Art. 6 Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra 1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e' applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, ((nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b),)) della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalita' ambientali. 2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo e' comunicata alla Commissione europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008. 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli ((anni 2014 e 2015)) si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ((Ministro dell'economia e delle finanze)), viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.
Riferimenti normativi - La Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31.10.2003 n. L/283. - Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14-12-2001, n. 454, recante Regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2001, n. 302. - Il Regolamento (ce) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9.8.2008, n. L 214.