Art. 6 
 
 
          Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi 
 
  1. Nelle discariche per rifiuti non  pericolosi  e'  consentito  lo
smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti: 
    a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),  del
decreto legislativo 13 gennaio 2003,  n.  36  classificati  come  non
pericolosi nel  capitolo  20  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti,  le
frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti  separatamente
e i rifiuti non pericolosi assimilati per  qualita'  e  quantita'  ai
rifiuti urbani; 
    b) i rifiuti non pericolosi individuati  in  una  lista  positiva
definita con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle  attivita'
produttive  e  della  salute,  sentito  il  parere  della  Conferenza
Stato-Regioni. 
  2. I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi  in  questa
tipologia di  discarica  se  risultano  conformi  a  quanto  previsto
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003; non sono  ammessi
se risultano contaminati a un livello tale che il  rischio  associato
al rifiuto giustifica il loro smaltimento in  altri  impianti.  Detti
rifiuti non possono essere  ammessi  in  aree  in  cui  sono  ammessi
rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. 
  3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10  del  presente  decreto,
nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non
pericolosi  che  hanno  una  concentrazione  di  sostanza  secca  non
inferiore al 25%  e  che,  sottoposti  a  test  di  cessione  di  cui
all'allegato 3, presentano un  eluato  conforme  alle  concentrazioni
fissate in tabella 5. 
  4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10  del  presente  decreto,
nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresi',  smaltiti
rifiuti pericolosi stabili non reattivi  (ad  esempio,  sottoposti  a
processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che: 
    a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano
un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a; 
    b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non
superiore al 5%; 
    c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di  sostanza
secca non inferiore al 25%; 
    d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree  destinate  ai
rifiuti non pericolosi biodegradabili. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del  presente  decreto,
nelle aree delle discariche per rifiuti non  pericolosi  destinate  a
ricevere rifiuti pericolosi stabili e non  reattivi,  possono  essere
smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettino le condizioni  di  cui
alla tabella 5a. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del  presente  decreto,
in discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato  il  conferimento
di rifiuti che: 
    a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg; 
    b) contengono diossine o furani calcolati secondo  i  fattori  di
equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0.002
mg/kg; 
    c)  contengono  inquinanti  organici  persistenti   di   cui   al
regolamento  (CE)  n.850/2004   e   successive   modificazioni,   non
individuati nelle precedenti  lettere  a)  e  b),  in  concentrazioni
superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento. 
  7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche  per  rifiuti
non pericolosi i seguenti rifiuti: 
    a)  i  rifiuti  costituiti   da   fibre   minerali   artificiali,
indipendentemente dalla loro classificazione come  pericolosi  o  non
pericolosi.  Il  deposito  dei  rifiuti  contenenti  fibre   minerali
artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in
celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in  modo
tale da evitare la frantumazione  dei  materiali.  Dette  celle  sono
realizzate con gli stessi criteri  adottati  per  le  discariche  dei
rifiuti inerti. Le celle sono  coltivate  ricorrendo  a  sistemi  che
prevedano la realizzazione di settori o  trincee.  Sono  spaziate  in
modo da consentire il passaggio  degli  automezzi  senza  causare  la
frantumazione dei  rifiuti  contenenti  fibre  minerali  artificiali.
Entro  la  giornata  di  conferimento,  deve  essere  assicurata   la
ricopertura del rifiuto con materiale  adeguato,  avente  consistenza
plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei  materiali
da  ricoprire  e  da  costituire  un'adeguata  protezione  contro  la
dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso  dell'area  dopo  la
chiusura devono essere prese misure adatte ad  impedire  il  contatto
tra rifiuti e persone; 
    b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali  rifiuti  non
devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non  pericolosi
biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali
a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non  superiore
al 5% ed un valore di DOC non superiore al limite di cui alla tabella
5a; 
    c)  i  materiali  edili  contenenti  amianto  legato  in  matrici
cementizie o resinoidi in conformita' con l'art. 7, comma 3,  lettera
c) del decreto legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36,  senza  essere
sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali  devono
rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente  decreto.
In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2
e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere
ridotte dall'autorita' territorialmente competente. 
 
