Art. 6 Disposizione delle operazioni di gestione della liquidita' 1. Le operazioni finanziarie di cui al presente decreto sono disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Dirigente Generale Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico. 2. Il Ministero adotta provvedimenti attuativi del presente decreto, nei quali sono definiti i dettagli tecnici relativi alle modalita' di svolgimento, di partecipazione delle controparti e di contabilizzazione delle operazioni di cui al precedente articolo 2.