Art. 6 
 
 
              Presentazione ed effetti delle dimissioni 
 
  1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale  comunicano
le proprie  dimissioni  al  rappresentante  legale  e  al  presidente
dell'organo di controllo della societa' assoggetta a revisione. 
  2. Gli amministratori convocano senza ritardo l'assemblea dei soci,
affinche' la stessa, sentito l'organo di controllo e preso atto delle
intervenute dimissioni, provveda a conferire l'incarico ad  un  altro
revisore legale o ad un'altra societa' di revisione legale secondo le
modalita' previste dal decreto attuativo. 
  3. In ogni caso, le  funzioni  di  revisione  legale  continuano  a
essere esercitate dal  medesimo  revisore  legale  o  dalla  medesima
societa' di revisione  legale  fino  a  quando  la  deliberazione  di
conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque,
non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.