Art. 6 Sistema di distribuzione delle fascette alle ditte imbottigliatrici 1. Le Strutture di controllo, o i Consorzi dalle stesse delegati, distribuiscono le fascette agli imbottigliatori, conformemente alle disposizioni previste nel piano dei controlli della D.O. interessata. 2. Le fascette sono ritirate dai soggetti titolari del «codice ICQRF» che provvedono materialmente all'imbottigliamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da contrassegnare di cui dispongono, previa esibizione della quietanza o bollettino attestante il versamento della somma corrispondente al prezzo delle fascette. 3. In caso di deterioramento, furto, perdita, vendita della partita allo stato sfuso o declassamento della partita di vino a D.O., l'imbottigliatore e' obbligato a restituire le relative fascette alla competente Struttura di controllo autorizzata. 4. Le spese relative al trasporto, alla gestione ed alla distribuzione delle fascette, sostenute dalle Strutture di controllo autorizzate o dai Consorzi dalle stesse delegate, devono essere rimborsate da parte delle ditte imbottigliatrici interessate, in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato.