Art. 6 
 
                 Educazione allo sport in sicurezza 
 
  1. Il Ministero della salute concorda annualmente con  il  Ministro
delegato allo sport e con il CONI i  contenuti  di  una  campagna  di
comunicazione dedicata allo svolgimento dello "sport  in  sicurezza".
Alla campagna di informazione possono anche collaborare  le  Societa'
scientifiche di settore. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si  attuano  con  le
risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.