Art. 6 Disposizioni finali 1. Con l'anno formativo 2013-2014, si avvia, in fase di prima applicazione, il primo ciclo delle attivita' formative finalizzate al conseguimento dei certificati di specializzazione tecnica superiore secondo quanto indicato nel presente decreto. Le Regioni e PA possono integrare le programmazioni in corso con riferimento agli standard formativi di cui all'art. 2 del presente decreto. 2. A conclusione dell'anno formativo 2013-2014, la fase di prima applicazione di cui al comma 1 sara' oggetto di attivita' di monitoraggio e valutazione ai fini della definitiva messa a regime dei percorsi di IFTS secondo una modalita' coordinata con quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto interministeriale del 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente i percorsi degli ITS.