Art. 6 
 
 
Modificazioni dell'articolo 5 del decreto-legge 12  luglio  2011,  n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 
 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2011,  n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Fino  al
31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche  le  guardie  giurate
che  non   abbiano   ancora   frequentato   i   predetti   corsi   ((
teorico-pratici, a condizione  che  ))  abbiano  partecipato  per  un
periodo di almeno sei mesi, quali  appartenenti  alle  Forze  armate,
alle missioni internazionali in incarichi operativi  ((  e  che  tale
condizione sia attestata dal Ministero della difesa. )) »; 
  b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «puo'  utilizzare»  sono
inserite le seguenti: «le armi comuni da sparo nonche'»; )) 
  2) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Con le medesime
autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco
delle armi a bordo delle navi di cui al  comma  5,  nei  porti  degli
Stati le cui acque territoriali sono confinanti con  le  areea  ((  a
rischio di pirateria )) individuate con il decreto del Ministro della
difesa, di cui al comma 1.»; 
  (( b-bis) al comma 5-ter, le parole: «entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2012»; )) 
  c) al  comma  5-ter,  le  parole  «sono  determinate  le  modalita'
attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter,  comprese  quelle  relative  al
porto ed al trasporto delle armi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sono determinate  le  modalita'  attuative  dei  commi  5  e  5-bis,
comprese quelle relative all'imbarco e allo  sbarco  delle  armi,  al
porto e al trasporto delle stesse». 
 
          Riferimenti normativi 
              Il testo dell'articolo 5 del  decreto-legge  12  luglio
          2011, n. 107 (Proroga delle missioni  internazionali  delle
          forze armate e di polizia e disposizioni  per  l'attuazione
          delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973  (2011)  adottate  dal
          Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,  nonche'  degli
          interventi di cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei
          processi di  pace  e  di  stabilizzazione.  Misure  urgenti
          antipirateria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          2 agosto 2011, n. 130, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 181 del 5 agosto 2011, e' il seguente: 
              "Art. 5. Ulteriori misure di contrasto alla pirateria -
          1. Il Ministero della difesa, nell'ambito  delle  attivita'
          internazionali di  contrasto  alla  pirateria  al  fine  di
          garantire  la  liberta'   di   navigazione   del   naviglio
          commerciale  nazionale,  puo'  stipulare  con   l'armatoria
          privata italiana e con altri soggetti dotati  di  specifico
          potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni
          per la protezione delle navi battenti bandiera italiana  in
          transito negli spazi marittimi internazionali a rischio  di
          pirateria  individuati  con  decreto  del  Ministro   della
          difesa, sentiti  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
          dei   rapporti   periodici   dell'International    Maritime
          Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta  e  con
          oneri a  carico  degli  armatori,  di  Nuclei  militari  di
          protezione (NMP) della Marina, che puo' avvalersi anche  di
          personale  delle  altre  Forze  armate,  e   del   relativo
          armamento previsto per l'espletamento del servizio. 
              2. Il personale militare componente i nuclei di cui  al
          comma 1 opera in conformita' alle direttive e  alle  regole
          di  ingaggio  emanate  dal  Ministero  della   difesa.   Al
          comandante  di  ciascun  nucleo,  al  quale  fa   capo   la
          responsabilita'  esclusiva  dell'attivita'   di   contrasto
          militare alla pirateria, e al personale da esso  dipendente
          sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di  ufficiale
          e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui
          agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e  a
          quelli ad essi  connessi  ai  sensi  dell'articolo  12  del
          codice di procedura  penale.  Al  medesimo  personale  sono
          corrisposti, previa riassegnazione delle  relative  risorse
          versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  del
          successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e  le
          indennita' previste per i militari imbarcati  sulle  unita'
          della Marina negli  spazi  marittimi  internazionali  e  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  1,
          del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2009,  n.  12,  e
          all'articolo   4,   commi   1-sexies   e   1-septies,   del
          decreto-legge 4 novembre  2009,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2009,  n.  197,
          intendendosi sostituita alla  necessita'  delle  operazioni
          militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui  al
          comma 1. 
              3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione
          di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei  corrispondenti
          oneri, comprensivi delle spese per il personale di  cui  al
          comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle
          convenzioni  di  cui  al  comma  1,   mediante   versamenti
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   integralmente
          riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti  capitoli
          dello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          difesa, in deroga alle previsioni  dell'articolo  2,  commi
          615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              4.  Nell'ambito  delle  attivita'   internazionali   di
          contrasto  alla  pirateria  e   della   partecipazione   di
          personale militare alle operazioni di cui  all'articolo  4,
          comma  13,  del  presente  decreto,  anche   in   relazione
          all'azione  comune  2008/851/PESC  del  Consiglio,  del  10
          novembre 2008, ed in  attesa  della  ratifica  delle  linee
          guida del «Maritime Safety Committee» (MSC)  delle  Nazioni
          Unite in  seno  all'«International  Maritime  Organization»
          (IMO), e' consentito, nei casi in cui non sono  previsti  i
          servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui
          ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego  di  guardie  giurate,
          autorizzate ai sensi degli articoli 133  e  134  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  a  bordo  delle  navi
          mercantili battenti bandiera italiana,  che  transitano  in
          acque internazionali individuate con il decreto di  cui  al
          comma 1, a protezione delle stesse. 
              5.  L'impiego  di  cui  al  comma   4   e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  «best  management
          practices»  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i  corsi  teorico-pratici  di  cui   all'articolo   6   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno  15
          settembre   2009,   n.   154,   adottato   in    attuazione
          dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155. Fino al 31 dicembre 2012 possono  essere  impiegate
          anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
          i  predetti   corsi   teorico   pratici   qualora   abbiano
          partecipato per  un  periodo  di  almeno  sei  mesi,  quali
          appartenenti   alle    Forze    armate,    alle    missioni
          internazionali in incarichi operativi. 
              5-bis.   Il   personale   di   cui    al    comma    4,
          nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i
          limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di
          pirateria  ivi  previsti,  puo'  utilizzare  le   armi   in
          dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro
          custodia,   detenute   previa   autorizzazione   rilasciata
          all'armatore, in relazione alla tipologia  delle  armi,  ai
          sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
          n. 773. La predetta autorizzazione e' rilasciata anche  per
          l'acquisto, il trasporto  e  la  cessione  in  comodato  al
          medesimo personale di cui  al  comma  4.  Con  le  medesime
          autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e
          lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma  5,
          nei porti  degli  Stati  le  cui  acque  territoriali  sono
          confinanti con le aree a rischio pirateria individuate  con
          il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1. 
              5-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della difesa  e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto,  sono  determinate  le
          modalita' attuative dei commi 5 e  5-bis,  comprese  quelle
          relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al  porto  e
          al trasporto delle stesse e  del  relativo  munizionamento,
          alla quantita' di armi detenute a bordo della nave  e  alla
          loro tipologia, nonche' ai rapporti tra il personale di cui
          al  comma  4  ed   il   comandante   della   nave   durante
          l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma. 
              6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5,
          commi da  2  a  6,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del  2009,
          e successive modificazioni, riferite alle navi e alle  aree
          in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4. 
              6-bis.  All'articolo   111,   comma   1,   del   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n.  66,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              «a) la vigilanza a tutela degli interessi  nazionali  e
          delle vie di comunicazione marittime al di la'  del  limite
          esterno del mare territoriale, ivi  compreso  il  contrasto
          alla pirateria, anche con le modalita' di cui  all'articolo
          5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;». 
              6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.".