaria e in materia di
          regolazioni  contabili con le autonomie locali) convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
             «2.  In  favore  delle  regioni  che  hanno sottoscritto
          accordi  in  applicazione dell'articolo 1, comma 180, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          e  nelle  quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
          1°  ottobre  2007,  n.  159, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 29 novembre 2007, n. 222, e' stato nominato il
          commissario  ad acta per l'attuazione del piano di rientro,
          puo'  essere  autorizzata,  con deliberazione del Consiglio
          dei  Ministri,  l'erogazione,  in  tutto  o  in  parte, del
          maggior  finanziamento  condizionato alla verifica positiva
          degli   adempimenti,   in   deroga   a   quanto   stabilito
          dall'articolo  8  dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  105  del  7  maggio  2005, e dallo specifico
          accordo  sottoscritto  fra  lo  Stato e la singola regione.
          L'autorizzazione  puo'  essere  deliberata qualora si siano
          verificate le seguenti condizioni:
              a)  si  sia  manifestata,  in conseguenza della mancata
          erogazione  del  maggior  finanziamento  condizionato  alla
          verifica  positiva  degli  adempimenti,  una  situazione di
          emergenza  finanziaria  regionale tale da compromettere gli
          impegni  finanziari  assunti  dalla regione stessa, nonche'
          l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
          con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
              b)  siano  stati  adottati, da parte del commissario ad
          acta,   entro   il  termine  indicato  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  provvedimenti  significativi  in
          termini   di   effettiva  e  strutturale  correzione  degli
          andamenti  della  spesa, da verificarsi da parte del tavolo
          di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per
          la  verifica  dei  livelli essenziali di assistenza, di cui
          rispettivamente  agli  articoli  9 e 12 della citata intesa
          del 23 marzo 2005.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 180 dell'art. 1 della
          legge  30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
             «180.  La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
          commi  174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
          gli  anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
          tecnico  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali,
          procede  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed elabora un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di
          riqualificazione  o di potenziamento del Servizio sanitario
          regionale,  di durata non superiore al triennio. I Ministri
          della  salute  e dell'economia e delle finanze e la singola
          regione   stipulano  apposito  accordo  che  individui  gli
          interventi  necessari  per il perseguimento dell'equilibrio
          economico,   nel   rispetto   dei   livelli  essenziali  di
          assistenza  e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria  per  la riattribuzione alla regione interessata
          del  maggiore  finanziamento  anche  in  maniera parziale e
          graduale,  subordinatamente  alla  verifica della effettiva
          attuazione del programma.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 796 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «796.   Per   garantire   il   rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  di  intesa  tra  il  Governo,  le  regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per un patto
          nazionale  per  la  salute  sul  quale  la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province autonome, nella riunione del 28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
              a)  il  finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
          cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato, e' determinato in
          96.040  milioni  di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
          di  euro  per  l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
          l'anno  2009,  comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          «Bambino  Gesu'»,  preventivamente  accantonati  ed erogati
          direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo
          1,  comma  278,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, le
          parole:  «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle
          seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
              b)  e'  istituito  per  il triennio 2007-2009, un Fondo
          transitorio  di  1.000  milioni di euro per l'anno 2007, di
          850  milioni  di  euro  per l'anno 2008 e di 700 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, la cui ripartizione tra le regioni
          interessate  da  elevati  disavanzi e' disposta con decreto
          del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano. L'accesso alle
          risorse   del   Fondo  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          subordinato  alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo ai
          sensi  dell'articolo  1, comma 180, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
          piano  di  rientro  dai disavanzi. Il piano di rientro deve
          contenere   sia  le  misure  di  riequilibrio  del  profilo
          erogativo   dei   livelli  essenziali  di  assistenza,  per
          renderlo  conforme  a  quello  desumibile dal vigente Piano
          sanitario  nazionale  e  dal vigente decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  di  fissazione  dei medesimi
          livelli  essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi   e   le   procedure   previsti   dall'articolo  8
