Art. 6
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio,
la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva.
1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione
dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in
materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile
dell'impianto, che puo' delegarle ad un terzo. La delega al terzo
responsabile non e' consentita nel caso di singole unita' immobiliari
residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati
in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui
nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore
oppure macchine frigorifere al servizio di piu' impianti termici,
puo' essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle
predette attivita' degli impianti.
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la
delega di cui al comma 1 non puo' essere rilasciata, salvo che
nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di
procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere
ogni atto, fatto o comportamento necessario affinche' il terzo
responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa
vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei
necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia
instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia e' fornita
attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale
ipotesi la responsabilita' degli impianti resta in carico al
delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli
interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato
al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine
dei lavori.
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile
rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto
termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela
dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilita' da parte del
terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative,
applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma
scritta contestualmente all'atto di delega.
4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica
tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di
effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di
delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili
al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla
sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in
cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente
autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile
a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla
comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In
assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del
terzo responsabile decade automaticamente.
5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma
competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente
delegato:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso,
entro due giorni lavorativi;
c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi
giorni lavorativi, nonche' le eventuali variazioni sia della
consistenza che della titolarita' dell'impianto.
6. Il terzo responsabile non puo' delegare ad altri le
responsabilita' assunte e puo' ricorrere solo occasionalmente al
subappalto o all'affidamento di alcune attivita' di sua competenza,
fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attivita' di
manutenzione, e la propria diretta responsabilita' ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile
con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con
le societa' a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in
qualita' di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi
stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di
collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di
un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non
sia riconducibile alla quantita' di combustibile o di energia
fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi
preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve
essere riportata esplicitamente la conformita' alle disposizioni del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare
superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di
appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di
certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita' di gestione e
manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010,
n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
Note all'art. 6:
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
22 gennaio 2008, n. 37 (Riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O..
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n.
154.