Art. 6 
 
                        Verifiche periodiche 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e  per  l'autonomia
scolastica procede ad una  verifica  periodica  dell'efficacia  delle
attivita' della sezione ad indirizzo sportivo, anche in  collegamento
con le iniziative del sistema nazionale  di  valutazione  individuato
dall'articolo 2,  commi  dal  4-septiesdecies  al  4-undevicies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal  fine,  per
un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  si  avvale  di  un
apposito gruppo di lavoro,  avente  la  funzione  di  monitorare  sul
territorio nazionale  l'assetto  organizzativo-didattico-disciplinare
della sezione ad indirizzo sportivo, nonche' le esperienze realizzate
dalle scuole in campo didattico-sportivo ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
le professionalita' cosi' formate,  l'impiantistica  specifica  degli
istituti scolastici e la cultura sportiva propria di ogni territorio.
Dall'istituzione del gruppo di lavoro non possono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per il testo dell'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies
          al 4-undevicies, del citato decreto-legge n. 225 del  2010,
          si vedano le note alle premesse. 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  4,  5  e  6  del
          citatodecreto del Presidente della Repubblica n,.  275  del
          1999: 
              «Art. 4. (Autonomia didattica).  -  1.  Le  istituzioni
          scolastiche, nel rispetto della liberta'  di  insegnamento,
          della liberta' di scelta educativa delle famiglie  e  delle
          finalita' generali del sistema,  a  norma  dell'articolo  8
          concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
          funzionali alla realizzazione del diritto ad  apprendere  e
          alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono  e
          valorizzano le diversita', promuovono le  potenzialita'  di
          ciascuno   adottando   tutte   le   iniziative   utili   al
          raggiungimento del successo formativo. 
              2.   Nell'esercizio   dell'autonomia    didattica    le
          istituzioni scolastiche regolano i tempi  dell'insegnamento
          e dello svolgimento delle singole  discipline  e  attivita'
          nel modo piu' adeguato al tipo  di  studi  e  ai  ritmi  di
          apprendimento degli  alunni.  A  tal  fine  le  istituzioni
          scolastiche   possono   adottare   tutte   le   forme    di
          flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro: 
                a) l'articolazione modulare del monte ore annuale  di
          ciascuna disciplina e attivita'; 
                b) la  definizione  di  unita'  di  insegnamento  non
          coincidenti   con   l'unita'   oraria   della   lezione   e
          l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio  di
          cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; 
                c)    l'attivazione     di     percorsi     didattici
          individualizzati,  nel  rispetto  del  principio   generale
          dell'integrazione degli alunni nella classe e  nel  gruppo,
          anche in relazione agli alunni in  situazione  di  handicap
          secondo quanto previsto dalla legge  5  febbraio  1992,  n.
          104; 
                d)  l'articolazione  modulare  di  gruppi  di  alunni
          provenienti dalla stessa o da diverse classi o  da  diversi
          anni di corso; 
                e) l'aggregazione delle discipline in aree  e  ambiti
          disciplinari. 
              3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono  essere
          programmati, anche sulla base degli  interessi  manifestati
          dagli  alunni,  percorsi  formativi  che  coinvolgono  piu'
          discipline e  attivita',  nonche'  insegnamenti  in  lingua
          straniera in attuazione di intese e accordi internazionali. 
              4.  Nell'esercizio   della   autonomia   didattica   le
          istituzioni    scolastiche    assicurano    comunque     la
          realizzazione di iniziative  di  recupero  e  sostegno,  di
          continuita' e di orientamento scolastico  e  professionale,
          coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli
          enti locali in materia  di  interventi  integrati  a  norma
          dell'articolo  139,  comma  2,  lett.   b),   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano  inoltre  le
          modalita' e i  criteri  di  valutazione  degli  alunni  nel
          rispetto della normativa nazionale  ed  i  criteri  per  la
          valutazione  periodica  dei  risultati   conseguiti   dalle
          istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati. 
              5.  La  scelta,  l'adozione  e  l'utilizzazione   delle
          metodologie e degli strumenti  didattici,  ivi  compresi  i
          libri di testo, sono coerenti  con  il  Piano  dell'offerta
          formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con  criteri
          di   trasparenza   e   tempestivita'.   Esse    favoriscono
          l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative. 
