Art. 6 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) 1. Per quanto attiene alle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale, ai fini dell'individuazione degli enti che possono accedere al contributo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100. 2. Per l'anno finanziario 2010 le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), entro il 7 maggio 2010, a pena di decadenza, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/. 3. Il modulo della domanda di iscrizione, conforme al fac-simile Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante: a) la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente; b) la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI; d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile; f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 4. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione secondo quanto disposto dal comma 2, vengono inseriti nell'apposito elenco delle associazioni sportive dilettantistiche curato dall'Agenzia delle entrate. 5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo, e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 14 maggio 2010. Eventuali errori di iscrizione possono essere fatti valere, entro il 20 maggio 2010, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede, entro il 25 maggio 2010, alla pubblicazione sul sito di cui al comma 2, di una versione aggiornata dell'elenco. Copia dell'elenco e' trasmessa al CONI per gli adempimenti di cui al successivo comma 9. 6. Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 5, terzo periodo, spediscono, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi enti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100. 7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al fac-simile Allegato 5, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l'anno finanziario 2010. 8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 2 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 9. L'Ufficio del CONI, che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 procede, entro il 31 dicembre 2010, ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' di tali dichiarazioni, ai sensi degli articoli 43 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ai fini dell'iscrizione negli elenchi, sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale del CONI. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e quello dei soggetti esclusi, sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2011. 10. Entro la data del 31 marzo 2011, l'Agenzia delle entrate pubblica l'elenco dei soggetti ammessi nonche' l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del cinque per mille sia per le cause di decadenza previste dai commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dal comma 1.