Art. 6 Banda di frequenze 900 MHz 1. La nota 112 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: «112 - Le bande di frequenze 880-915 MHz, 925-960 MHz e 1.710-1.785 MHz e 1.805-1.880 MHz sono designate per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, in accordo alla decisione 2009/766/CE.» 2. Dopo la nota 112 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota: «112A - Le bande di frequenze 880-915/925-960 MHz e 1.710-1.785 MHz e 1.805-1.880 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, per servizi di comunicazione mobile a bordo di imbarcazioni (servizi MCV) nelle acque territoriali dell'Unione europea, in accordo con la decisione 2010/166/UE. Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni dei servizi MCV sono stabilite dalla raccomandazione 2010/167/UE.» 3. Dopo l'abbreviazione MCA, di cui alla lista delle abbreviazioni del decreto ministeriale 13 novembre 2008, la seguente abbreviazione: «MCV: Mobile Communication services on board vessel - Servizi di comunicazione mobile a bordo di imbarcazioni.» 4. La banda di frequenze 880-960 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: Parte di provvedimento in formato grafico