Art. 6 
 
 
           Requisiti di sicurezza per le aziende sanitarie 
 
  1. Ferme  restando  le  misure  di  sicurezza  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, per il
trattamento dei dati personali nell'ambito delle  modalita'  digitali
di  consegna,  l'azienda  sanitaria,  in  qualita'  di  titolare  del
trattamento dei dati, ottempera ai  requisiti  di  sicurezza  di  cui
all'allegato A.