Art. 6 
 
Trasmissione  di  documenti  per  via  telematica,  contratti   della
  pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili 
 
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui  al  comma  1,  ferma
restando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare. »; 
  b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il  seguente:
« 1-ter. Il mancato avvio del  procedimento  da  parte  del  titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al  comma  1,  lettere  a),  c)  e
c-bis),  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e   responsabilita'
disciplinare dello stesso. »; 
  c)  all'articolo  65,  comma  1,  le  parole:  «  le  dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica  »  sono
sostituite dalle seguenti: «  le  dichiarazioni  presentate  per  via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai  gestori  dei  servizi
pubblici »; 
  d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «  amministrazioni
pubbliche » sono inserite le seguenti:  «  e  i  gestori  di  servizi
pubblici »; 
  d-bis) il comma 1 dell'articolo 57-bis e' sostituito dal  seguente:
« 1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti  telematici
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e'
istituito l'indice degli indirizzi della pubblica  amministrazione  e
dei  gestori  di  pubblici  servizi,  nel  quale  sono  indicati  gli
indirizzi di posta  elettronica  certificata  da  utilizzare  per  le
comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e  per  l'invio  di
documenti  a  tutti  gli  effetti   di   legge   tra   le   pubbliche
amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati ». 
  2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' aggiunto in fine il seguente: 
  « 2-bis. A fare data dal 1o gennaio 2013  gli  accordi  di  cui  al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi  dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma
elettronica   qualificata,   pena   la   nullita'    degli    stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente ». 
  3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  il
comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  « 13. Il contratto e' stipulato,  a  pena  di  nullita',  con  atto
pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  forma
pubblica    amministrativa    a    cura    dell'Ufficiale     rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. ». 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare  data  dal
1° gennaio 2013. 
  5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione  degli
atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge  n.
89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta  e
gestita dal  Consiglio  nazionale  del  notariato  nel  rispetto  dei
principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge  n.  89  del
1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
in conformita' alle disposizioni degli articoli  40  e  seguenti  del
medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni
di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del  1913  e  del
trasferimento agli archivi notarili degli atti  formati  su  supporto
informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del
notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro  distretto,  la
struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli
archivi notarili apposite credenziali di accesso.  Con  provvedimento
del Direttore generale degli archivi notarili viene  disciplinato  il
trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture
dell'Amministrazione degli archivi notarili. 
  6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con
le  risorse  finanziarie,   umane   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta degli articoli 47, 65 e 54 del citato D.Lgs.
          n. 82 del 2005, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 47.  Trasmissione  dei  documenti  attraverso  la
          posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni. 
              1. Le  comunicazioni  di  documenti  tra  le  pubbliche
          amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo  della  posta
          elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
          ai fini del procedimento amministrativo una  volta  che  ne
          sia verificata la provenienza. 
              1-bis. L'inosservanza  della  disposizione  di  cui  al
          comma 1, ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  per
          danno erariale,  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          responsabilita' disciplinare. 
              2.  Ai  fini  della  verifica  della   provenienza   le
          comunicazioni sono valide se: 
              a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
          firma elettronica qualificata; 
              b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
          all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445; 
              c) ovvero e' comunque possibile  accertarne  altrimenti
          la provenienza, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; 
              d)  ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi   di   posta
          elettronica certificata di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
              3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
          cui all'articolo 2, comma  2,  provvedono  ad  istituire  e
          pubblicare nell'Indice  PA  almeno  una  casella  di  posta
          elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
          La   pubbliche   amministrazioni    utilizzano    per    le
          comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri  dipendenti
          la posta  elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
          comunicazione  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          protezione dei dati personali  e  previa  informativa  agli
          interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli
          strumenti utilizzati." 
              "Art.  65.  Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica. 
              1. Le istanze e le  dichiarazioni  presentate  per  via
          telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori  dei
          servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi  1  e  3,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore accreditato; 
              b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
              c) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              c-bis) ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'articolo 71, e  cio'  sia  attestato
          dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
          In tal  caso,  la  trasmissione  costituisce  dichiarazione
          vincolante ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  secondo
          periodo. Sono fatte salve  le  disposizioni  normative  che
          prevedono  l'uso  di  specifici  sistemi  di   trasmissione
          telematica nel settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta  responsabilita'
          dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni  inviate  o  compilate
          sul sito secondo le modalita' previste  dal  comma  1  sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82» 
              "Art.  54.   Contenuto   dei   siti   delle   pubbliche
          amministrazioni. 
