Art. 6 
 
 
 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) 
 
  1. Per quanto attiene alle associazioni sportive  dilettantistiche,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), che  svolgono  una  rilevante
attivita' di interesse sociale,  ai  fini  dell'individuazione  degli
enti che possono accedere al contributo, si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  aprile
2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2
maggio 2009, n. 100. 
  2.  Per  l'anno   finanziario   2010   le   associazioni   sportive
dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), entro  il  7
maggio 2010, a pena di decadenza, si iscrivono in un apposito  elenco
tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua  soltanto
in via telematica, anche per il tramite degli intermediari  abilitati
alla trasmissione  telematica  secondo  le  vigenti  disposizioni  di
legge,  utilizzando  esclusivamente  il  prodotto  informatico   reso
disponibile  nel  sito  web  della  predetta  Agenzia   all'indirizzo
http://www.agenziaentrate.gov.it/. 
  3. Il modulo della domanda di iscrizione,  conforme  al  fac-simile
Allegato 1, che forma parte integrante  e  sostanziale  del  presente
decreto,  prevede  una  autodichiarazione,  resa  dal  rappresentante
legale dell'ente richiedente, attestante: 
    a)  la  denominazione,  la  sede  legale  e  il  codice   fiscale
dell'ente; 
    b) la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27  dicembre
2002, n. 289; 
    c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal
CONI; 
    d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad  una
disciplina sportiva associata o ad un  ente  di  promozione  sportiva
riconosciuto dal CONI; 
    e)  la  presenza  nell'ambito  dell'organizzazione  del   settore
giovanile; 
    f) l'effettivo svolgimento in  via  prevalente  di  attivita'  di
avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18
anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone
di eta' non  inferiore  a  60  anni,  o  nei  confronti  di  soggetti
svantaggiati  in  ragione  delle   condizioni   fisiche,   psichiche,
economiche, sociali o familiari. 
  4.  I  soggetti  indicati  nel   comma   1   che   hanno   prodotto
tempestivamente la domanda di iscrizione secondo quanto disposto  dal
comma 2, vengono inseriti  nell'apposito  elenco  delle  associazioni
sportive dilettantistiche curato dall'Agenzia delle entrate. 
  5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente  l'indicazione  della
denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo,
e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro  il  14  maggio  2010.
Eventuali errori di iscrizione possono essere fatti valere, entro  il
20 maggio 2010,  dal  legale  rappresentante  dell'ente  richiedente,
ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia
delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del
medesimo ente. Dopo aver  proceduto  alla  verifica  degli  eventuali
errori di iscrizione segnalati,  l'Agenzia  delle  entrate  provvede,
entro il 25 maggio 2010, alla pubblicazione sul sito di cui al  comma
2, di una  versione  aggiornata  dell'elenco.  Copia  dell'elenco  e'
trasmessa al CONI per gli adempimenti di cui al successivo comma 9. 
  6. Entro  il  30  giugno  2010,  a  pena  di  decadenza,  i  legali
rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco aggiornato di  cui  al
comma  5,  terzo  periodo,   spediscono,   con   raccomandata   a.r.,
all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale  si  trova  la  sede
legale dei medesimi enti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto  di
notorieta', ai sensi dell'art. 47, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa  alla  persistenza  dei
requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
aprile  2009,  n.  88,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  16  aprile  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100. 
  7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a  pena  di
decadenza  dal  beneficio,  copia  fotostatica  di  un  documento  di
identita'  del  sottoscrittore.   Il   modulo   della   dichiarazione
sostitutiva e' conforme al fac-simile Allegato  5,  che  forma  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della
dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria  per  l'ammissione
al riparto della quota del cinque per mille  per  l'anno  finanziario
2010. 
  8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 2 hanno  l'obbligo
di conservazione di cui all'art. 3,  comma  9-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  9. L'Ufficio del CONI, che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive
di cui al comma 6 procede, entro il 31 dicembre 2010,  ai  controlli,
anche a campione, circa la  veridicita'  di  tali  dichiarazioni,  ai
sensi degli articoli 43  e  71,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano  in
possesso dei requisiti di cui al  comma  1  ai  fini  dell'iscrizione
negli elenchi, sono esclusi dal riparto delle somme  del  cinque  per
mille e depennati dall'elenco con  provvedimento  formale  del  CONI.
L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio  e  quello  dei
soggetti  esclusi,  sono  trasmessi  dal  CONI  in   via   telematica
all'Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2011. 
  10. Entro la data  del  31  marzo  2011,  l'Agenzia  delle  entrate
pubblica l'elenco dei soggetti ammessi nonche' l'elenco dei  soggetti
esclusi dal riparto  del  cinque  per  mille  sia  per  le  cause  di
decadenza previste dai commi 6 e 7, sia per il mancato  possesso  dei
requisiti previsti dal comma 1.