Art. 6 Presentazione ed effetti delle dimissioni 1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale comunicano le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo della societa' assoggetta a revisione. 2. Gli amministratori convocano senza ritardo l'assemblea dei soci, affinche' la stessa, sentito l'organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, provveda a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra societa' di revisione legale secondo le modalita' previste dal decreto attuativo. 3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima societa' di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.