(Allegato-art. 6)
                               Art. 6 
 
                     Qualita' delle informazioni 
 
  1. Il Garante garantisce la qualita' delle  informazioni  riportate
nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di  pubblicazione,
assicurandone   l'integrita',   l'esattezza,   l'aggiornamento,    la
completezza, la tempestivita', la semplicita'  di  consultazione,  la
comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la
conformita'  ai  documenti  originali  in   possesso   del   Garante,
l'indicazione della loro provenienza e la loro  riutilizzabilita'  ai
sensi dell'articolo 4. 
  2. L'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  informazioni
diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.