          dell'intesa   23   marzo   2005  sancita  dalla  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, pubblicata nel
          supplemento  ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
          del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
          formalmente  in  modo  automatico  o che sia stato attivato
          l'innalzamento    ai   livelli   massimi   dell'addizionale
          regionale  all'imposta  sul reddito delle persone fisiche e
          dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
          produttive,  fatte  salve  le aliquote ridotte disposte con
          leggi  regionali  a  favore  degli  esercenti  un'attivita'
          imprenditoriale,   commerciale,   artigianale   o  comunque
          economica,  ovvero  una  libera  arte  o  professione,  che
          abbiano  denunciato  richieste  estorsive  e  per  i  quali
          ricorrano  le  condizioni di cui all'articolo 4 della legge
          23  febbraio  1999,  n.  44.  Qualora  nel  procedimento di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di   parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione  del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata  puo'  proporre  misure  equivalenti che devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e  delle  finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
          mancato  raggiungimento  degli obiettivi intermedi comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo,  l'addizionale  all'imposta  sul  reddito delle
          persone  fisiche  e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  si applicano oltre i livelli massimi
          previsti  dalla  legislazione  vigente  fino  all'integrale
          copertura   dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione  ha
          carattere   generalizzato   e   non  settoriale  e  non  e'
          suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
          per  categorie  di  soggetti  passivi.  Qualora  invece sia
          verificato  che  il  rispetto  degli obiettivi intermedi e'
          stato  conseguito  con risultati ottenuti quantitativamente
          migliori,   la   regione   interessata  puo'  ridurre,  con
          riferimento  all'anno  d'imposta dell'esercizio successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e   l'aliquota   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'
          produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
          ottenuto.   Gli   interventi   individuati   dai  programmi
          operativi    di    riorganizzazione,    qualificazione    o
          potenziamento  del  servizio sanitario regionale, necessari
          per   il   perseguimento   dell'equilibrio  economico,  nel
          rispetto  dei  livelli  essenziali  di  assistenza, oggetto
          degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge
          30  dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
          integrati  dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e
          281,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti
          per   la   regione  che  ha  sottoscritto  l'accordo  e  le
          determinazioni  in esso previste possono comportare effetti
          di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
          gia'   adottati   dalla  medesima  regione  in  materia  di
          programmazione  sanitaria.  Il  Ministero  della salute, di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          assicura  l'attivita'  di  affiancamento  delle regioni che
          hanno  sottoscritto  l'accordo di cui all'articolo 1, comma
          180,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di
          un  Piano  di  rientro  dai  disavanzi,  sia  ai  fini  del
          monitoraggio   dello   stesso,   sia  per  i  provvedimenti
          regionali  da sottoporre a preventiva approvazione da parte
          del  Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi nelle
          singole   regioni   con  funzioni  consultive  di  supporto
          tecnico,  nell'ambito  del  Sistema nazionale di verifica e
          controllo  sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
              c)  all'articolo  1, comma 174, della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «all'anno  d'imposta  2006» sono sostituite dalle seguenti:
          «agli  anni  di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
          per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
          fini  dell'avvio  delle procedure di cui al citato articolo
          1,  comma  174,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, e
          successive  modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
          la  verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
          citata intesa 23 marzo 2005;
              d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
          del finanziamento a carico dello Stato:
               1)  in  deroga  a  quanto  stabilito dall'articolo 13,
          comma  6,  del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
          il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, per gli anni
          2007,  2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni
          a  statuto  ordinario  anticipazioni  con  riferimento alle
          somme  indicate  alla  lettera  a)  del  presente  comma da
          accreditare  sulle  contabilita' speciali di cui al comma 6
          dell'articolo  66  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
          essere  presso  le tesorerie provinciali dello Stato, nella
          misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni
          a  statuto  ordinario a titolo di finanziamento della quota
          indistinta   del   fabbisogno   sanitario,   quale  risulta
          dall'intesa  espressa,  ai sensi delle norme vigenti, dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni;
               2)  per  gli  anni  2007,  2008  e  2009, il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a concedere
