Art. 6 Requisiti di sicurezza per le aziende sanitarie 1. Ferme restando le misure di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle modalita' digitali di consegna, l'azienda sanitaria, in qualita' di titolare del trattamento dei dati, ottempera ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato A.