Art. 6 
 
 
                Contratti afferenti alla flotta aerea 
 
  1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della difesa civile subentra al Dipartimento della protezione  civile
nella titolarita' dei contratti comunque afferenti alla flotta aerea,
elencati  nell'allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento. 
  2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della difesa civile, qualora,  anche  nelle  more  del  trasferimento
della flotta aerea, avvii  le  procedure  per  la  stipula  di  nuovi
contratti afferenti alla flotta medesima, ne informa il  Dipartimento
della protezione civile per le ulteriori  indicazioni  riguardanti  i
requisiti tecnici e operativi. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle  risorse
di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, integrate dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1,
comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  4. Le somme  derivanti  dai  rimborsi  effettuati  dalla  compagnia
assicurativa per effetto dei danni accertati  e  coperti  da  vincolo
assicurativo connesso alla gestione del contratto di affidamento  del
servizio di copertura assicurativa per rischi  diversi  della  flotta
aerea,  indicato  nell'allegato  D,  sono  versate  all'entrata   del
bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero  dell'interno  relativi  alla
missione "Soccorso Civile" - programma  "Prevenzione  dal  rischio  e
soccorso pubblico" destinati alla gestione della flotta aerea.  Nelle
more del  perfezionamento  del  relativo  decreto  di  rassegnazione,
qualora si rendesse necessario provvedere al  pagamento  agli  aventi
diritto,  e'  ammesso  il  ricorso  al  pagamento  urgente  ai  sensi
dell'articolo 159 delle Istruzioni sul Servizio  di  tesoreria  dello
Stato, approvate con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze in data 29 maggio 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 163 del 16 luglio 2007. 
  5. Le somme derivanti da eventuali partecipazioni  agli  utili  del
contratto di affidamento del servizio di  copertura  assicurativa  di
cui all'allegato D sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,
per  essere  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
previsione  del  Ministero  dell'interno   relativi   alla   missione
"Soccorso Civile" - programma "Prevenzione  dal  rischio  e  soccorso
pubblico" destinati alla gestione della flotta aerea. 
  6. Il Dipartimento della protezione civile garantisce le  attivita'
solutorie relative ai contratti di cui al comma 1 fino alla  data  di
attuazione delle operazioni di trasferimento della  flotta  aerea  ai
sensi  dell'articolo  7.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile
fornisce la documentazione relativa al periodo della propria gestione
necessaria alle esigenze del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  ivi  compresi  gli  atti
relativi  all'attivita'  di  controllo  svolta,  all'applicazione  di
eventuali penalita' o all'apposizione di  eventuali  atti  aggiuntivi
volti alla modifica dei contratti. 
  7.  Rimangono  affidate  alla  competenza  del  Dipartimento  della
protezione civile, che provvede con le risorse  finanziarie  ad  esso
destinate, eventuali procedure contenziose riguardanti i contratti di
cui al  presente  articolo,  insorte  fino  alla  data  di  effettivo
trasferimento della flotta  aerea  al  Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Di tali procedure
il Dipartimento della protezione civile informa il  Dipartimento  dei
vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,
tenendolo aggiornato sugli esiti. 
  8. Il Dipartimento della protezione civile assicura, sulla base  di
apposite intese  con  il  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa  civile,  ogni  utile  attivita'  di
supporto nella  gestione  delle  procedure  contenziose  relative  ai
contratti di cui al presente articolo. 
  9. Al fine di garantire  la  continuita'  dei  servizi  antincendio
della flotta aerea dello Stato che rimane affidata alla gestione  del
Dipartimento  della  protezione  civile,  il  Dipartimento  medesimo,
mediante la stipula di  un  apposito  atto  aggiuntivo,  continua  ad
avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni  di  cui  al
contratto relativo alla fornitura di prodotti  estinguenti,  indicato
nell'allegato D, per il tempo strettamente necessario alla stipula di
un nuovo contratto di fornitura, previo espletamento di una  gara  ad
evidenza pubblica. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il  testo  dell'art.  21,  comma  9,  del  citato
          decreto-legge n. 98 del  2011,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  261,  della  citata
          legge n. 228 del 2012, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo  dell'art.  159  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze   del   29   maggio   2007
          (Approvazione delle Istruzioni sul  Servizio  di  Tesoreria
          dello Stato), e' il seguente: 
              «Art. 159. (Pagamenti urgenti). - 1. Fermo restando  il
          divieto assoluto di  emettere  e  pagare  titoli  di  spesa
          provvisori,  qualora  le  amministrazioni  statali  debbano
          effettuare pagamenti urgenti e improcrastinabili e non  sia
          possibile far pervenire tempestivamente  alle  Tesorerie  i
          titoli  di  spesa  (mandati   informatici   o   ordini   di
          accreditamento) per ristrettezza di tempo o per difficolta'
          di comunicazioni, le amministrazioni stesse, per il tramite
          dei competenti Uffici centrali del bilancio  o  delle  RPS,
          inoltrano alla RGS apposita richiesta di pagamento urgente.
          Verificata la  presenza  dei  predetti  requisiti,  la  RGS
          autorizza  la  Banca  a  effettuare  i  pagamenti   urgenti
          richiesti, pur in  assenza  del  titolo  di  spesa  che  li
          disponga. Detti pagamenti sono contabilizzati  dalla  Banca
          in conto sospeso collettivi ai sensi dell'articolo  17.  Le
          amministrazioni statali competenti emettono tempestivamente
          il titolo di  spesa  destinato  alla  regolarizzazione  del
          pagamento urgente.».