              1. I siti delle  pubbliche  amministrazioni  contengono
          necessariamente i seguenti dati pubblici (163): 
              a) l'organigramma,  l'articolazione  degli  uffici,  le
          attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
          livello dirigenziale non generale,  i  nomi  dei  dirigenti
          responsabili  dei  singoli  uffici,  nonche'   il   settore
          dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
          svolta,  corredati  dai  documenti   anche   normativi   di
          riferimento; 
              b) l'elenco delle tipologie di procedimento  svolte  da
          ciascun ufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il
          termine per la conclusione di ciascun procedimento ed  ogni
          altro termine procedimentale, il nome  del  responsabile  e
          l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria  e  di
          ogni    altro    adempimento    procedimentale,     nonche'
          dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
          sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241; 
              c) le  scadenze  e  le  modalita'  di  adempimento  dei
          procedimenti individuati ai sensi  degli  articoli  2  e  4
          della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
          istituzionali attive, specificando anche se  si  tratta  di
          una casella di posta  elettronica  certificata  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68; 
              e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
          di comunicazione previsti dalla legge  7  giugno  2000,  n.
          150; 
              f) l'elenco di tutti i bandi di gara; 
              g)  l'elenco  dei  servizi   forniti   in   rete   gia'
          disponibili e dei servizi di futura attivazione,  indicando
          i tempi previsti per l'attivazione medesima; 
              g-bis) i bandi di concorso. 
              1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano
          in  via  telematica  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i  dati  di
          cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i
          criteri e le  modalita'  di  trasmissione  e  aggiornamento
          individuati con circolare  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione. I dati di cui  al  periodo
          precedente  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del
          Dipartimento   della   funzione   pubblica.   La    mancata
          comunicazione  o  aggiornamento  dei   dati   e'   comunque
          rilevante ai fini della  misurazione  e  valutazione  della
          performance individuale dei dirigenti. 
              2. 
              2-bis. 
              2-ter. Le amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  di
          servizi pubblici pubblicano nei propri  siti  un  indirizzo
          istituzionale di posta elettronica  certificata  a  cui  il
          cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi
          del presente codice.  Le  amministrazioni  devono  altresi'
          assicurare un servizio che renda noti al pubblico  i  tempi
          di risposta. 
              2-quater. Le amministrazioni pubbliche e i  gestori  di
          servizi pubblici che gia' dispongono di propri siti  devono
          pubblicare il registro dei processi  automatizzati  rivolti
          al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi
          strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
          dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano. 
              3. I dati pubblici contenuti nei siti  delle  pubbliche
          amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
          necessita' di identificazione informatica. 
              4. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  che  le
          informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi
          e   corrispondenti   alle   informazioni   contenute    nei
          provvedimenti  amministrativi  originali   dei   quali   si
          fornisce comunicazione tramite il sito. 
              4-bis. La pubblicazione telematica produce  effetti  di
          pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente
          previsti dall'ordinamento.". 
              Si riporta l'articolo 24 del citato  D.Lgs  n.  82  del
          2005: 
              "Art. 24. Firma digitale. 
              1. La firma digitale deve riferirsi in maniera  univoca
          ad un solo  soggetto  ed  al  documento  o  all'insieme  di
          documenti cui e' apposta o associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare, secondo le regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
          dell'articolo 71,  la  validita'  del  certificato  stesso,
          nonche' gli elementi  identificativi  del  titolare  e  del
          certificatore e gli eventuali limiti d'uso.". 
              Si riporta l'articolo 1 del  citato  D.Lgs  n.  82  del
          2005: 
              "Art. 1. Definizioni. 
