Art. 6.


                Direzione generale per le antichita'


  1. La Direzione generale (( per le antichita' )) svolge le funzioni
e   i   compiti,  non  attribuiti  alle  direzioni  regionali  ed  ai
soprintendenti  di  settore  ai  sensi delle disposizioni in materia,
relativi  alla tutela (( di aree e beni di interesse archeologico, ))
anche subacquei.
  2. In particolare, il Direttore generale:
   a)  esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali  e  pluriennali  di  intervento  ((  proposti  dai  direttori
regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari
forniti  dalla  Direzione  generale  per l'organizzazione, gli affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; ))
   b)  concorda  con  la  ((  Direzione generale per il paesaggio, le
belle   arti,   l'architettura   e   l'arte   contemporanee   ))   le
determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto
ambientale  che  riguardano  interventi  in  aree  ((  o  su  beni di
interesse archeologico; ))
   c)  autorizza  il prestito (( di beni di interesse archeologico ))
per  mostre  od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai
sensi  dell'art. 48, comma 1, del Codice, (( anche nel rispetto degli
accordi  di  cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida
di  cui  al  medesimo  art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le
prioritarie esigenze della tutela; ))
   (( d) (soppressa); ))
   e)   affida   in   concessione   a  soggetti  pubblici  o  privati
l'esecuzione   di  ricerche  archeologiche  o  di  opere  dirette  al
ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'art. 89 del Codice;
   f)  elabora,  ((  anche  su proposta dei direttori regionali, )) i
programmi  concernenti  studi, ricerche ed iniziative scientifiche in
tema  di  catalogazione  e  inventariazione  (( dei beni di interesse
archeologico; ))
   ((  g) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, ed ai
fini  dell'applicazione  delle  agevolazioni fiscali ivi previste, il
rilevante  interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni
di  beni  di  interesse  archeologico  e  di  ogni altra iniziativa a
carattere   culturale   che   abbia  ad  oggetto  beni  di  interesse
archeologico,  anche  nel  rispetto  degli accordi di cui all'art. 8,
comma  2,  lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8,
comma  3,  fatte  salve,  in ogni caso, le prioritarie esigenze della
tutela; ))
   h)  esprime  la  volonta'  dell'Amministrazione  nell'ambito delle
determinazioni  interministeriali concernenti il pagamento di imposte
mediante cessione di (( beni di interesse archeologico; ))
   (( i) (soppressa); ))
   l)  provvede  al  pagamento  del  premio  di rinvenimento nei casi
previsti dall'art. 92 del Codice;
   m)  irroga  le  sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice,  ((  secondo  le  modalita'  da  esso  definite,  ))  per  la
violazione  delle  disposizioni  in  materia  di (( beni di interesse
archeologico; ))
   ((  n)  adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive
di  beni  di  interesse  archeologico,  a  titolo  di  prelazione, di
acquisto   all'esportazione  o  di  espropriazione,  ai  sensi  degli
articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice; ))
   (( o) (soppressa); ))
   p)  adotta  i  provvedimenti  di  competenza  dell'amministrazione
centrale  in  materia  di  circolazione  di  cose e beni culturali in
ambito  internazionale,  tra  i quali quelli di cui agli articoli 65,
comma  2,  lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera
e), e 82 del Codice;
   ((  p-bis)  predispone  ed  aggiorna,  sentiti i competenti organi
consultivi,  gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli
uffici  di  esportazione  nella  valutazione  circa  il rilascio o il
rifiuto  dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68
del Codice; ))
   q)  fornisce  per  le  materie  di  competenza  il  supporto  e la
consulenza   tecnico-scientifica  alle  direzioni  regionali  e  alle
soprintendenze;
   ((   q-bis)   cura  la  tenuta  e  il  funzionamento  dell'elenco,
disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e
dei  dipartimenti  archeologici universitari, nonche' dei soggetti in
possesso  di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato  di  ricerca  in archeologia di cui all'art. 95 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ))
   r)  decide,  per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.
  ((   3.  La  Direzione  generale  per  le  antichita'  esercita  il
coordinamento  e  la  vigilanza,  anche ai fini dell'approvazione del
bilancio  di  previsione, delle relative proposte di variazione e del
conto   consuntivo,   sulle   Soprintendenze   speciali  per  i  beni
archeologici di Napoli e Pompei e di Roma. ))
  4.  La  Direzione  generale per le antichita' costituisce centro di
responsabilita'  amministrativa  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto
legislativo  7  agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, (( ed
e'  responsabile  per l'attuazione dei piani gestionali di competenza
della stessa. ))
  ((  5. La Direzione generale per le antichita' si articola in sette
uffici  dirigenziali  di  livello non generale, compresi gli Istituti
dotati  di  autonomia speciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo
alle  attivita'  di valorizzazione, restano ferme le competenze della
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))