Art. 6 Ispezioni e notifiche dell'organismo specificato 1. I SFR effettuano ispezioni ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e individuare eventuali indizi di contaminazione da parte di detto organismo sulle piante ospiti nel territorio di propria competenza. 2. I SFR notificano i risultati del monitoraggio e delle ispezioni al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 marzo di ogni anno. 3. Il Servizio fitosanitario centrale notifica i risultati di dette ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno. 4. I SFR notificano immediatamente e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi e per iscritto al Servizio fitosanitario centrale il ritrovamento dell'organismo specificato in una zona all'interno del loro territorio in cui tale presenza non era precedentemente nota, o dove si riteneva che tale organismo fosse stato eradicato, o dove la contaminazione e' stata rilevata in una specie di pianta non nota come pianta ospite. 5. Il Servizio fitosanitario centrale notifica entro e non oltre due giorni lavorativi e per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri, il ritrovamento di cui al comma 4 del presente articolo.