Art. 6 Principi generali per le trattative contrattuali 1. Salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, e' vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonche', se l'operatore ne e' informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale. 2. Sono considerate «apposite intese intergovernative», ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui e' esplicitamente contemplata la possibilita' che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento. 3. Le «apposite intese intergovernative», il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono: a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure societa' private autorizzate dai rispettivi Governi; b) prevedere che i rispettivi Governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente; c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto del medesimo articolo 2, comma 3, considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema. 4. Tra le apposite intese intergovernative rientrano i «Memoranda of Understanding» (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 9, commi 2 e 4, della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare la prosecuzione della trattativa.». «4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.». - Per il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2.