Art. 6 Adempimenti preliminari delle commissioni 1. Nelle scuole legalmente riconosciute, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti adempimenti: esame del documento del consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati; riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo; esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio. 2. Parimenti, nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte.