Art. 6 
 
 
 Sistema di distribuzione delle fascette alle ditte imbottigliatrici 
 
  1. Le Strutture di controllo, o i Consorzi dalle  stesse  delegati,
distribuiscono le fascette agli imbottigliatori,  conformemente  alle
disposizioni previste nel piano dei controlli della D.O. interessata. 
  2. Le fascette sono ritirate  dai  soggetti  titolari  del  «codice
ICQRF» che provvedono materialmente all'imbottigliamento,  fino  alla
concorrenza  del  quantitativo  di  vino  da  contrassegnare  di  cui
dispongono, previa esibizione della quietanza o bollettino attestante
il versamento della somma corrispondente al prezzo delle fascette. 
  3. In caso di deterioramento, furto, perdita, vendita della partita
allo stato sfuso o  declassamento  della  partita  di  vino  a  D.O.,
l'imbottigliatore e' obbligato a restituire le relative fascette alla
competente Struttura di controllo autorizzata. 
  4.  Le  spese  relative  al  trasporto,  alla  gestione   ed   alla
distribuzione delle fascette, sostenute dalle Strutture di  controllo
autorizzate o dai  Consorzi  dalle  stesse  delegate,  devono  essere
rimborsate da parte  delle  ditte  imbottigliatrici  interessate,  in
ragione dell'effettivo costo del servizio prestato.