Art. 6 
 
        (Disposizioni in materia di istruzione e formazione) 
 
  1. Al  fine  di  favorire  organici  raccordi  tra  i  percorsi  di
istruzione  e  formazione  professionale  regionale  e  quelli  degli
istituti professionali statali, anche in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 3, lettera  c),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n.  87,  gli  istituti  professionali
possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo  anno  del  secondo
biennio, spazi di flessibilita' entro il  25  per  cento  dell'orario
annuale  delle  lezioni  per  svolgere  percorsi  di   istruzione   e
formazione professionale in regime di sussidiarieta' integrativa,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo  13,  comma  1-quinquies,
del  decreto-legge  31  gennaio   2007,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40.  L'utilizzazione
degli spazi di flessibilita' deve avvenire nei limiti  degli  assetti
ordinamentali  e  delle  consistenze  di  organico  previsti,   senza
determinare esuberi di personale e ulteriori  oneri  per  la  finanza
pubblica.