Art. 6 Mantenimento dei requisiti 1. Ai fini dell'aggiornamento di cui all'articolo 5, entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni iscritte nell'elenco fanno pervenire alla Direzione i seguenti documenti: a) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' e sostitutive di certificazione rese dal legale rappresentante dell'associazione secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte le dichiarazioni e dei documenti presentati nell'anno precedente in fase di iscrizione o in fase di aggiornamento annuale dell'elenco, con evidenziazione del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonche' di tutte le variazioni intervenute, e corredate di nuova copia autentica dello statuto e della relativa documentazione nel caso in cui siano intervenute modifiche anche in tali atti; b) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite dell'esercizio precedente contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati; c) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nell'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' dell'attivita'. 2. Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotte in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale dell'elenco, ivi compresi gli eventuali controlli connessi all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorita' giudiziaria, la Direzione puo' effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione. 3. A semplice richiesta della Direzione generale l'elenco di cui al comma 2 e' depositato presso la Direzione stessa, per il tempo strettamente necessario ai controlli, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su apposito supporto digitale, sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato, ovvero consegnato e conservato in busta chiusa sigillata. Il formato digitale da utilizzare per l'elenco e la tecnica con cui lo stesso e' eventualmente crittografato sono preventivamente indicate tramite pubblicazione in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero. 4. La decifratura dei dati contenuti negli elenchi di cui al comma 2 inviati in forma crittografata avviene utilizzando una apposita procedura formalizzata e le modalita' tecniche preventivamente indicate sul sito istituzionale del Ministero. L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti gli elenchi di cui al comma 2 non crittografati e' regolata da una apposita procedura formalizzata. Effettuati i controlli l'elenco e' restituito all'associazione.
Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. - Per il testo dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 25 (Firma autenticata).- 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5».