Art. 6 
 
 
                     Banda di frequenze 900 MHz 
 
  1. La nota 112 di cui al decreto ministeriale 13 novembre  2008  e'
modificata come segue: 
  «112 - Le bande di frequenze 880-915 MHz, 925-960 MHz e 1.710-1.785
MHz e 1.805-1.880 MHz sono designate per sistemi terrestri  in  grado
di fornire servizi di comunicazioni  elettroniche,  in  accordo  alla
decisione 2009/766/CE.» 
  2. Dopo la nota 112 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008
e' aggiunta la seguente nota: 
  «112A - Le bande di frequenze 880-915/925-960 MHz e 1.710-1.785 MHz
e  1.805-1.880  MHz  possono  essere  impiegate,  su  base   di   non
interferenza  e  senza  diritto  a   protezione,   per   servizi   di
comunicazione mobile a bordo  di  imbarcazioni  (servizi  MCV)  nelle
acque territoriali dell'Unione europea, in accordo con  la  decisione
2010/166/UE. Le condizioni per il rilascio delle  autorizzazioni  dei
servizi MCV sono stabilite dalla raccomandazione 2010/167/UE.» 
  3. Dopo l'abbreviazione MCA, di cui alla lista delle  abbreviazioni
del decreto ministeriale 13 novembre 2008, la seguente abbreviazione: 
  «MCV: Mobile Communication services on board vessel  -  Servizi  di
comunicazione mobile a bordo di imbarcazioni.» 
  4. La banda di frequenze  880-960  MHz  di  cui  alla  tabella  del
decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico