Art. 6 
 
Sviluppo degli strumenti  di  controllo  della  gestione  finalizzati
  all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali
  e ruolo della Corte dei conti 
 
  1. Per lo svolgimento di analisi sulla  spesa  pubblica  effettuata
dagli enti locali,  il  Commissario  per  la  revisione  della  spesa
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94,  si
avvale dei Servizi ispettivi di  Finanza  pubblica  della  Ragioneria
generale dello Stato ai  quali  sono  affidate  analisi  su  campione
relative   alla   razionalizzazione,   efficienza   ed   economicita'
dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei bilanci. 
  2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi  dell'articolo
14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  sulla
base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria  generale
dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e  deliberati  dalla
Sezione  delle  autonomie  della   Corte   dei   conti.   Gli   esiti
dell'attivita' ispettiva sono comunicati al predetto  Commissario  di
cui al comma precedente, alle Sezioni regionali  di  controllo  della
Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie. 
  3. La Sezione delle autonomie  della  Corte  dei  conti  definisce,
sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  le
metodologie necessarie  per  lo  svolgimento  dei  controlli  per  la
verifica dell'attuazione delle misure dirette alla  razionalizzazione
della spesa pubblica degli enti territoriali.  Le  Sezioni  regionali
effettuano i  controlli  in  base  alle  metodologie  suddette  anche
tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e, in presenza  di
criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate
un termine, non superiore  a  trenta  giorni,  per  l'adozione  delle
necessarie  misure  correttive  dirette  a  rimuovere  le  criticita'
gestionali  evidenziate  e  vigilano  sull'attuazione  delle   misure
correttive  adottate.  La  Sezione  delle  autonomie   riferisce   al
Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati. 
  4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti
per l'attivita' di controllo o consultiva o  per  la  risoluzione  di
questioni di massima  di  particolare  rilevanza,  la  Sezione  delle
autonomie emana  delibera  di  orientamento  alla  quale  le  Sezioni
regionali di controllo  si  conformano.  Resta  salva  l'applicazione
dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei
casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale
rilevanza ai fini del coordinamento  della  finanza  pubblica  ovvero
qualora  si  tratti  di  applicazione  di   norme   che   coinvolgono
l'attivita' delle Sezioni centrali di controllo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del  decreto-legge  7
          maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 luglio 2012, n. 94  (Disposizioni  urgenti  per  la
          razionalizzazione della spesa pubblica): 
 
                                    «Art. 2 
          (Commissario straordinario per la  razionalizzazione  della
                     spesa per acquisti di beni e servizi) 
 
              1.  Nell'ambito  della  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica  ed  ai  fini  di  coordinamento   della   finanza
          pubblica, di perequazione delle risorse  finanziarie  e  di
          riduzione   della    spesa    corrente    della    pubblica
          amministrazione,  garantendo  altresi'  la   tutela   della
          concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle
          relative  procedure,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministro per i  rapporti  con  il  Parlamento
          delegato per il programma  di  Governo,  puo'  nominare  un
          Commissario straordinario, al quale spetta  il  compito  di
          definire il  livello  di  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi,  per  voci   di   costo,   delle   amministrazioni
          pubbliche.  Il  Commissario   svolge   anche   compiti   di
          supervisione, monitoraggio e  coordinamento  dell'attivita'
          di approvvigionamento di beni  e  servizi  da  parte  delle
          pubbliche  amministrazioni,  anche  in  considerazione  dei
          processi di razionalizzazione in atto, nonche', senza nuovi
          o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  attivita'  di
          ottimizzazione,  in  collaborazione   con   l'Agenzia   del
          demanio, dell'utilizzazione degli  immobili  di  proprieta'
          pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e  i  costi  di
          gestione delle amministrazioni  pubbliche.  Il  Commissario
          collabora  altresi'  con  il  Ministro  delegato   per   il
          programma di governo per  l'attivita'  di  revisione  della
          spesa delle pubbliche amministrazioni. 
              2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse  tutte
          le   amministrazioni,   autorita',   anche    indipendenti,
          organismi, uffici, agenzie  o  soggetti  pubblici  comunque
          denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a  totale
          partecipazione pubblica diretta e indiretta e  le  societa'
          non  quotate  controllate  da  soggetti  pubblici  nonche',
          limitatamente  alla  spesa  sanitaria,  le  amministrazioni
          regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del
          piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle  societa'  a
          totale partecipazione pubblica e alle loro controllate  che
          gestiscono  servizi  di  interesse  generale  su  tutto  il
          territorio nazionale la disciplina del presente decreto  si
          applica  solo  qualora  abbiano  registrato  perdite  negli
          ultimi  tre   esercizi.   Ciascuna   amministrazione   puo'
          individuare, tra il personale in servizio, un  responsabile
          per l'attivita' di razionalizzazione della  spesa  pubblica
          di cui al presente  decreto;  l'incarico  e'  svolto  senza
          corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi. 
              2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato  della
          Repubblica,   la   Camera   dei   deputati   e   la   Corte
          costituzionale, in  conformita'  con  quanto  previsto  dai
          rispettivi ordinamenti,  valutano  le  iniziative  volte  a
          conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto. 
              3. 
              4. Per la definizione del livello di spesa  di  cui  al
          comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma  2,
          il   Commissario,   nel   rispetto    dei    principi    di
          sussidiarieta', di differenziazione, di  adeguatezza  e  di
          leale collaborazione, formula proposte al Presidente  della
          regione    interessata,    comunicandole    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di
          Bolzano  le  disposizioni  di  cui  al   presente   decreto
          costituiscono  principi  di  coordinamento  della   finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14,  comma  1,  lettera
          d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (per  l'argomento
          si vedano le note riportate all'art. 4): 
              «1. In  relazione  alle  esigenze  di  controllo  e  di
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'art. 13, il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato provvede a: 
              (Omissis). 
              d) effettuare, tramite i servizi ispettivi  di  finanza
          pubblica,  verifiche  sulla  regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad eccezione delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I referti delle  verifiche,  ancorche'
          effettuate  su  richiesta   delle   amministrazioni,   sono
          documenti  accessibili  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In  ogni  caso,
          per gli enti territoriali  i  predetti  servizi  effettuano
          verifiche volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
          obiettivi di finanza pubblica  e  procedono  altresi'  alle
          verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
          procedura di cui all'art. 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
          131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono
          inviati alla Conferenza  permanente  per  il  coordinamento
          della   finanza   pubblica   affinche'    possa    valutare
          l'opportunita'  di  attivare  il  procedimento   denominato
          «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza»
          di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  come
          modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17,  comma  31,  del
          decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini»,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  1°  luglio  2009,  n.
          150): 
              «31. Al fine di  garantire  la  coerenza  nell'unitaria
          attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni  che
          ad essa spettano in materia di coordinamento della  finanza
          pubblica, anche in relazione  al  federalismo  fiscale,  il
          Presidente  della  Corte  medesima  puo'  disporre  che  le
          sezioni riunite adottino pronunce di orientamento  generale
          sulle questioni risolte in maniera difforme  dalle  sezioni
          regionali di controllo nonche' sui casi che presentano  una
          questione di massima di  particolare  rilevanza.  Tutte  le
          sezioni regionali di controllo si conformano alle  pronunce
          di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.».