Art. 6 
 
          Principi generali per le trattative contrattuali 
 
  1. Salve le condizioni o limitazioni disposte per  il  rilascio  di
singole autorizzazioni e nulla-osta a  trattative  contrattuali,  nel
periodo compreso tra la  data  della  comunicazione  di  inizio  e  i
termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge,  e'  vietata
la comunicazione alle altre parti, con le quali si  intende  svolgere
la trattativa contrattuale, di  qualunque  informazione  classificata
nonche', se l'operatore ne e' informato, delle informazioni in  corso
di classificazione o di interesse nazionale. 
  2. Sono considerate «apposite  intese  intergovernative»,  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della  legge,  quelle  in
cui e' esplicitamente contemplata la possibilita' che fra i due Paesi
possano  avvenire  operazioni  di  interscambio   di   materiali   di
armamento. 
  3. Le «apposite intese intergovernative»,  il  cui  contenuto  deve
essere preventivamente  sottoposto  alla  valutazione  del  Ministero
degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza,
devono: 
  a) prevedere che le suddette operazioni di  interscambio  avvengano
tra Stato e Stato oppure societa' private autorizzate dai  rispettivi
Governi; 
  b)  prevedere  che  i  rispettivi  Governi  si  impegnino   a   non
riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il  preventivo
benestare del Paese cedente; 
  c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2,
comma 2, della legge, eventualmente integrate o modificate secondo il
disposto del medesimo articolo  2,  comma  3,  considerando  incluse,
anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento  finale
del sistema. 
  4. Tra le apposite intese intergovernative rientrano  i  «Memoranda
of Understanding» (MoU) stipulati  dal  Ministero  della  difesa  che
contengono le suddette clausole. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 9, commi 2 e 4, della citata legge
          n. 185 del 1990 e' il seguente: 
              «2. Entro sessanta  giorni  il  Ministro  degli  affari
          esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare
          la prosecuzione della trattativa.». 
              «4. L'inizio  delle  trattative  contrattuali  ai  fini
          delle operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO  e
          UE ovvero delle operazioni contemplate da  apposite  intese
          intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della
          difesa che,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
          comunicazione,  ha  facolta'  di  disporre   condizioni   o
          limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.». 
              - Per il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n.
          185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2.