          alla  Regione  siciliana anticipazioni nella misura pari al
          97  per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
          finanziamento   della   quota   indistinta,  quale  risulta
          dall'intesa  espressa,  ai sensi delle norme vigenti, dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione;
               3)   alle  regioni  che  abbiano  superato  tutti  gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico   per   la   verifica   degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo  12  della  citata  intesa  23  marzo 2005, si
          riconosce   la  possibilita'  di  un  incremento  di  detta
          percentuale  compatibilmente  con  gli  obblighi di finanza
          pubblica;
               4)  all'erogazione  dell'ulteriore  3  per  cento  nei
          confronti  delle  singole  regioni  si  provvede  a seguito
          dell'esito   positivo   della  verifica  degli  adempimenti
          previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
               5)  nelle  more  dell'intesa  espressa, ai sensi delle
          norme  vigenti,  dalla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle  disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio   sanitario   nazionale,   le  anticipazioni  sono
          commisurate  al  livello del finanziamento corrispondente a
          quello  previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
          dall'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
          2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
          lordo nominale programmato;
               6)  sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
          recuperi  necessari  anche a carico delle somme a qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
               7)  sono  autorizzate,  a  carico di somme a qualsiasi
          titolo  spettanti, le compensazioni degli importi a credito
          e  a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia autonoma,
          connessi  alla  mobilita'  sanitaria  interregionale di cui
          all'articolo   12,   comma   3,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni,    nonche'    alla    mobilita'    sanitaria
          internazionale  di  cui  all'articolo  18,  comma  7, dello
          stesso  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, e successive
          modificazioni.   I   predetti  importi  sono  definiti  dal
          Ministero   della   salute  di  intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano;
              e)  ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
          settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
          fino   all'anno  2005,  al  netto  per  l'anno  2005  della
          copertura   derivante   dall'incremento   automatico  delle
          aliquote,  di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  come  da ultimo modificato dalla
          lettera  c) del presente comma, per le regioni che, al fine
          della  riduzione  strutturale  del disavanzo, sottoscrivono
          l'accordo  richiamato  alla  lettera b) del presente comma,
          risultano   idonei   criteri   di   copertura  a  carattere
          pluriennale   derivanti   da  specifiche  entrate  certe  e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico   per   la   verifica   degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
              f)  per  gli  anni  2007  e seguenti sono confermate le
          misure  di  contenimento  della  spesa farmaceutica assunte
          dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  ai  fini  del
          rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
          decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
          deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
          dicembre  2005,  n.  18  dell'8  giugno  2006, n. 21 del 21
          giugno  2006,  n.  25  del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
          settembre  2006,  salvo  rideterminazioni delle medesime da
          parte  dell'AIFA  stessa  sulla base del monitoraggio degli
          andamenti effettivi della spesa;
              g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
          f)  del  presente  comma,  per  il periodo 1° marzo 2007-29
          febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
          a  807  milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
          aziende   farmaceutiche,   178,7   milioni   a  carico  dei
          farmacisti  e  44,6  milioni  a carico dei grossisti, sulla
          base    di    tabelle    di   equivalenza   degli   effetti
          economico-finanziari  per  il Servizio sanitario nazionale,
          approvate  dall'AIFA  e  definite per regione e per azienda
          farmaceutica,  le  singole  aziende farmaceutiche, entro il
          termine  perentorio  del  30 gennaio 2007, possono chiedere
          alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
          propri  farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
          5  per  cento  dei  prezzi  di  cui  alla deliberazione del
          consiglio   di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del  27
          settembre  2006.  La  richiesta deve essere corredata dalla
          contestuale  dichiarazione  di  impegno  al  versamento,  a
          favore  delle  regioni  interessate, degli importi indicati
          nelle  tabelle  di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
          le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
          e  nei  provvedimenti  attuativi  dell'AIFA, per un importo
          complessivo  equivalente  a  quello  derivante,  a  livello
          nazionale,  dalla  riduzione  del  5  cento  dei prezzi dei
          propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
          l'approvazione   della   richiesta  delle  singole  aziende
          farmaceutiche  e  dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
          ripristino  dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
          settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
          da  parte  dell'azienda  farmaceutica, degli importi dovuti
          alle  singole  regioni in base alle tabelle di equivalenza,
          in  tre  rate  di  pari  importo  da corrispondersi entro i
          termini  improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
          e  20  settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
          alle  singole  regioni  devono  essere  inviati da ciascuna
          azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze e al Ministero della salute
          rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
          22  settembre  2007. La mancata corresponsione, nei termini
          previsti,  a  ciascuna  regione di una rata comporta, per i
          farmaci     dell'azienda     farmaceutica     inadempiente,
          l'automatico   ripristino,   dal   primo  giorno  del  mese
          successivo,  del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
          2006;
              h)  in  coerenza  con quanto previsto dalla lettera g),
          l'AIFA   ridetermina,   in  via  temporanea,  le  quote  di
          spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
          oggetto  delle misure indicate nella medesima disposizione,
          in  modo  tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
          predette   quote   e  il  corrispondente  incremento  della
          percentuale  di  sconto  a  favore  del  Servizio sanitario
          nazionale,  una  minore  spesa  dello  stesso  Servizio  di
          entita'  pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
          a  carico  dei  farmacisti  e  44,6  milioni  a  carico dei
          grossisti;
              i)   in   caso  di  rideterminazione  delle  misure  di
          contenimento  della  spesa  farmaceutica ai sensi di quanto
          stabilito  nella  parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
          provvede  alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
          attuative  di  quanto  previsto  dalle  norme  di  cui alle
          lettere g) e h);
              l)  nei  confronti  delle  regioni che abbiano comunque
          garantito  la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
          e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1,
          comma  181,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311, con
          riferimento   alla   spesa  farmaceutica  registrata  negli
          esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
               1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per
          cento,  per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
          del  rispetto  dell'obbligo regionale di contenimento della
          spesa  per  la quota a proprio carico, con le misure di cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 novembre
          2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
          febbraio   2007,   nell'ambito   della   procedura  di  cui
          all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  come  da  ultimo  modificato  dalla  lettera  c)  del
          presente  comma,  di  una  quota  fissa  per  confezione di
          importo  idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
          per  cento.  Le  regioni  interessate,  in alternativa alla
          predetta  applicazione  di  una quota fissa per confezione,
          possono   adottare   anche   diverse  misure  regionali  di
          contenimento   della   spesa   farmaceutica  convenzionata,
          purche'   di   importo  adeguato  a  garantire  l'integrale
          contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
          e'  verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
          di  verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
          citata  intesa  del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
          tecnico dell'AIFA;
               2)  con  riferimento al superamento della soglia del 3
          per  cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
          assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
          della  spesa  per  la  quota  a  proprio carico, l'avvenuta
          presentazione, da parte della regione interessata, entro la
          data  del  28  febbraio  2007,  ai Ministeri della salute e
          dell'economia  e  delle finanze di un Piano di contenimento
          della   spesa   farmaceutica   ospedaliera,   che  contenga
          interventi  diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
          monitoraggio  dell'uso  appropriato  degli  stessi  e degli
          appalti  per  l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
          essere  verificata  congiuntamente nell'ambito del Comitato
          paritetico  permanente  per la verifica dell'erogazione dei
          livelli  essenziali  di assistenza e del Tavolo tecnico per
          la  verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
          marzo 2005;
              m)  all'articolo  1,  comma 28, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
               1)  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
          percorsi   diagnostico-terapeutici  sono  costituiti  dalle
          linee-guida   di  cui  all'articolo  1,  comma  283,  terzo
          periodo,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da
          percorsi  definiti  ed  adeguati periodicamente con decreto
          del  Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, su proposta del
          Comitato  strategico  del Sistema nazionale linee-guida, di
          cui  al  decreto  del Ministro della salute 30 giugno 2004,
          integrato  da un rappresentante della Federazione nazionale
          degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
               2)  al  terzo  periodo,  le parole: «Il Ministro della
          sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
          salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,»  e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
          inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
              n)  ai  fini del programma pluriennale di interventi in
          materia  di  ristrutturazione  edilizia e di ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
          11  marzo  1988,  n.  67,  e successive modificazioni, come
          rideterminato  dall'articolo  83,  comma  3, della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
          fermo   restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi  di
          programma  con  le regioni e l'assegnazione di risorse agli
          altri  enti  del  settore  sanitario interessati, il limite
          annualmente  definito in base alle effettive disponibilita'
          di  bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla presente
          lettera   e'   vincolato   per  100  milioni  di  euro  per
          l'esecuzione  di  un programma pluriennale di interventi in
          materia  di  ristrutturazione  edilizia e di ammodernamento
          tecnologico  del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
          al  potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
          7   milioni  di  euro  per  l'esecuzione  di  un  programma
          pluriennale  di  interventi  in materia di ristrutturazione
          edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio
          sanitario  pubblico,  destinati  al  potenziamento  e  alla
          creazione  di  unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
          per  3  milioni  di  euro  per l'esecuzione di un programma
          pluriennale  di  interventi  in  materia  di ammodernamento
          tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico, destinati
          all'acquisto  di  nuove  metodiche analitiche, basate sulla
          spettrometria  di  «massa tandem», per effettuare screening
          neonatali  allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
          per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
          per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
          tecnologica   dei   servizi   di   radiodiagnostica   e  di
          radioterapia   di   interesse  oncologico  con  prioritario
          riferimento  alle  regioni meridionali ed insulari, per 150
          milioni  di  euro  ad  interventi  per  la realizzazione di
          strutture  residenziali  e l'acquisizione di tecnologie per
          gli  interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
          ivi  comprese  quelle  relative alle patologie degenerative
          neurologiche    croniche    invalidanti   con   prioritario
          riferimento   alle   regioni   che  abbiano  completato  il
          programma  realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del
          decreto-legge  28  dicembre  1998,  n. 450, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
          abbiano  avviato  programmi  di  assistenza domiciliare nel
          campo  delle  cure  palliative,  per  100  milioni  di euro
          all'implementazione   e   all'ammodernamento   dei  sistemi
          informatici   delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  e
          all'integrazione  dei  medesimi  con  i sistemi informativi
          sanitari  delle  regioni  e  per  100  milioni  di euro per
          strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
          di  accordi  di programma con le regioni, e' data, inoltre,
          priorita'  agli  interventi  relativi  ai  seguenti settori
          assistenziali,    tenuto   conto   delle   esigenze   della
          programmazione    sanitaria    nazionale    e    regionale:
          realizzazione    di   strutture   sanitarie   territoriali,
          residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
          attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi  di
          investimento  e  il  monitoraggio  della  loro  attuazione,
          assicura   il   raggiungimento   dei   predetti   obiettivi
          prioritari,  verificando  nella programmazione regionale la
          copertura   del  fabbisogno  relativo  anche  attraverso  i
          precedenti  programmi  di  investimento.  Il riparto fra le
          regioni  del  maggiore importo di cui alla presente lettera
          e'  effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
          relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
               1)   innovazione   tecnologica   delle  strutture  del
          Servizio  sanitario  nazionale, con particolare riferimento
          alla  diagnosi  e  terapia nel campo dell'oncologia e delle
          malattie rare;
               2) superamento del divario Nord-Sud;
               3)  possibilita'  per  le  regioni  che  abbiano  gia'
          realizzato  la  programmazione pluriennale, di attivare una
          programmazione aggiuntiva;
               4)  messa  a  norma delle strutture pubbliche ai sensi
          dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel  supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
          42 del 20 febbraio 1997;
               5)   premialita'  per  le  regioni  sulla  base  della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
              o)   fatto   salvo   quanto   previsto  in  materia  di
          aggiornamento  dei  tariffari  delle  prestazioni sanitarie
          dall'articolo  1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato  dalla presente
          lettera,  a  partire  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le  strutture private accreditate, ai fini
          della  remunerazione  delle  prestazioni rese per conto del
          Servizio  sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
          2  per  cento  degli  importi  indicati  per le prestazioni
          specialistiche  dal  decreto  del Ministro della sanita' 22
          luglio  1996,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 150
