Art. 6 Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso 1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nel colloquio. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine, in caso di parita' nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianita' di qualifica, dell'anzianita' di servizio e della maggiore eta'. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it. 2. I concorrenti dichiarati vincitori scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle indicate dall'amministrazione. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la sede ove gia' prestano servizio.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.