Art. 6 Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1798: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuita', in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780.»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503.»; 3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.»; b) all'articolo 1806, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»; c) all'articolo 1808: 1) al comma 2 e' anteposto il seguente periodo: «L'assegno di lungo servizio e l'indennita' speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.»; 2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «ufficiali e sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiali, sottufficiali e graduati»; 3) al comma 9, le parole: «Agli ufficiali e ai sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati»; d) all'articolo 1809: 1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che ha natura accessoria ed e' erogata per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario»; 2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonche' quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.»; 3) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico: a) in caso di astensione obbligatoria, l'indennita' personale e' corrisposta per intero; b) in caso di astensione facoltativa, l'indennita' personale e' sospesa.»; 4) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: «12-bis. Al personale militare e civile si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidita' permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si applicano l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e successive modificazioni.»; e) all'articolo 1823, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 1798, commi 2, 3 e 6,del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1798 (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari). - 1. (Omissis). 2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuita', in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'art. 1780. 3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'art. 1503. 4-5. (Omissis). 6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'art. 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.». - Si riporta il testo dell'art. 1806 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1806 (Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento). - 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' quelle previste dalla normativa vigente. Allo stesso personale si applica, altresi', l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.». - Si riporta il testo dell'art. 1808 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1808 (Indennita' di lungo servizio all'estero). - 1. (Omissis). 2. L'assegno di lungo servizio e l'indennita' speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario. Eventuali particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1. 3-5. (Omissis). 6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali, e sottufficiali e graduati e a quaranta giorni per militari di truppa. 7-8. (Omissis). 9. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla meta' per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni. 10-12. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1809, commi 1, 11-bis, 12 e 12-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1809 (Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche). - 1. 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti: a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia, che ha natura accessoria ed e' erogata per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario; b)-m) (Omissis). 2-11. (Omissis). 11-bis. Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonche' quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero. 12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico: a) in caso di astensione obbligatoria, l'indennita' personale e' corrisposta per intero; b) in caso di astensione facoltativa, l'indennita' personale e' sospesa. 12-bis. Al personale militare e civile si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidita' permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'art. 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si applicano l'art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 1823 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1823 (Missioni e trasferimento del personale dirigente). - 1. Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Allo stesso personale si applica, altresi', l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il trattamento di missione all'estero e' disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro.».