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216 del 14 settembre 1996, e
          pari  al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le
          prestazioni  di  diagnostica  di  laboratorio  dal medesimo
          decreto.  Fermo  restando  il  predetto  sconto, le regioni
          provvedono,  entro  il  28  febbraio  2007, ad approvare un
          piano   di  riorganizzazione  della  rete  delle  strutture
          pubbliche   e   private  accreditate  eroganti  prestazioni
          specialistiche  e  di  diagnostica  di laboratorio, al fine
          dell'adeguamento   degli   standard   organizzativi   e  di
          personale   coerenti   con   i   processi   di   incremento
          dell'efficienza  resi  possibili  dal  ricorso  a metodiche
          automatizzate.  All'articolo  1,  comma 170, della legge 30
          dicembre  2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:   «,   sentite   le   societa'  scientifiche  e  le
          associazioni di categoria interessate»;
              p)  a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
          di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
          esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
          al  pagamento  di  una  quota fissa sulla ricetta pari a 10
          euro.  Per  le  prestazioni  erogate  in  regime  di pronto
          soccorso  ospedaliero  non  seguite  da  ricovero,  la  cui
          condizione  e'  stata  codificata  come  codice  bianco, ad
          eccezione  di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
          di  traumatismi  ed  avvelenamenti acuti, gli assistiti non
          esenti  sono  tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
          25  euro.  La  quota  fissa  per  le prestazioni erogate in
          regime  di  pronto  soccorso non e', comunque, dovuta dagli
          assistiti  non  esenti  di  eta'  inferiore a 14 anni. Sono
          fatte  salve  le  disposizioni  eventualmente assunte dalle
          regioni  che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
          pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
              p-bis)  per  le prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale,  di  cui  al primo periodo della lettera p),
          fermo  restando  l'importo di manovra pari a 811 milioni di
          euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
          834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
          della  stima  degli effetti della complessiva manovra nelle
          singole  regioni,  definita  dal  Ministero della salute di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          anziche'  applicare  la quota fissa sulla ricetta pari a 10
          euro, possono alternativamente:
               1)  adottare  altre  misure di partecipazione al costo
          delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
          regione  interessata e' subordinata alla certificazione del
          loro   effetto   di   equivalenza   per   il   mantenimento
          dell'equilibrio  economico-finanziario  e  per il controllo
          dell'appropriatezza,  da  parte  del  Tavolo tecnico per la
          verifica   degli   adempimenti   di   cui  all'articolo  12
          dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
               2)  stipulare  con  il  Ministero  della  salute  e il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze un accordo per la
          definizione  di  altre  misure  di  partecipazione al costo
          delle  prestazioni  sanitarie, equivalenti sotto il profilo
          del  mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario e
          del  controllo  dell'appropriatezza.  Le misure individuate
          dall'accordo  si  applicano,  nella  regione interessata, a
          decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
          dell'accordo medesimo;
              q)  all'articolo  1, comma 292, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
               «a)  con  le  procedure  di  cui all'articolo 54 della
          legge  27  dicembre  2002, n. 289, si provvede, entro il 28
          febbraio  2007, alla modificazione degli allegati al citato
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
          novembre  2001,  e successive modificazioni, di definizione
          dei   livelli   essenziali   di   assistenza,   finalizzata
          all'inserimento,    nell'elenco    delle   prestazioni   di
          specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in
          regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
          modificazione   delle   soglie  di  appropriatezza  per  le
          prestazioni  di  ricovero ospedaliero in regime di ricovero
          ordinario diurno»;
              r)  a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
          se  esenti  dalla  partecipazione alla spesa sanitaria, che
          non   abbiano  ritirato  i  risultati  di  visite  o  esami
          diagnostici  e  di laboratorio sono tenuti al pagamento per
          intero  della  prestazione usufruita, con le modalita' piu'
          idonee   al  recupero  delle  somme  dovute  stabilite  dai
          provvedimenti regionali;
              s)   a   decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  cessano  i
          transitori  accreditamenti  delle  strutture  private  gia'
          convenzionate,  ai  sensi  dell'articolo  6, comma 6, della
          legge   23   dicembre  1994,  n.  724,  non  confermati  da
          accreditamenti  provvisori  o  definitivi disposti ai sensi
          dell'articolo  8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni;
              t)  le  regioni  provvedono  ad  adottare provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
          accreditamenti  provvisori  delle strutture private, di cui
          all'articolo  8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
          dicembre  1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti
