Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con l'anno formativo 2013-2014,  si  avvia,  in  fase  di  prima
applicazione, il primo ciclo delle attivita' formative finalizzate al
conseguimento dei certificati di specializzazione  tecnica  superiore
secondo quanto indicato nel presente decreto. Le Regioni e PA possono
integrare le programmazioni in corso con  riferimento  agli  standard
formativi di cui all'art. 2 del presente decreto. 
  2. A conclusione dell'anno formativo 2013-2014, la  fase  di  prima
applicazione di  cui  al  comma  1  sara'  oggetto  di  attivita'  di
monitoraggio e valutazione ai fini della definitiva  messa  a  regime
dei percorsi di IFTS secondo  una  modalita'  coordinata  con  quanto
previsto dall'art. 9, comma 2 del  decreto  interministeriale  del  7
settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali concernente i percorsi degli ITS.