Tabella 5 
Limiti  di  concentrazione  nell'eluato   per   l'accettabilita'   in
discariche per rifiuti non pericolosi 
 

=====================================================================
                 Parametro                 |    L/S=10l/kg
                                           |      (mg/l)
=====================================================================
As                                         |0,2
Ba                                         |10
Cd                                         |0,1
Cr totale                                  |1
Cu                                         |5
Hg                                         |0,02
Mo                                         |1
Ni                                         |1
Pb                                         |1
Sb                                         |0,07
Se                                         |0,05
Zn                                         |5
Cloruri                                    |2.500
Fluoruri                                   |15
Solfati                                    |5.000
DOC  (*) (**)                              |100
TDS (***)                                  |10.000
-------------------------------------------------------------------------------

 
 (*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si  applica
alle seguenti tipologie di rifiuti: 
 a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di  alimenti
individuati  dai  codici  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti  020301,
020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi  e  rifiuti  derivanti
dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici
dell'elenco europeo  dei  rifiuti  030301,  030302,  030305,  030307,
030308,  030309,  030310,  030311  e  030399),  fanghi  prodotti  dal
trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei
rifiuti 190805) e  fanghi  delle  fosse  settiche  (200304),  purche'
trattati mediante processi  idonei  a  ridurne  in  modo  consistente
l'attivita' biologica; 
 
 b. fanghi individuati dai codici  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti
040106, 040107,  040220,  050110,  050113,  070112,  070212,  070312,
070412, 070512,  070612,  070712,  170506,  190812,  190814,  190902,
190903, 191304, 191306, purche' trattati mediante processi  idonei  a
ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche; 
 
 c. rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  reflue  urbane
individuati dai codici  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti  190801  e
190802; 
 
 d. rifiuti della pulizia delle fognature (200306); 
 
 e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere  individuati
dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141; 
 
 f.  rifiuti  derivanti  dal  trattamento   meccanico   (ad   esempio
selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e  dal  trattamento
biologico, individuati dal codice 190501; 
 
 g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei  rifiuti  urbani,
individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purche' sia garantita
la conformita' con quanto previsto dai  Programmi  regionali  di  cui
all'articolo  5  del  D.Lgs  36/2003  e  presentino  un   indice   di
respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non
superiore a 1000 mgO2 /kgSVh. 
 (**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per
il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con
una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e  8,0.  I
rifiuti  possono  essere   considerati   conformi   ai   criteri   di
ammissibilita' per il carbonio organico  disciolto  se  il  risultato
della prova non supera 100 mg/l. 
 (***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi  disciolti
totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.  Il
limite di concentrazione per il parametro TDS  non  si  applica  alle
tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota (*). 
 
Tabella 5a 
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' di  rifiuti
pericolosi  stabili  non  reattivi  in  discariche  per  rifiuti  non
pericolosi 
 

=====================================================================
                 Parametro                 |    L/S=10 l/kg
                                           |      (mg/l)
=====================================================================
As                                         |0,2
Ba                                         |10
Cd                                         |0,1
Cr totale                                  |1
Cu                                         |5
Hg                                         |0,02
Mo                                         |1
Ni                                         |1
Pb                                         |1
Sb                                         |0,07
Se                                         |0,05
Zn                                         |5
Cloruri                                    |1.500
Fluoruri                                   |15
Solfati                                    |2.000
DOC  (*)                                   |80
TDS (**)                                   |6.000
-------------------------------------------------------------------------------

 
(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori  riportati  per
il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con
una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e  8,0.  I
rifiuti  possono  essere   considerati   conformi   ai   criteri   di
ammissibilita' per il carbonio organico  disciolto  se  il  risultato
della prova non supera 80 mg/l. 
(**) E' possibile servirsi dei valori per il  TDS  (solidi  disciolti
totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.