Art. 6 
 
 
              Modalita' di rilevazione e comunicazione 
 
  1. Con riferimento alle attivita'  lavorative  svolte  a  decorrere
dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via  telematica  alla
Direzione   provinciale   del   lavoro   e   all'ente   previdenziale
interessato,  attraverso  la  compilazione  di   un   unico   modello
disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali: 
    a) ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del  decreto  legislativo,
con periodicita' almeno annuale, il periodo o  i  periodi  nei  quali
ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma  1,
lettere da a) a d), del decreto legislativo; in caso  di  svolgimento
di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del  predetto  comma  1,
detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei
giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e puo' valere anche  ai
fini di cui alla lettera b), numero l, del presente comma; 
    b) ai  fini  di  cui  all'art.  5,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo: 
  1) con periodicita' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto
in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici; 
  2)  entro  trenta  giorni   dall'inizio,   lo   svolgimento   delle
lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera  c),  del  decreto
legislativo. 
  2. In caso di omissione delle comunicazioni  di  cui  al  comma  1,
lettera b), si applica quanto previsto  dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto legislativo. 
  3. Modalita' diverse di esecuzione  degli  adempimenti  di  cui  al
comma 1 possono essere introdotte con  apposite  convenzioni  tra  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   gli   enti
previdenziali interessati.