              1. Ai fini del presente codice si intende per: 
              a) allineamento dei dati: il processo di  coordinamento
          dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica
          della corrispondenza delle informazioni in essi contenute; 
              b)  autenticazione  del   documento   informatico:   la
          validazione   del    documento    informatico    attraverso
          l'associazione di dati informatici  relativi  all'autore  o
          alle circostanze, anche temporali, della redazione; 
              c)  carta   d'identita'   elettronica:   il   documento
          d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
          del  titolare  rilasciato  su  supporto  informatico  dalle
          amministrazioni comunali con  la  prevalente  finalita'  di
          dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; 
              d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
          su supporto informatico per consentire  l'accesso  per  via
          telematica   ai    servizi    erogati    dalle    pubbliche
          amministrazioni; 
              e) certificati elettronici: gli  attestati  elettronici
          che collegano all'identita' del titolare i dati  utilizzati
          per verificare le firme elettroniche; 
              f) certificato qualificato: il certificato  elettronico
          conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva
          1999/93/CE, rilasciati da certificatori che  rispondono  ai
          requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; 
              g) certificatore: il soggetto  che  presta  servizi  di
          certificazione delle  firme  elettroniche  o  che  fornisce
          altri servizi connessi con queste ultime; 
              h) chiave privata: l'elemento della  coppia  di  chiavi
          asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
          quale  si  appone   la   firma   digitale   sul   documento
          informatico; 
              i) chiave pubblica: l'elemento della coppia  di  chiavi
          asimmetriche destinato ad  essere  reso  pubblico,  con  il
          quale si verifica la firma digitale apposta  sul  documento
          informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; 
              i-bis) copia informatica  di  documento  analogico:  il
          documento informatico avente contenuto  identico  a  quello
          del documento analogico da cui e' tratto; 
              i-ter) copia per immagine su  supporto  informatico  di
          documento  analogico:  il  documento   informatico   avente
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da cui e' tratto; 
              i-quater) copia informatica di  documento  informatico:
          il documento informatico avente contenuto identico a quello
          del documento da cui e' tratto su supporto informatico  con
          diversa sequenza di valori binari; 
              i-quinquies)  duplicato   informatico:   il   documento
          informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,  sullo
          stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
          sequenza di valori binari del documento originario; 
              l) dato a  conoscibilita'  limitata:  il  dato  la  cui
          conoscibilita' e'  riservata  per  legge  o  regolamento  a
          specifici soggetti o categorie di soggetti; 
              m)  dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il   dato
          formato,   o   comunque   trattato    da    una    pubblica
          amministrazione; 
              n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 
              n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo  2,
          comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  24  gennaio
          2006, n. 36; 
              o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai  dati
          senza restrizioni non riconducibili a  esplicite  norme  di
          legge; 
              p)   documento   informatico:    la    rappresentazione
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
              p-bis) documento  analogico:  la  rappresentazione  non
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
              q) firma  elettronica:  l'insieme  dei  dati  in  forma
          elettronica, allegati oppure connessi tramite  associazione
          logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
          identificazione informatica; 
              q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di  dati  in
          forma elettronica allegati oppure connessi a  un  documento
          informatico che consentono l'identificazione del firmatario
          del documento e  garantiscono  la  connessione  univoca  al
          firmatario, creati con mezzi sui quali il  firmatario  puo'
          conservare un controllo esclusivo,  collegati  ai  dati  ai
          quali detta firma si riferisce in  modo  da  consentire  di
          rilevare se  i  dati  stessi  siano  stati  successivamente
          modificati; 
              r) firma elettronica qualificata: un  particolare  tipo
          di  firma  elettronica  avanzata  che  sia  basata  su   un
          certificato   qualificato   e   realizzata   mediante    un
          dispositivo sicuro per la creazione della firma; 
              s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di   firma
          elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
          su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e  una
          privata, correlate  tra  loro,  che  consente  al  titolare
          tramite la chiave privata  e  al  destinatario  tramite  la
          chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
          verificare la provenienza e l'integrita'  di  un  documento
          informatico o di un insieme di documenti informatici; 
              t)  fruibilita'  di  un  dato:   la   possibilita'   di
          utilizzare  il  dato  anche   trasferendolo   nei   sistemi
          informativi automatizzati di un'altra amministrazione; 
              u) gestione informatica dei documenti: l'insieme  delle
          attivita' finalizzate alla  registrazione  e  segnatura  di
