Art. 6 
 
 
Partecipazione del Parlamento al processo di  formazione  degli  atti
                         dell'Unione europea 
 
  1. I progetti di atti dell'Unione  europea,  gli  atti  preordinati
alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi
alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal  Ministro
per  gli  affari  europei,  contestualmente  alla   loro   ricezione,
accompagnati,  nei  casi  di  particolare  rilevanza,  da  una   nota
illustrativa della valutazione del Governo e  dall'indicazione  della
data presunta per la loro discussione o  adozione,  con  segnalazione
degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di piu' atti,  del
grado di priorita' indicato per la loro trattazione. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei trasmette alle Camere i  documenti  di  consultazione,
quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni,  predisposti  dalla
Commissione europea, con le modalita' di cui al comma 1.  Qualora  il
Governo partecipi ad una procedura  di  consultazione  avviata  dalle
istituzioni  dell'Unione  europea,   ne   da'   conto   alle   Camere
trasmettendo tempestivamente  i  commenti  inviati  alle  istituzioni
stesse. 
  3. Ciascuna Camera puo' chiedere al Governo,  per  il  tramite  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per  gli  affari
europei, la nota illustrativa di cui al  comma  1,  in  relazione  ad
altri atti o  progetti  di  atti,  anche  di  natura  non  normativa,
trasmessi ai sensi del presente articolo. 
  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei assicura alle  Camere  un'informazione  qualificata  e
tempestiva sui progetti  di  atti  legislativi  dell'Unione  europea,
curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in  relazione
agli sviluppi del processo  decisionale.  A  tal  fine,  entro  venti
giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi
del  comma  1,  l'amministrazione  con  competenza  prevalente  nella
materia elabora una relazione che da' conto dei seguenti elementi: 
    a)  il  rispetto  da  parte  del  progetto   del   principio   di
attribuzione, con particolare riguardo alla  correttezza  della  base
giuridica,  e  la   conformita'   dello   stesso   ai   principi   di
sussidiarieta' e di proporzionalita'; 
    b)  una  valutazione  complessiva  del  progetto  e   delle   sue
prospettive  negoziali,  con  l'evidenziazione  dei  punti   ritenuti
conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono
necessarie od opportune modifiche; 
    c) l'impatto del progetto, dal punto di  vista  sia  finanziario,
sia  degli  effetti  sull'ordinamento  nazionale,  sulle   competenze
regionali  e  delle  autonomie  locali,   sull'organizzazione   delle
pubbliche amministrazioni e sulle attivita'  dei  cittadini  e  delle
imprese. 
  5. La relazione  di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo  e'
trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 18,  per
il successivo inoltro alle Camere, accompagnata  da  una  tabella  di
corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme  nazionali
vigenti, predisposta sulla base di  quanto  previsto  con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.