ARTICOLO 6 (Deliberazioni del Consiglio) 1. Il Presidente o chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, convoca il Consiglio, stabilendo l'ordine del giorno, ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente gli argomenti da trattare. La convocazione e' effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, salvi i casi di urgenza. 2. Il Consiglio e' validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un Consigliere. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, in caso di, parita' prevale il voto del Presidente. Il Presidente puo' autorizzare la costituzione del Consiglio con la sola presenza dei due Consiglieri, tenuto conto degli argomenti all'ordine del giorno. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. 3. Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni, il Consiglio decide con apposita delibera, che puo' anche prevedere i casi in cui la riunione possa svolgersi mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza e le relative modalita'.