Art. 6 
 
 
                   Standard minimi di attestazione 
 
  1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei  servizi  di
individuazione  e  validazione,  sia  al  termine  dei   servizi   di
certificazione, l'ente  pubblico  titolare  assicura  quali  standard
minimi: 
    a) la presenza nei documenti di  validazione  e  nei  certificati
rilasciati dei seguenti elementi minimi: 
      1) i dati anagrafici del destinatario; 
      2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato  con
indicazione   dei   riferimenti   normativi   di   autorizzazione   o
accreditamento; 
      3) le competenze acquisite, indicando, per  ciascuna  di  esse,
almeno  la  denominazione,  il  repertorio  e  le  qualificazioni  di
riferimento.   Queste   ultime   sono   descritte    riportando    la
denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello  del  Quadro
europeo  delle   qualificazioni   e   la   referenziazione,   laddove
applicabile, ai codici  statistici  di  riferimento  delle  attivita'
economiche (ATECO)  e  della  nomenclatura  e  classificazione  delle
unita' professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema
statistico nazionale; 
      4)  i  dati  relativi  alle  modalita'   di   apprendimento   e
valutazione delle competenze. Ove la modalita' di  apprendimento  sia
formale sono da indicare  i  dati  essenziali  relativi  al  percorso
formativo e alla valutazione, ove la modalita' sia non formale ovvero
informale sono da indicare i dati essenziali relativi  all'esperienza
svolta; 
    b)  la  registrazione  dei  documenti  di   validazione   e   dei
certificati rilasciati nel  sistema  informativo  dell'ente  pubblico
titolare, in  conformita'  al  formato  del  Libretto  formativo  del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperativita' con  la
dorsale informativa unica. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera i), del citato
          decreto legislativo n. 276 del 2003 e' il seguente: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1.  Ai  fini  e  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
                (omissis); 
                i)  "libretto  formativo  del  cittadino":   libretto
          personale del lavoratore definito,  ai  sensi  dell'accordo
          Stato-regioni del 18 febbraio  2000,  di  concerto  tra  il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  previa  intesa  con   la   Conferenza   unificata
          Stato-regioni e sentite le parti sociali,  in  cui  vengono
          registrate le competenze acquisite durante la formazione in
          apprendistato, la formazione in contratto  di  inserimento,
          la formazione specialistica e la formazione continua svolta
          durante l'arco  della  vita  lavorativa  ed  effettuata  da
          soggetti accreditati dalle regioni, nonche'  le  competenze
          acquisite in modo  non  formale  e  informale  secondo  gli
          indirizzi della Unione europea in materia di  apprendimento
          permanente, purche' riconosciute e certificate; 
                (omissis).».