          protocollo, nonche' alla  classificazione,  organizzazione,
          assegnazione, reperimento  e  conservazione  dei  documenti
          amministrativi formati o acquisiti  dalle  amministrazioni,
          nell'ambito  del  sistema  di  classificazione   d'archivio
          adottato, effettuate mediante sistemi informatici; 
              u-bis) gestore di  posta  elettronica  certificata:  il
          soggetto che presta servizi di trasmissione  dei  documenti
          informatici mediante la posta elettronica certificata; 
              u-ter)  identificazione  informatica:  la   validazione
          dell'insieme  di  dati  attribuiti  in  modo  esclusivo  ed
          univoco ad un soggetto, che ne consentono  l'individuazione
          nei sistemi informativi,  effettuata  attraverso  opportune
          tecnologie  anche  al  fine  di  garantire   la   sicurezza
          dell'accesso; 
              v) originali non unici: i documenti  per  i  quali  sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture  o  documenti  di   cui   sia   obbligatoria   la
          conservazione, anche se in possesso di terzi; 
              v-bis)  posta  elettronica  certificata:   sistema   di
          comunicazione in grado di attestare  l'invio  e  l'avvenuta
          consegna di un messaggio di posta elettronica e di  fornire
          ricevute opponibili ai terzi; 
              z)    pubbliche    amministrazioni     centrali:     le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le istituzioni universitarie, gli  enti  pubblici
          non economici nazionali, l'Agenzia  per  la  rappresentanza
          negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni   (ARAN),   le
          agenzie di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300; 
              aa) titolare: la persona fisica cui  e'  attribuita  la
          firma elettronica e che ha accesso ai  dispositivi  per  la
          creazione della firma elettronica; 
              bb) validazione temporale: il risultato della procedura
          informatica  con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu'
          documenti informatici, una data ed un orario opponibili  ai
          terzi.". 
              Il decreto legislativo 12-4-2006 n. 163 
              (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE), modificato dalla presente  legge,
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O. 
              Si riportano gli articoli 68bis, 61, 72 e  62bis  della
          Legge 16-2-1913 n. 89 
              (Ordinamento del notariato e degli  archivi  notarili),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1913, n. 5: 
              "Art. 68-bis. 
              1.  Con  uno  o  piu'   decreti   non   aventi   natura
          regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione e  il  Ministro
          per  la  semplificazione  normativa  sentiti  il  Consiglio
          nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei
          dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto
          delle disposizioni di cui al decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82: 
              a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto
          a quella prevista dall'articolo 52-bis che  possono  essere
          utilizzate per la sottoscrizione dell'atto pubblico,  ferma
          restando l'idoneita' dei dispositivi di cui all'articolo 1,
          comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto; 
              b)  le  regole  tecniche  per  l'organizzazione   della
          struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis; 
              c) le regole tecniche per la  trasmissione  telematica,
          la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie
          e della  documentazione  di  cui  agli  articoli  62-bis  e
          62-ter; 
              d) le regole tecniche per il rilascio  delle  copie  da
          parte del notaio di quanto previsto alla lettera c); 
              e)  le   regole   tecniche   per   l'esecuzione   delle
          annotazioni  previste  dalla  legge  sugli  atti   di   cui
          all'articolo 62-bis; 
              f) le regole tecniche per l'esecuzione delle  ispezioni
          di cui agli articoli da 127 a  134,  per  il  trasferimento
          agli archivi  notarili  degli  atti,  dei  registri  e  dei
          repertori formati su supporto informatico  e  per  la  loro
          conservazione dopo la cessazione del notaio  dall'esercizio
          o il suo trasferimento in altro distretto. 
              2. Con decreto adottato  ai  sensi  del  comma  1  sono
          stabilite, anche al fine di  garantire  il  rispetto  della
          disposizione di cui  all'articolo  476,  primo  comma,  del
          codice di procedura  civile,  le  regole  tecniche  per  il
          rilascio su supporto informatico della copia esecutiva,  di
          cui all'articolo 474 del codice di procedura civile. 
              3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e
          62-ter si applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli
          50-bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ." 
              "Art. 61. Il notaro deve custodire con esattezza ed  in
          luogo sicuro, con i relativi allegati: 
              a) gli atti da lui ricevuti compresi gli  inventari  di
          tutela  ed  i  verbali  delle   operazioni   di   divisione
          giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge; 
              b) gli atti presso di lui depositati  per  disposizione
          di legge o a richiesta delle parti. 
              A questo effetto li rileghera'  in  volumi  per  ordine
          cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un  numero
          progressivo. Ciascuno degli allegati avra' lo stesso numero
          progressivo dell'atto, ed una  lettera  alfabetica  che  lo
          controdistingue. 
              I testamenti pubblici prima della morte del  testatore,
          i testamenti segreti e gli olografi  depositati  presso  il
          notaro, prima della loro  apertura  e  pubblicazione,  sono
          custoditi in fascicoli distinti. 
