Art. 6. Direzione generale per le antichita' 1. La Direzione generale (( per le antichita' )) svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela (( di aree e beni di interesse archeologico, )) anche subacquei. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento (( proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; )) b) concorda con la (( Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee )) le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree (( o su beni di interesse archeologico; )) c) autorizza il prestito (( di beni di interesse archeologico )) per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, (( anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; )) (( d) (soppressa); )) e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'art. 89 del Codice; f) elabora, (( anche su proposta dei direttori regionali, )) i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione (( dei beni di interesse archeologico; )) (( g) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; )) h) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di (( beni di interesse archeologico; )) (( i) (soppressa); )) l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'art. 92 del Codice; m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, (( secondo le modalita' da esso definite, )) per la violazione delle disposizioni in materia di (( beni di interesse archeologico; )) (( n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice; )) (( o) (soppressa); )) p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice; (( p-bis) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68 del Codice; )) q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze; (( q-bis) cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'art. 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; )) r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice. (( 3. La Direzione generale per le antichita' esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma. )) 4. La Direzione generale per le antichita' costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, (( ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. )) (( 5. La Direzione generale per le antichita' si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))