          definitivi  di  cui  all'articolo  8-quater,  comma  1, del
          medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
              u)  le  regioni  provvedono  ad  adottare provvedimenti
          finalizzati  a  garantire  che,  a decorrere dal 1° gennaio
          2008,  non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
          sensi  dell'articolo  8-quater  del  decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, in
          assenza  di  un  provvedimento  regionale di ricognizione e
          conseguente  determinazione,  ai  sensi  del  comma  8  del
          medesimo  articolo  8-quater del decreto legislativo n. 502
          del  1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
          Comitato    paritetico    permanente    per   la   verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo  9  della  citata intesa 23 marzo 2005. Per le
          regioni   impegnate   nei   piani   di   rientro   previsti
          dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
          2008  di  cui  alla presente lettera e alla lettera s) sono
          anticipate  al  1°  luglio  2007 limitatamente alle regioni
          nelle  quali  entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
          ad  adottare  o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
          riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
          all'articolo  8-quinquies,  commi 1 e 2, del citato decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni;
              v)   il   Ministero  della  salute,  avvalendosi  della
          Commissione   unica   sui   dispositivi   medici   e  della
          collaborazione  istituzionale  dell'Agenzia  per  i servizi
          sanitari  regionali,  individua,  entro il 31 gennaio 2007,
          tipologie   di   dispositivi   per   il   cui  acquisto  la
          corrispondente  spesa  superi  il  50 per cento della spesa
          complessiva   dei  dispositivi  medici  registrata  per  il
          Servizio   sanitario   nazionale.   Fermo  restando  quanto
          previsto  dal  comma  5  dell'articolo  57  della  legge 27
          dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
          comma  409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  entro  il  30  aprile  2007, con decreto del Ministro
          della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano,  sono  stabiliti  i  prezzi  dei
          dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
          assumere,  con  decorrenza  dal  1°  maggio 2007, come base
          d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
          prezzi  sono  stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
          unitari   di  acquisto  da  parte  del  Servizio  sanitario
          nazionale  risultanti  dalle informazioni in possesso degli
          osservatori   esistenti   e   di  quelle  rese  disponibili
          dall'ottemperanza  al disposto del successivo periodo della
          presente  lettera.  Entro  il  15  marzo  2007  le  regioni
          trasmettono  al Ministero della salute - Direzione generale
          dei  farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
          dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali, i prezzi
          unitari  corrisposti  dalle aziende sanitarie nel corso del
          biennio  2005-2006;  entro  la  stessa  data le aziende che
          producono  o  commercializzano in Italia dispositivi medici
          trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
          criteri  stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
          prezzi  unitari  relativi  alle  forniture  effettuate alle
          aziende  sanitarie  nel  corso  del medesimo biennio. Nelle
          gare  in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
          una  piu'  ampia  fornitura  di beni e servizi, l'offerente
          deve  indicare  in  modo  specifico  il  prezzo unitario di
          ciascun  dispositivo  e i dati identificativi dello stesso.
          Il  Ministero  della  salute, avvalendosi della Commissione
          unica   sui   dispositivi  medici  e  della  collaborazione
          istituzionale   dell'Istituto   superiore   di   sanita'  e
          dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, promuove la
          realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
          studi   sull'appropriatezza   dell'impiego   di  specifiche
          tipologie    di    dispositivi   medici,   anche   mediante
          comparazione  dei  costi rispetto ad ipotesi alternative. I
          risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
          Ministero della salute;
              z)  la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
          decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  aprile 1998, n. 94, non e'
          applicabile  al  ricorso  a terapie farmacologiche a carico
          del  Servizio  sanitario  nazionale,  che,  nell'ambito dei
          presidi  ospedalieri  o  di  altre  strutture  e interventi
          sanitari,  assuma  carattere  diffuso  e  sistematico  e si
          configuri,  al  di fuori delle condizioni di autorizzazione
          all'immissione  in commercio, quale alternativa terapeutica
          rivolta  a  pazienti  portatori  di  patologie per le quali
          risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
          al  trattamento.  Il  ricorso  a tali terapie e' consentito
          solo   nell'ambito   delle   sperimentazioni  cliniche  dei
          medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          211,   e  successive  modificazioni.  In  caso  di  ricorso
          improprio  si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          3,  commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
          n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
          1998,  n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
          febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
          per  le  aziende  ospedaliere,  per  le aziende ospedaliere