              I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su
          richiesta di chiunque possa avervi interesse, e  gli  altri
          dopo  la  loro  apertura  o  pubblicazione,  dovranno   far
          passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di
          ultima volonta' a  quello  generale  degli  atti  notarili.
          L'ordine cronologico col quale  ciascun  testamento  dovra'
          essere collocato nel  fascicolo,  sara'  determinato  dalla
          data dei rispettivi verbali di richiesta, per i  testamenti
          pubblici;  di  apertura  per  i  testamenti  segreti  e  di
          pubblicazione per i testamenti olografi." 
              "Art. 72. L'autenticazione delle firme apposte in  fine
          delle scritture  private  ed  in  margine  dei  loro  fogli
          intermedi e' stesa di seguito alle firme  medesime  e  deve
          contenere la dichiarazione che le firme furono  apposte  in
          presenza del notaro e, quando occorrano, dei  testi  e  dei
          fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo. 
              Quanto alle firme dei margini  e  dei  fogli  intermedi
          bastera' che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la
          propria firma. 
              Le scritture private autenticate dal notaro,  verranno,
          salvo contrario desiderio delle parti e  salvo  per  quelle
          soggette   a   pubblicita'   immobiliare   o   commerciale,
          restituite alle medesi  me.  In  ogni  caso  pero'  debbono
          essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle
          leggi sulle tasse di registro." 
              "Art. 62-bis. 1. Il notaio per la  conservazione  degli
          atti di  cui  agli  articoli  61  e  72,  terzo  comma,  se
          informatici,  si  avvale  della  struttura  predisposta   e
          gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel  rispetto
          dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72,
          terzo   comma   conservati   nella    suddetta    struttura
          costituiscono  ad   ogni   effetto   di   legge   originali
          informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie. 
              2.  Il  Consiglio  nazionale   del   notariato   svolge
          l'attivita' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi  di
          cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all'articolo  71
          dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici  idonei
          a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso
          ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1. 
              3. Le spese per il funzionamento della  struttura  sono
          poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri
          determinati dal Consiglio nazionale del notariato,  escluso
          ogni onere per lo Stato.". 
              Si riportano gli articoli 60 e 40 del citato D.Lgs.  n.
          82 del 2005: 
              "Art. 60. Base di dati di interesse nazionale. 
              1. Si definisce base di  dati  di  interesse  nazionale
          l'insieme   delle   informazioni   raccolte    e    gestite
          digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee  per
          tipologia e contenuto e la cui conoscenza  e'  utilizzabile
          dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici,
          per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle
          competenze e delle normative vigenti. 
              2.   Ferme   le   competenze   di   ciascuna   pubblica
          amministrazione, le basi di  dati  di  interesse  nazionale
          costituiscono, per ciascuna tipologia di dati,  un  sistema
          informativo unitario che tiene conto  dei  diversi  livelli
          istituzionali   e    territoriali    e    che    garantisce
          l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  interessate.  La
          realizzazione di tali sistemi informativi e le modalita' di
          aggiornamento sono attuate secondo le regole  tecniche  sul
          sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73  e
          secondo le vigenti regole del Sistema statistico  nazionale
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  e
          successive modificazioni." 
              "Art. 40. Formazione di documenti informatici. 
              1. Le pubbliche amministrazioni formano  gli  originali
          dei propri  documenti  con  mezzi  informatici  secondo  le
          disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche
          di cui all'articolo 71. 
              2. 
              3. Con apposito  regolamento,  da  emanarsi  entro  180
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati  per  la
          funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e  del
          Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,   sono
          individuate le categorie di  documenti  amministrativi  che
          possono essere  redatti  in  originale  anche  su  supporto
          cartaceo   in   relazione   al   particolare   valore    di
          testimonianza storica ed archivistica che  sono  idonei  ad
          assumere. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri
          decreti, fissa la data dalla quale  viene  riconosciuto  il
          valore legale degli albi,  elenchi,  pubblici  registri  ed
          ogni altra raccolta di  dati  concernenti  stati,  qualita'
          personali e fatti gia' realizzati dalle amministrazioni, su
          supporto informatico, in luogo dei registri cartacei. ". 
