Art. 6 
 
       Importazione di medicinali emoderivati pronti per l'uso 
 
  1.  E'  consentita   l'importazione   di   medicinali   emoderivati
regolarmente autorizzati all'immissione in commercio in  Italia  alla
data di presentazione della relativa richiesta, ai sensi dell'art.  6
del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  ovvero  del  Regolamento   (CE)   n.
726/2004,  e  sottoposti  con  esito  favorevole  alle  procedure  di
controllo di stato. 
  2. Prima dell'immissione in commercio sul territorio nazionale  dei
lotti o di parte dei lotti dei medicinali  emoderivati  importati  di
cui al comma 1  del  presente  articolo,  il  titolare  dell'AIC  dei
medicinali emoderivati fornisce all'AIFA una copia del certificato di
controllo di stato insieme al modello di notifica dell'intenzione  di
commercializzare i lotti, o parte dei lotti, sul territorio nazionale
in ottemperanza alle disposizioni  del  decreto  del  Ministro  della
salute 31 marzo 2008. 
  3. E' altresi' consentita l'importazione di medicinali  emoderivati
soggetti alle procedure di autorizzazione all'importazione  parallela
previste dal decreto del Ministro della sanita'  29  agosto  1997,  a
condizione  che  tali  prodotti  risultino   sottoposti   con   esito
favorevole alle procedure di controllo di Stato.