          universitarie  e  per  gli  Istituti  di  ricovero e cura a
          carattere   scientifico   volte   alla  individuazione  dei
          responsabili    dei    procedimenti    applicativi    delle
          disposizioni  di  cui alla presente lettera, anche sotto il
          profilo  della  responsabilita'  amministrativa  per  danno
          erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni  regionali  di cui alla presente lettera, tale
          responsabilita'  e' attribuita al direttore sanitario delle
          aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
          aziende  ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
          ottobre   2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in  materia
          economico-finanziaria,   per   lo   sviluppo   e  l'equita'
          sociale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni:
             «Art.   4   (Commissari   ad   acta   per   le   regioni
          inadempienti).  - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
          monitoraggio  dei  singoli Piani di rientro, effettuato dal
          Tavolo   di  verifica  degli  adempimenti  e  dal  Comitato
          permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza,  di  cui  rispettivamente  agli articoli 12 e 9
          dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
          maggio  2005,  con  le  modalita'  previste  dagli  accordi
          sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 180, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          si  prefiguri  il  mancato  rispetto da parte della regione
          degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione
          alla   realizzabilita'  degli  equilibri  finanziari  nella
          dimensione  e  nei tempi ivi programmati, in funzione degli
          interventi        di        risanamento,       riequilibrio
          economico-finanziario  e  di  riorganizzazione  del sistema
          sanitario  regionale, anche sotto il profilo amministrativo
          e   contabile,  tale  da  mettere  in  pericolo  la  tutela
          dell'unita'   economica  e  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni,   ferme   restando   le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  1,  comma  796,  lettera  b),  della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296,  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          della  salute, sentito il Ministro per gli affari regionali
          e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro
          quindici  giorni  tutti gli atti normativi, amministrativi,
          organizzativi   e   gestionali   idonei   a   garantire  il
          conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
             2.  Ove  la  regione  non adempia alla diffida di cui al
          comma  1,  ovvero  gli  atti  e  le azioni posti in essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati,  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  salute, sentito il Ministro per gli affari
          regionali  e  le autonomie locali, nomina un commissario ad
          acta  per  l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
          rientro.  Al  fine di assicurare la puntuale attuazione del
          piano  di  rientro,  il Consiglio dei Ministri, su proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'   nominare,   anche   dopo   l'inizio  della  gestione
          commissariale,  uno  o  piu' subcommissari di qualificate e
          comprovate  professionalita'  ed  esperienza  in materia di
          gestione   sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare  il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da  assumere  in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
          commissario  puo'  avvalersi  dei subcommissari anche quali
          soggetti  attuatori  e  puo'  motivatamente  disporre,  nei
          confronti  dei  direttori  generali delle aziende sanitarie
          locali,   delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti  di
          ricovero  e  cura  a carattere scientifico pubblici e delle
          aziende   ospedaliere   universitarie,  fermo  restando  il
          trattamento  economico  in  godimento, la sospensione dalle
          funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
          attuatore,  e  l'assegnazione  ad  altro incarico fino alla
          durata  massima  del  commissariamento ovvero alla naturale
          scadenza  del  rapporto  con l'ente del servizio sanitario.
          Gli  eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
          sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
          a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
          mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
          sociali,  sono  determinati  i  compensi degli organi della
          gestione  commissariale.  Le regioni provvedono ai predetti
          adempimenti  utilizzando  le  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.
             2-bis.   I   crediti   interessati  dalle  procedure  di
          accertamento  e  riconciliazione del debito pregresso al 31
          dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
          di  rientro  dai  deficit  sanitari  di cui all'articolo 1,
          comma  180,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, per i
          quali  sia  stata  fatta  la  richiesta  ai creditori della
          comunicazione  di  informazioni, entro un termine definito,
          sui  crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque
          anni  dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima
          di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del presente decreto, qualora, alla
          scadenza   del   termine  fissato,  non  sia  pervenuta  la
          comunicazione  richiesta.  A  decorrere  dal termine per la
          predetta  comunicazione, i crediti di cui al presente comma
          non producono interessi.».