Art. 6 Segreto professionale 1. L'avvocato e' tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attivita' di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonche' nello svolgimento dell'attivita' di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualita' o per effetto dell'attivita' svolta. L'avvocato e' tenuto ad adoperarsi affinche' anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti. 3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su cio' di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attivita' di collaborazione o in virtu' del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.