Art. 6 Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale 1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215. 2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e' esercitata dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.
Note all'art. 6: Per il riferimento all' articolo 11 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'articolo 1. La legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2004, n. 193.