              Si riportano gli articoli da 127  a  134  della  citata
          Legge n. 89 del 1913: 
              "Art. 127. 1. Il  Ministero  della  giustizia  esercita
          l'alta vigilanza su tutti  i  notai,  i  consigli  notarili
          distrettuali e l'Amministrazione degli archivi  notarili  e
          puo' ordinare le ispezioni ritenute opportune. 
              2. La stessa vigilanza e'  esercitata  dai  procuratori
          della  Repubblica  presso  i   tribunali   competenti   per
          territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio  ha
          la propria sede." 
              "Art. 128. 1. Nell'anno successivo ad ogni  biennio,  i
          notai presentano personalmente, o  per  mezzo  di  speciale
          procuratore, i repertori, i  registri  e  gli  atti  rogati
          nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale  per
          l'ispezione. 
              2. Il notaio che non  adempie  a  tale  obbligo,  fatto
          salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, e'  sospeso  in
          via cautelare fino a quando non vi abbia  ottemperato,  con
          provvedimento della commissione amministrativa regionale di
          disciplina,   adottato   senza   indugio,    a    richiesta
          dell'autorita'  che   procede   all'ispezione,   ai   sensi
          dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile. 
              3.  Nel  corso  di  tali  ispezioni  va  accertato,  in
          particolare, se,  nella  redazione  e  conservazione  degli
          atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei
          repertori  e  nei  versamenti  all'archivio,  siano   state
          osservate le disposizioni di legge." 
              "Art. 129. 1. Le ispezioni sono eseguite: 
              a) agli atti,  registri  e  repertori  dei  notai,  dal
          presidente del consiglio notarile o da  un  consigliere  da
          lui   delegato   e,   anche   disgiuntamente,   dal    capo
          dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio e'
          iscritto. Se colui che temporaneamente svolge  le  funzioni
          di capo dell'archivio  notarile  non  ha  la  qualifica  di
          conservatore e in genere in tutti i casi nei quali  ragioni
          speciali lo consigliano, il direttore dell'ufficio centrale
          degli  archivi  notarili  puo'  conferire   l'incarico   al
          conservatore di altro archivio; 
              b) agli atti, registri e repertori del  presidente  del
          consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri  da  esso
          delegati per l'ispezione,  dal  capo  della  circoscrizione
          ispettiva. 
              2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale  o
          il consigliere  da  lui  delegato  rilevano,  in  occasione
          dell'ispezione,   anche   le   violazioni    delle    norme
          deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1,
          l'ispettore  informa  il  consiglio  notarile  distrettuale
          competente  per  l'azione  disciplinare  delle   violazioni
          deontologiche riscontrate. 
              3.  Gli  archivi  notarili  forniscono   al   consiglio
          notarile distrettuale tutti gli elementi in  loro  possesso
          in merito a tali violazioni " 
              "Art. 130." 
              "Art. 131." 
              "Art. 132. 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui
          all'articolo  128,  il  Ministero  della   giustizia   puo'
          disporre  ispezioni  straordinarie,  anche   al   fine   di
          controllare le operazioni di verifica di  cui  all'articolo
          129.  Se  il  notaio  impedisce  o   ritarda   l'esecuzione
          dell'ispezione  straordinaria,   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 128, comma 2. 
              2. Se, in seguito  ad  ispezione  straordinaria,  viene
          accertata una irregolarita' punita  con  una  sanzione  non
          inferiore a quelle previste dall'articolo 137, comma 2,  le
          spese dell'ispezione sono a  carico  del  notaio.  In  caso
          contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli archivi
          notarili. 
              3. Se a carico del presidente  del  consiglio  notarile
          distrettuale,  del  consigliere  da  lui  delegato  o   del
          conservatore  ispezionanti  risultano  delle  irregolarita'
          commesse nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 129,
          i  responsabili  sono  tenuti   a   rimborsare   le   spese
          dell'ispezione, senza pregiudizio  dell'applicazione  delle
          sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e  dai
          contratti collettivi." 
              "Art. 133. 1. Di ciascuna ispezione e' redatto  verbale
          in doppio esemplare in carta libera. Il verbale e'  formato
          e conservato secondo le norme del  regolamento  di  cui  al
          regio decreto 10  settembre  1914,  n.  1326  e  successive
          modificazioni." 
              "Art 134. 1. Tutte  le  spese  per  il  servizio  delle
          ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione
          della  presente  legge   sono   a   carico   del   bilancio
          dell'Amministrazione degli archivi notarili."