              6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il
          recupero dei debiti scolastici  riferiti  ai  percorsi  dei
          singoli   alunni   sono   individuati   dalle   istituzioni
          scolastiche avuto  riguardo  agli  obiettivi  specifici  di
          apprendimento di cui all'articolo 8 e  tenuto  conto  della
          necessita' di facilitare i  passaggi  tra  diversi  tipi  e
          indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
          formativi, di agevolare le uscite e i rientri  tra  scuola,
          formazione professionale e mondo del lavoro. Sono  altresi'
          individuati i criteri per  il  riconoscimento  dei  crediti
          formativi relativi alle  attivita'  realizzate  nell'ambito
          dell'ampliamento  dell'offerta  formativa   o   liberamente
          effettuate  dagli  alunni   e   debitamente   accertate   o
          certificate. 
              7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra  diversi
          sistemi  formativi  e  la  relativa   certificazione   sono
          effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17
          della legge 24 giugno  1997,  n.  196,  fermo  restando  il
          valore legale dei titoli di  studio  previsti  dall'attuale
          ordinamento. ». 
              «Art. 5. (Autonomia organizzativa). - 1. Le istituzioni
          scolastiche adottano, anche per quanto  riguarda  l'impiego
          dei  docenti,  ogni   modalita'   organizzativa   che   sia
          espressione di liberta' progettuale e sia coerente con  gli
          obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e  indirizzo
          di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
          innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 
              2.  Gli  adattamenti  del  calendario  scolastico  sono
          stabiliti dalle istituzioni scolastiche in  relazione  alle
          esigenze derivanti dal Piano  dell'offerta  formativa,  nel
          rispetto delle funzioni in materia  di  determinazione  del
          calendario scolastico  esercitate  dalle  Regioni  a  norma
          dell'articolo  138,  comma  1,  lettera  d)   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              3.  L'orario  complessivo  del   curricolo   e   quello
          destinato  alle  singole  discipline   e   attivita'   sono
          organizzati in modo flessibile, anche  sulla  base  di  una
          programmazione     plurisettimanale,     fermi     restando
          l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque  giorni
          settimanali  e  il  rispetto   del   monte   ore   annuale,
          pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e
          attivita' obbligatorie. 
              4. In ciascuna istituzione scolastica le  modalita'  di
          impiego dei  docenti  possono  essere  diversificate  nelle
          varie  classi  e  sezioni  in  funzione   delle   eventuali
          differenziazioni    nelle    scelte    metodologiche     ed
          organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.». 
              «Art.  6.  (Autonomia  di  ricerca,  sperimentazione  e
          sviluppo). - 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o
          tra loro  associate,  esercitano  l'autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del
          contesto culturale,  sociale  ed  economico  delle  realta'
          locali e curando tra l'altro: 
                a)  la   progettazione   formativa   e   la   ricerca
          valutativa; 
                b)  la  formazione  e  l'aggiornamento  culturale   e
          professionale del personale scolastico; 
                c) l'innovazione metodologica e disciplinare; 
                d) la ricerca didattica sulle diverse  valenze  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione e  sulla
          loro integrazione nei processi formativi; 
                e) la documentazione educativa e  la  sua  diffusione
          all'interno della scuola; 
                f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali
          didattici; 
                g) l'integrazione fra le  diverse  articolazioni  del
          sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali
          competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa  la
          formazione professionale. 
              2. Se il progetto di  ricerca  e  innovazione  richiede
          modifiche strutturali  che  vanno  oltre  la  flessibilita'
          curricolare  prevista  dall'articolo  8,   le   istituzioni
          scolastiche   propongono   iniziative   finalizzate    alle
          innovazioni con le modalita' di cui all'articolo 11. 
              3. Ai fini di cui al presente articolo  le  istituzioni
          scolastiche  sviluppano  e   potenziano   lo   scambio   di
          documentazione e  di  informazioni  attivando  collegamenti
          reciproci, nonche' con il Centro  europeo  dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e  gli  Istituti
          regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e   aggiornamento
          educativi;   tali   collegamenti   possono   estendersi   a
          universita' e ad altri  soggetti  pubblici  e  privati  che
          svolgono attivita' di ricerca.».